Notifica al difensore e domicilio eletto: la guida
La corretta esecuzione delle notifiche rappresenta uno dei pilastri della regolarità del processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sulla validità della notifica al difensore nei casi in cui l’imputato risulti irreperibile presso il domicilio precedentemente dichiarato o eletto.
Il caso nasce da una condanna per lesioni personali, dove la difesa aveva eccepito la nullità del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado. Secondo la tesi difensiva, la notifica non sarebbe dovuta avvenire presso lo studio legale, ma seguendo le procedure ordinarie di ricerca dell’imputato.
La validità della notifica al difensore
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando un orientamento ormai consolidato. Quando un imputato elegge un domicilio, si assume la responsabilità di rendersi reperibile in quel luogo. Se l’ufficiale giudiziario non riesce a consegnare l’atto per irreperibilità o anche per una semplice assenza temporanea, la legge autorizza la consegna al difensore.
Questa procedura, prevista dall’articolo 161 del codice di procedura penale, mira a garantire la celerità del processo senza ledere il diritto di difesa. Non è necessaria una ricerca estenuante del soggetto se questi ha indicato un luogo specifico che si è rivelato inidoneo alla ricezione degli atti.
Il ruolo del domicilio eletto
L’elezione di domicilio è un atto formale con cui l’imputato sceglie dove ricevere le comunicazioni. Se la notifica presso tale indirizzo diventa impossibile, scatta automaticamente la legittimazione della notifica al difensore di fiducia. Questo meccanismo evita che il processo subisca paralisi dovute a condotte elusive o a negligenze del destinatario nell’aggiornare i propri recapiti.
Le attenuanti generiche e il potere del giudice
Un altro punto centrale della decisione riguarda il diniego delle attenuanti generiche. La difesa lamentava la mancata concessione di tali benefici, ma la Cassazione ha ricordato che tale valutazione spetta esclusivamente al giudice di merito. Se il giudice fornisce una motivazione congrua e logica per negare lo sconto di pena, la Cassazione non può intervenire per modificare tale scelta.
Nel caso di specie, il giudice di appello aveva ritenuto che non vi fossero elementi tali da giustificare un trattamento sanzionatorio più mite, basandosi sulla gravità dei fatti e sugli elementi emersi durante il dibattimento.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. Per quanto riguarda la notifica, è stato applicato il principio secondo cui l’impossibilità di notificazione al domicilio eletto legittima l’esecuzione presso il difensore senza necessità di ulteriori indagini. In merito alle attenuanti, è stata confermata la natura discrezionale del beneficio, vincolata solo alla presenza di una motivazione coerente che indichi i fattori decisivi per il rigetto.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa sentenza ribadisce l’importanza per ogni imputato di monitorare costantemente il proprio domicilio eletto e sottolinea come la strategia difensiva debba confrontarsi con i limiti rigorosi del giudizio di legittimità.
Quando è valida la notifica dell’atto giudiziario effettuata direttamente al difensore?
La notifica al difensore è legittima quando risulta impossibile eseguirla presso il domicilio eletto dall’imputato, anche per una sua temporanea assenza al momento dell’accesso dell’ufficiale.
Si possono contestare le attenuanti generiche negate in Cassazione?
No, il diniego delle attenuanti generiche è una scelta discrezionale del giudice di merito e non può essere riconsiderato in Cassazione se la motivazione fornita è logica e congrua.
Cosa rischia chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al rigetto delle proprie istanze, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1227 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1227 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 15 giugno 2021, che ha riformato la condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per i delitti di lesioni personali in danno di NOME e COGNOME NOME, commessi il 1 agosto 2014, limitatamente al trattamento sanzionatorio;
considerato che:
il primo motivo di ricorso, con il quale è eccepita la nullità della notifica del decr di citazione dell’imputato per il giudizio di appello, perché effettuata presso il difens di fiducia, piuttosto che nei modi ordinari, essendo divenuta impossibile la notific medesima presso il domicilio eletto per irreperibilità del destinatario, è manifestamente infondata, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui l’impossibilità d notificazione al domicilio dichiarato o eletto ne legittima l’esecuzione presso il difenso secondo la procedura prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. ed è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora non si stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 cod. proc. pe (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772);
il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il diniego delle circostanz attenuanti generiche, non è consentito in questa sede, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito non sindacabile nel giudizio di legittimità, manifestamente infondato, posto che è jus receptum che per motivare il diniego del detto beneficio è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso di specie (cfr. pag. 7 del sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso I 2 dicembre 2022 Il cons I GLYPH estensore
Il Presidente