Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32788 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32788 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME ARTURO nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato quella emessa in data 20/6/2023 dal Tribunale di Noia con la quale NOME COGNOME è stato condannato, in relazione a diversi episodi di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana, alla pena di anni tre e mesi sei di RAGIONE_SOCIALE ed euro 9.000,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alla contestata recidiva.
1.1 I fatti oggetto del procedimento sono stati ricostruiti nella sentenza impugnata premettendo che in data 9/9/2022 i Carabinieri della RAGIONE_SOCIALE recatisi nel comune di Brusciano, giunti nei pressi di un complesso popolare, notavano – al INDIRIZZO – un viavai di persone e in particolare un individuo che al portone di ingresso si occupava dell’accesso degli avventori. Altro soggetto non individuato, in quanto datosi alla fuga, filtrava l’ingresso delle persone all’interno dello stabile. Uno dei militari, in borghese, s introduceva nell’edificio confondendosi tra gli acquirenti e bloccava l’odierno ricorrente, addetto alla funzione di pusher che veniva trovato in possesso di cocaina per complessive 140 dosi e droghe leggere per circa 130 dosi oltre che della somma di 1918,00 euro e di un bigliettino manoscritto riportante cifre e nomi.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso dal procuratore speciale dello COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed in particolare la mancata notifica del decreto di citazione. In particolar la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Noia in data 20/6/2023 fissava con decreto di citazione l’udienza per il 12/1/2024. L’imputato, frattanto detenuto presso la RAGIONE_SOCIALE Poggioreale, veniva notiziato dell’udienza solo allorquando gli veniva notificata la relativa traduzione. Non essendo a conoscenza del processo, rinunciava a presenziare. La Corte era tenuta ad eseguire la notifica presso il carcere e da nessun altro atto è possibile desumere che l’imputato abbia avuto conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza. La Corte limitandosi a disporre solo in data 11/1/2024 e quindi in violazione dei termini di legge ex art. 601 cod. proc. pen. è incorsa in una nullità assoluta.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla recidiva. La Corte si è limitata a richiamare i precedenti annoverati dallo COGNOME, peraltro assai risalenti, omettendo una motivata disamina sul collegamento tra le pregresse condotte e quella attualmente giudicata.
Il Procuratore Generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato ed assorbente il primo motivo di appello.
E’ stato costantemente ribadito da questa Corte che all’imputato detenuto per altra causa, la cui condizione sia stata resa nota al giudice che procede non si applica la disposizione dettata dall’art. 581 comma 1 ter cod. proc. Pen. e ciò per la fondamentale considerazione che a detto soggetto vanno applicate le regole dettate dall’art. 156 comma 4 cod. proc. pen. per le notificazioni al detenuto (Cass. Sez. 2, n. 24902 del 17/05/2024). Ciò anche in virtù del disposto delle Sezioni Unite secondo cui le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio, con la precisazione che ciò vale anche nei confronti del detenuto “per altra causa” (Sez. U. n. 12778 del 27/2/2020 Rv. 278869 – 01).
Nel caso in esame non vi è dubbio che lo stato di detenzione dello COGNOME fosse noto alla Corte, come si evince dalla circostanza che in data 9/10/2023 i Carabinieri hanno trasmesso il decreto di citazione alla RAGIONE_SOCIALE Circondariale di Poggoreale dove lo COGNOME si trovava detenuto per altra causa. Tuttavia, non vi è prova che detta notifica sia mai avvenuta a mani dell’imputato.
La circostanza che la Corte abbia disposto la traduzione dell’imputato non può considerarsi equipollente alla notifica del decreto, né risulta che il decreto di citazione fosse allegato all’ordine di traduzione.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE per il giudizio. Così deciso, 19 giugno 2024