Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49688 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49688 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME SAVETAnatail DATA_NASCITA PANCEVO NOME avverso la sentenza in data15/03/2022 dellaCORTE DI APPELLO di BOLO-
GNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lettala requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 15/03/2022 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 09/01/2008 del Tribunale di Ferrara, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata e per quello di tentativo di furto in abitazione.
Deduce:
1. ” Difetto di citazione; nullità ex art. 178 e 179 c.p.p. della grav sentenza conseguente alla omessa notifica al difensore nominato del decreto di citazione per il giudizio di appello, per l’udienza del 15/03/2022 e per le precedenti”.
La difesa ricorrente assume di non avere ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello. A tale proposito osserva che «risulta (…) dagli atti, che l’a di citazione del difensore per l’udienza del 15 marzo 2022, e per le precedenti
udienze, venne notificato non già all’indirizzo di posta elettronica certificata dell scrivente difensore nominato, AVV_NOTAIO del Foro RAGIONE_SOCIALE Messina (pec: EMAIL ), bensì a quello del (quasi) omonimo AVV_NOTAIO del Foro di Roma, del tutto estraneo rispetto alla vicenda processuale de qua», per come risulta anche dall’intestazione della sentenza impugnata.
Deduce, dunque, la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa.
“Nullità della notifica del decreto di citazione in primo grado conseguente alla nullità del decreto di irreperibilità emesso per la fase in data 18.7.2007 e della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado per l’omessa rinnovazione del decreto di irreperibilità per quella diversa fase processuale”.
Il ricorrente deduce la nullità del decreto di irreperibilità prodromico alla notifica del decreto di citazione nel giudizio di primo grado. Tanto viene dedotto sul presupposto che l’emissione del decreto non è stata preceduta dalle prescritte ricerche presso l’ultimo domicilio noto e presso il DAP, tanto più necessarie in quanto l’imputata, in epoca successiva ai fatti in esame, era stata sottoposta a carcerazione.
Denuncia altresì la nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, in quanto non preceduta dall’emissione del decreto di irreperibilità, previsto obbligatoriamente per ogni singola fase processuale.
Inosservanza di norma processuale, in relazione all’art. 512 cod. proc. pen..
Con GLYPH il GLYPH terzo GLYPH motivo GLYPH si GLYPH deduce GLYPH l’inutilizzabilità GLYPH delle GLYPH dichiarazioni predibattimentali rese da COGNOME NOME.
A tale proposito il ricorrente assume che tali dichiarazioni sono state acquisite mediante lettura in violazione dell’art. 512 cod. proc. pen., in quanto la morte della persona offesa non era evenienza imprevedibile al momento in cui dette dichiarazioni sono state raccolte, in ragione dell’età avanzata della vittima del reato all’epoca dei fatti, per cui poteva procedersi alla sua assunzione mediante incidente probatorio.
Precisa di non condividere la motivazione con cui la Corte di appello ha respinto l’eccezione richiamando giurisprudenza di legittimità che svilisce il ruolo dell’età in punto di prevedibilità dell’irripetibilità delle dichiarazioni re precedenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
In effetti, dall’esame degli atti, consentita in ragione della natura processuale dell’eccezione, emerge che il decreto di citazione in appello è stato
inviato all’indirizzo di posta elettronica dell’AVV_NOTAIO del Foro di Roma, mentre il difensore di fiducia dell’imputata è l’AVV_NOTAIO, del Foro di Messina.
Tanto importa che si è verificata un’ipotesi di omessa notificazione al difensore, con conseguente nullità assolutadella sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 179, comma 1, cod, proc. pen. vertendosi in ipotesi di assenza del difensore dell’imputato in un caso in cui è obbligatoria la sua presenza.
La nullità ora rilevata si è verificata in relazione al giudizio di appello e quindi, travolge la sentenza di appello.
Il ricorrente, però, con il secondo motivo di ricorso deduce una nullità intesa a travolgere anche la sentenza di primo grado.
Da qui la necessità di delibare la relativa questione, che non può considerarsi assorbita dalla fondatezza del primo motivo di ricorso.
Ciò premesso, il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Dall’esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale della questione sollevata, emerge che -diversamente da quanto sostenuto dal ricorrenteil Tribunale di Ferrara ha disposto ricerche dell’imputata tramite la RAGIONE_SOCIALE Giudiziaria e tramite il DAP, in entrambi i casi con esito negativo, comunicato, rispettivamente, il 22 maggio 2007 dalla Questura di Ferrara, RAGIONE_SOCIALE (con nota in data 15/05/2007, Cat. 2/2 – 2007 nr. 2000) e in data 08 maggio 2007 e in data 17 luglio 2007 dal DAP.
Soltanto all’esito delle (vane) ricerche, con provvedimento in data 18/07/2007, il Tribunale decretava l’irreperibilità di NOME, successivamente notificato nelle forme previste dalla legge.
Da ciò la manifesta infondatezza dell’assunto secondo cui il decreto di irreperibilità in primo grado sarebbe stato emesso senza la previa ricerca dell’imputata.
Il terzo motivo di ricorso rimane assorbito.
Quanto esposto conduce all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione per l’ulteriore corso.
Così deciso il 06/10/2023