Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28019 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28019 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repub presso la Corte di cessazione, con cui è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordina impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, quale giudice dell’esecuzi ha dichiarato inammissibile l’istanza con la quale NOME COGNOME COGNOME chiesto il riconosciment vincolo della continuazione tra i reati di cui a due sentenze irrevocabili, sul presu dell’essere stata la continuazione ritenuta già insussistente in sede di cognizione.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Fili,ppelli, tramite il pro difensore di fiducia.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione degli artt. 127, 666, 178 le c) cod. proc. pen ylamenta il difensore di non avere ricevuto notifica del decreto di citazione l’udienza, pur risultando dagli atti nomiNOME difensore di fiducia, con conseguente violazione diritto di difesa.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione degli artt. 81 cod. pen 671 cod. proc. pen. Osserva il difensore che l’assunto secondo cui la continuazione sarebbe stat ritenuta insussistente già in sede cognitiva è erroneo, trascurandosi, invero, la sentenza d Corte di cassazione del 20 gennaio 2023 che, nel determinare il passaggio in giudicato dell seconda sentenza di cui alla richiesta di unificazione, Neva che il tema della continuazione, co precisato dai ricorrenti, non è stato oggetto di richiesta degli appellanti; e che, quindi, s non può dirsi formato il giudicato che impedirebbe di chiedere il riconoscimento in s esecutiva.
Insiste, quindi, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, pregiudiziale e assorbente, è fondato.
Invero, dagli atti non risulta essere stata effettuata la notifica del decreto di citaz l’udienza in cui si è deciso sulla richiesta di continuazione al difensore di fiducia, AVV_NOTAIO.
L’ordinanza è, quindi, affetta da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, ex 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., per violazione di disposizione concernente partecipazione del difensore, che non è stato posto in grado di partecipare all’udienza in un c in cui ne è obbligatoria la presenza (ex art. 666, cornma 4, cod. proc. pen.). Nullità, c accertata in sede di legittimità, comporta l’annullamento della decisione impugnata (Sez,
‘L
41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 e Sez. 1, in. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti Sante, Rv. 274556).
La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, dovrà, poi, confrontarsi con la senten questa Sezione in data 20 gennaio 2023, che – a p. 51 – rileva «che il ricorso ha dimostrato c il Pubblico Ministero ha modificato l’imputazione per impedire che venisse riconosciuta continuazione tra il delitto associativo oggetto della precedente sentenza irrevocabile e qu contestato nel presente processo» e che «il tema della continuazione – come precisato dai ricorrenti – non è stato oggetto delle richieste degli appellanti e, quindi, non può ritene sull’assenza di continuazione si possa formare un giudicato che impedisca al condanNOME di chiederne il riconoscimento al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 571 cod. proc. pen.».
Vanno disposti l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, a luce dei principi sopra indicati, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, sentenza Corte cost. n. 183 del 2013.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milan Così deciso in Roma, il 26 marzo 2024.