Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3920 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3920 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANT’ANTIOCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso.
AVV_NOTAIO conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza, in via subordinata chiede l’accoglimento parziale del ricorso per la rideterminazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 1/12/2022, che affermava la penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al delitto di incendio boschivo ex art. 423-bis cod. pen. e lo condannava alla pena di anni sei di reclusione.
1.1. La Corte territoriale ha ritenuto infondata l’eccezione relativa alla nullità delle notificazioni all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, certa l’identificazione di NOME COGNOME come autore del suddetto delitto e, infine, congrua e irriducibile la pena inflitta dal G.u.p.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, NOME COGNOME.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione dell’art. 429 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416, 161, 178, lett. c) e 179 stesso codice, per omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, notificati, dopo un tentativo a mezzo posta ai sensi dell’art. 170 cod. proc. pen. al domicilio indicato (quello di residenza), al difensore d’ufficio.
Rileva la difesa che lo stesso giudice di primo grado ha disposto la rinnovazione della notifica del decreto che dispone il giudizio e del verbale di udienza del 15.10.15 e che tale notifica andava a buon fine, a riprova del temporaneo allontanamento dell’imputato dal domicilio indicato all’atto delle notifiche di cui sopra e non di una sua oggettiva irreperibilità accertata dall’agente notificatore tramite le necessarie informazioni (di cui non si dà atto nelle relate delle notifiche di cui sopra). Osserva il difensore che l’irregolarità delle suddette notifiche integra una nullità assoluta tempestivamente eccepita in primo grado con richiesta di restituzione degli atti al P.m. per l’ulteriore corso; e che le ultime pronunce di legittimità (ad esempio sulla notifica ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.) evidenziano che le notifiche al difensore d’ufficio non sempre garantiscono la conoscenza del procedimento da parte dell’imputato che potrebbe non avere alcun contatto con detto difensore a lui sconosciuto. Come appunto si sarebbe verificato nel caso in esame, in cui è stato nominato un difensore di fiducia solo dopo la notifica dell’udienza dibattimentale.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e in particolare in riferimento all’identificabilità dell’autore del delitto e alla verosimiglianza circa l’esecuzione del disegno criminoso.
Ci si duole che la responsabilità di COGNOME sia fatta discendere dal riconoscimento dello stesso da parte di appartenenti al corpo forestale sulla base di un esperimento biometrico di confronto tra la fotografia del suddetto con l’immagine del viso ritratta in un frame estrapolato dai filmati delle telecamere posizionate dai suddetti, dal quale detta immagine non era però ben visibile, come affermato dagli stessi Giudici del merito. E ciò nonostante i verbalizzanti abbiano dichiarato all’udienza dibattimentale di non avere competenze specifiche in materia biometrica. La difesa rileva che l’auto Mercedes utilizzata per la commissione dei fatti era intestata ad altra persona e non era in esclusivo uso di COGNOME. Lamenta che è illogica ed irrazionale la motivazione della dinamica dell’atto incendiario che si afferma essere avvenuto tramite lancio dal finestrino dell’auto, lato passeggero, delle micce incendiarie, senza effettuazione di soste (con accettazione del rischio, da parte dell’agente, per la propria incolumità e per i propri beni).
2.3. Col terzo motivo di ricorso viene dedotta violazione degli artt. 62 -bis cod. pen. e 133 cod. pen., in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla corretta graduazione della pena anche a prescindere dalle generiche.
Ci si duole che la Corte territoriale in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio non abbia considerato che il reato era commesso in un periodo in cui COGNOME si era da poco separato e aveva notevoli difficoltà familiari e sociali, anche per la perdita del lavoro; ed abbia invece valorizzato il rinvenimento nelle appartenenze di COGNOME di ulteriori inneschi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione.
Invero, con riguardo all’eccezione processuale di nullità delle notificazioni all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, avvenute a mani del difensore d’ufficio, dopo un solo tentativo a mezzo posta al
domicilio indicato (quello di residenza), la Corte di appello ha correttamente motivato, richiamandosi a quanto già osservato dal Tribunale circa la sufficienza dell’assenza temporanea dal domicilio dichiarato per la notifica presso il difensore, anche d’ufficio. Facendo, quindi, corretta applicazione i Giudici di merito del principio affermato da Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772, secondo cui l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 cod. proc. pen.
