Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24395 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Alba Adriatica il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Giulianova il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Sant’Omero DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata in Sud Africa DATA_NASCITA;
avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di L’Aquila il 04/07/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha iesto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato:
RITENUTO IN FATTO
I. La Corte di appello di L’Aquila ha sostanzialmente confermato il decreto con cui è ta disposta la confisca di prevenzione di una serie dì beni, direttamente o rettamente ritenuti riconducibili a COGNOME NOMENOME
Hanno proposto ricorso per cassazione il proposto, nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Sono stati articolati due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale; il tema attiene alla ritenuta irreperibilità dei soggetti terzi.
Quanto a COGNOME NOME, figlio del proposto, la dichiarazione di irreperibilità sarebbe stata emessa sulla base di ricerche insufficienti senza nemmeno accertare, chiedendo al padre, l’indirizzo in Belgio del figlio ovvero il di lui numero di telefono.
Quanto a NOME, questa sarebbe stata non reperita al domicilio risultante agli atti, sarebbe stata contattata telefonicamente il 27.5.2023 e avrebbe riferito di trovarsi in Francia e che sarebbe tornata in Italia il 12.6.2023; secondo la Corte, si argomenta, detta data non avrebbe consentito di rispettare il termine a comparire per l’udienza del 16.6.2023 e non sarebbe stato provato che la donna avrebbe in effetti fatto ritorno in Italia per detta l’udienza.
Secondo la ricorrente, il diritto di difesa sarebbe stato ingiustamente sacrificato per l’esigenza di rispettare il termine di cui all’art. 27, comma 6, d. Igs. 6 settembre 2011 n. 159; si aggiunge che: a) all’udienza del 16.6.2023 fu disposto un rinvio al 4.7.2023 senza effettuare una comunicazione personale all’interessata, che, invece, avrebbe dovuto essere compiuta in ragione del fatto che il decreto di irreperibilità sarebbe decaduto alla luce delle conversazioni telefoniche intervenute; b) l’affermazione secondo cui non vi sarebbe stata prova del ritorno in Italia della donna sarebbe meramente assertiva.
Quanto a COGNOME NOME, pur essendo noto il suo indirizzo specifico all’estero in Lussemburgo, non sarebbe stata attivata la procedura di cui all’art. 169 cod. proc. pen.; detta procedura non sarebbe stata eseguita per effetto della comunicazione del padre relativa al trasferimento del figlio in Olanda in un luogo imprecisato; né sarebbe stato emesso il decreto di irreperibilità.
Sotto altro profilo, la notifica al difensore del decreto di fissazione dell’udienza d 16.6.2023 sarebbe stata effettuata solo in proprio; all’udienza del 16.6.2023, come detto, il procedimento sarebbe stato rinviato al 4.7.2023 e anche in questo caso la comunicazione al difensore sarebbe stata effettuata solo in proprio; il 28.7.2023 la Corte avrebbe disposto la confisca dei beni e anche questo provvedimento sarebbe stato notificato al difensore solo in proprio
Dunque una nullità.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di pericolosità sociale, formulato ai sensi dell’art.1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011, se tuttavia offrire elementi idonei ad indicare con sufficiente precisione da quale attivit delittuosa sarebbero derivate le risorse per l’acquisto dei beni confiscati.
Tali elementi non potrebbero essere dedotti dalla sentenza n. 913 del 2017 del Tribunale di Macerata per il reato di appropriazione indebita e relativa a fatti avvenuti tra il 2008 e il 2010, cioè a distanza di anni dal momento successivo dell’acquisto dei beni confiscati, e neppure dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni successiv ovvero, ancora, dalla dizione riportata su alcuni atti di vendita in cui si dava atto d precedente pagamento del prezzo, atteso che in quegli anni tutti gli atti notarili contenevano detta dizione non essendoci un obbligo di tracciabilità.
In tal senso si sviluppano una serie di considerazioni volte a comprovare la mancanza di prova del fatto che COGNOME COGNOME vissuto con i proventi di attività illecita, tenuto co che il proposto avrebbe riportato una sola condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati, quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente..
Dal decreto impugnato emerge in punto di fatto che: a) quanto a NOME, dichiarata irreperibile, era in realtà noto il luogo in cui questa si trovava e che comunicazione non fu compiuta perché ciò avrebbe impedito il rispetto del termine a comparire con riguardo alla data fissata per l’udienza; b) anche quanto a COGNOME NOME, dichiarato irreperibile, era noto come questi si trovasse in Belgio per ragioni lavorative; c) le comunicazioni della fissazione della udienza davanti alla Corte di appello furono eseguite al difensore degli irreperibili solo “in proprio”.
Dunque, da una parte, sono state emesse dichiarazioni di irreperibilità irrituali, e, dall’altra, sono state compiute comunicazioni al difensore solo in proprio, senza nessuna esplicitazione che la notifica era eseguita anche in rappresentanza dei soggetti irreperibili (Sez. 6, n. 3917 del 15/09/2015, COGNOME, Rv. 264571 secondo cui è valida la notificazione avvenuta mediante consegna al difensore dell’indagato irreperibile di un’unica copia dell’atto da comunicare, con l’espressa indicazione che la notifica è inviata al difensore in proprio ed in rappresentanza del sottoposto alle indagini; nello stesso senso, Sez. 2, n. 19277 del 13/04/2017, COGNOME Marra, Rv. 269916).
Ne consegue che il decreto deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di L’Aquila.
P. Q. M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione d Corte di appello di L’Aquila. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024.
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