Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43336 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43336 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Salerno con sentenza del 16/12/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 18/2/2022, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi sei di reclusione ed euro cento di multa, per il reato di truffa.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce l’omessa notifica della citazione per l’udienza di appello. Evidenzia in proposito che detta notifica, così come quella del dispositivo, sarebbe stata effettuata ad un omonimo, l’AVV_NOTAIO, del foro di Salerno, in luogo che al difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, del foro di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 Ed invero, risulta dagli atti che la notifica della citazione per l’ud appello è stata effettuata ad un omonimo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, peraltro di un diverso Foro. Sul punto, la giurisprudenza di legitt in un caso del tutto analogo a quello oggetto di scrutinio, ha avuto mod affermare che, in tema di notificazione al difensore dell’avviso di celebrazion dibattimento, nell’ipotesi di omonimia fra più difensori dello stesso Foro a nome e cognome identici è compito della cancelleria e dell’ufficiale giudiz provvedere alla corretta notificazione così da consentire al difenso partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all’imputato di irregolar non ha dato colpevolmente corso: nell’affermare tale principio la Corte annullato la sentenza emessa al termine di un giudizio viziato dalla nu assoluta e insanabile della notificazione effettuata al difensore diverso da effettivamente nominato (Sezione 3, n. 5982 del 12/12/2001, Rubattu, Rv 221107 – 01; analogo principio è stato affermato con riferimento all’ome avviso per l’interrogatorio da Sezione 1, n. 28977 del 26/6/2001, Guce, 219550 – 01).
1.2 La nullità assoluta ed insanabile, derivante dall’omessa notifica citazione in appello al difensore di fiducia, impone, dunque, l’annullam dell’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appell Salerno.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli a alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il giorno 15 settembre 2023.