Peraltro, va rilevato che nel caso in esame, diversamente da quanto dedotto nell’ultima parte del motivo, la nomina del difensore di fiducia risulta essere intervenuta prima della notifica del verbale di udienza dibattimentale.
1.2. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso.
Invero, su tutti i rilievi difensivi riproposti in questa sede la Corte di appello e ancor prima il primo Giudice risultano essersi pronunciati.
Rileva in particolare la Corte di appello che è innegabile che all’identificazione di COGNOME si giunge attraverso a) le specifiche analogie somatiche riscontrate anche dal primo Giudice tra i tratti del guidatore e quelli dell’imputato (analoga forma delle orecchie e dell’attaccatura dei capelli), b) la assenza di elementi di incompatibilità tra le sagome dei due soggetti, nemmeno evidenziati dal difensore, c) il rilievo che COGNOME avesse all’epoca la disponibilità della vettura (come risulta dalle testimonianze in atti e dal fatto che essa era stata rinvenuta dalla P.g. parcheggiata nel cortile di pertinenza della casa ove abitava da solo), d) la mancanza di indicazioni su persona diversa da lui – uel giorno la conducesse, e) il ritrovamento nella sua disponibilità di inneschi incendiari della medesima fattura di quelli repertati sul luogo del delitto, f) la circostanza che il giorno del delitto soltanto la sua Mercedes fosse transitata all’altezza di tutti i punti di innesco dell’incendio in orario compatibile col divampare delle fiamme.
La Corte di appello si confronta con la dedotta inverosimiglianza della ricostruzione del fatto operata dal primo Giudice, in ragione della
considerazione difensiva che ben difficilmente il guidatore dell’auto avrebbe potuto accendere e lanciare gli ordigni dal finestrino del passeggero, ovvero portarli con sé già accesi perché in tal caso avrebbe rischiato di dare fuoco all’abitacolo. Rileva, quindi, che la dinamica ritenuta dal Tribunale non soltanto non è inverosimile (poiché gli zampironi bruciano lentamente e senza fiamma, l’agente ben poteva averli accesi prima di partire per la missione, posandoli poi, ad esempio, all’interno di un vassoio di lamiera o di ceramica, sistemato sul sedile del passeggero), ma è anche l’unica possibile. Osservando che se l’incendio è divampato dai cinque punti della strada percorsa soltanto dalla Mercedes e se le immagini registrate non mostrano fermate dell’auto o presenza di altri soggetti, allora, evidentemente gli ordigni sono stati necessariamente lanciati dal finestrino appunto mentre la vettura era in movimento.
Tale essendo la trama argomentativa non manifestamente illogica, il ricorrente si limita a contestarla genericamente nei termini di cui sopra e a sollecitare una rivalutazione non consentita di elementi fattuali, incorrendo nella aspecificità in quanto reitera censure già ampiamente approfondite dalla Corte di appello.
1.3. Anche il terzo motivo di impugnazione è inammissibile, in quanto mira ad una riconsiderazione non consentita degli elementi fattuali a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e comunque della determinazione della pena.
E ciò a fronte di argomentazioni relative alle circostanze invocate scevre da vizi logici e giuridici e quindi insindacabili in questa sede, che da un lato condividono il ragionamento seguito dal primo Giudice, facendo leva sul possesso da parte dell’imputato, in epoca successiva al reato per cui si procede, di micce utilizzabili solo per appiccare incendi, quale riprova della sua ferma volontà di reiterare l’illecito e comunque della sua spiccata capacità a delinquere; e, dall’altro, evidenziano la gravità del danno cagionato (quindici ettari di soprassuolo, costituito anche da bosco, andati in cenere), le gravi modalità dell’azione (il lancio di ordigni in cinque punti diversi), la non íncensuratezza di COGNOME al momento della commissione del fatto e, infine, la circostanza che successivamente al fatto in alcun modo si è emendato, dedicandosi alla commissione di vari reati (minaccia, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni e di armi clandestine). E a fronte di una motivazione non manifestamente illogica sulla congruità della pena individuata dal primo
Giudice, in ragione della concreta gravità del fatto, per l’estensione dell’area combusta, per la qualità del soprassuolo interessato, la
complessità delle operazioni di spegnimento e l’intensità del dolo quale evidenziata dalla predisposizione degli inneschi e dalla accensione
contemporanea in più punti.
Va, invero, osservato che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato
congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede
necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi
già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del
giudice impugnato.
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2022.