Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41508 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41508 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Guayaquil (Ecuador) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/01/2024 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18 gennaio 2024 con cui la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza, emessa in data 25 febbraio 2022, con la quale il Tribunale di Milano lo ha condannato alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 639 cod. pen.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 601, comma 5, cod. proc. pen. conseguente alla mancata notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Il decreto sarebbe stato notificato presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., stante l’accertata irreperibilità dell’imputato nel luogo di residenza, senza tenere conto del fatto che il COGNOME era ristretto per altra causa presso la Casa Circondariale San Vittore di Milano dal 20 novembre 2023 e successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Cremona.
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all’art. 639 cod. pen. e violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio
La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna esclusivamente sulla circostanza che il ricorrente è stato trovato dalle forze dell’ordine nelle immediate vicinanze della colonna imbrattata e delle bombolette utilizzate per tale gesto vandalico, senza tenere conto di quanto prospettato dalla difesa in ordine al fatto che il COGNOME si trovava in tale posizione proprio perché estraneo ai fatti.
I giudici di merito, inoltre, avrebbero omesso di considerare la mancata identificazione del testimone oculare che aveva contattato le forze dell’ordine per segnalare l’atto vandalico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità.
1.1. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che:
L’imputato, nel decreto di citazione a giudizio di appello emesso in data 25.10.2023, è stato indicato come detenuto per altra causa con domicilio dichiarato a INDIRIZZO;
La notifica del decreto di citazione, in violazione di quanto disposto dal Presidente della quinta sezione della Corte di Appello di Milano (“notificazione da eseguirsi presso il luogo di detenzione e/o degli arresti domiciliari”) è stata effettuata ai sensi dell’art. 161, comma quarto cod. proc. pen. in considerazione dell’esito negativo della notifica presso il domicilio dichiarato dal COGNOME;
All’udienza di trattazione del 18 gennaio 2024, svoltasi in assenza del COGNOME (indicato nel verbale come detenuto per altra causa), le parti nulla hanno osservato in ordine alle modalità di notifica del decreto di citazione a giudizio.
1.2. Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui non è deducibile per la prima volta con il ricorso in cassazione la nullità della notifica all’imputato del decreto di citazione presso il domicilio eletto, anziché presso l’istituto penitenziario dove lo stesso è ristretto, trattandosi di nullità a regime intermedio -maturata in un momento anteriore e prodromico all’instaurazione della fase del giudizio di appello- che deve essere eccepita prima della
pronuncia della sentenza di appello (vedi Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 02; Sez. 2, n. 2332 del 24/11/2023, NOME, Rv. 285795 – 01).
Nel caso in esame l’irregolarità della notifica non è stata eccepita nel corso dell’udienza di trattazione del giudizio di appello sicché la stessa deve ritenersi sanata, in quanto rilevata dopo il termine di decadenza.
Il secondo motivo di ricorso è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Il motivo è, al contempo, aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
2.1. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di cui all’art. 639 cod. pen., a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove.
I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi logico-probatori (presenza sulla scena del crimine nelle immediate vicinanze della bomboletta spray utilizzata per deturpare le colonne di San Lorenzo, individuazione del NOME e dei suoi complici grazie alle indicazioni di un testimone oculare, contiguità temporale tra imbrattamento ed intervento delle forze dell’ordine, mancata prospettazione di una ricostruzione fattuale alternativa da parte del ricorrente) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente.
Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
2.2. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza
esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati.
Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senz confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso, il 03 ottobre 2024.