Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12480 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12480 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 12/12/1965
avverso l’ordinanza del 17/11/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 17 – 27 novembre 2017, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, accogliendo la richiesta proposta dal P.m., ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con la sentenza resa dallo stesso Tribunale di Napoli in data 19 maggio 2009, irrevocabile il 15 ottobre 2009, con cui era stata irrogata all’imputato la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa, con sospensione condizionale subordinata al pagamento della somma di euro 80.000,00 liquidata in favore delle parti civili NOME e NOME COGNOME da corrispondere loro entro un anno dal passaggio ingiudicato della decisione.
Il giudice dell’esecuzione – premesso che il P.m. aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale perché la condizione a cui la stessa era stata subordinata non era stata adempiuta – ha rilevato che l’adempimento dell’obbligazione sopra indicata, da perfezionarsi nei termini stabiliti dalla sentenza, non si fosse verificato, come da nota del Commissariato RAGIONE_SOCIALE di S. Paolo: di conseguenza, non essendo stato adempiuto l’obbligo fissato ai sensi dell’art. 165 cod. pen., ha considerato dovesse pronunciarsi la revoca richiesta.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di COGNOME chiedendone l’annullamento e adducendo un unico motivo con cui lamenta erronea applicazione della legge penale e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità.
In premessa, il ricorrente ha evidenziato che il P.m., nella richiesta di revoca della sospensione condizionale, aveva dedotto l’avvenuta emissione di ulteriore condanna a carico di COGNOME da parte della successiva sentenza del Tribunale di Napoli, divenuta esecutiva il 22 marzo 2014, per un reato anteriormente commesso, condanna a pena che cumulata con la precedente superava i limiti di cui all’art. 163 cod. pen., ma il giudice dell’esecuzione non aveva risposto alla prospettazione indicata dall’autorità requirente, in sé inesatta, in quanto la sentenza che avrebbe reiterato la violazione del codice penale, dopo l’irrevocabilità (apparente), era stata annullata, bensì aveva fatto riferimento quale causa della revoca al mancato pagamento della provvisionale nei termini indicati nella sentenza che aveva concesso il beneficio.
In ogni caso, la difesa ha evidenziato che, in via dirimente non era stato dato avviso al condannato della fissazione dell’incidente di esecuzione, formalità dovuta ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen: infatti, l’avviso relativo al decreto d fissazione per l’udienza camerale del 4 giugno 2015 non era andato a buon fine; né risultava che in momento successivo fosse stato dato avviso a COGNOME circa le
udienze camerali man mano fissate per la trattazione dell’incidente stesso. Di conseguenza, secondo la difesa, non era stato osservato nemmeno il termine di comparizione stabilito dalla norma sopra indicata in dieci giorni. Il ricorrente ha aggiunto che era stato nominato, nel procedimento, il difensore d’ufficio, ma tale attività non valeva a surrogare la mancanza della comunicazione al condannato della data dell’udienza stabilita per il procedimento camerale. Pertanto, non risultando effettuata l’attività necessaria per addivenire alla comunicazione suddetta nei riguardi di COGNOME l’avviso recapitato al difensore stesso non implicava l’effettiva conoscenza del procedimento da parte dell’interessato.
3. Il Procuratore generale, premesso che nel caso di specie non risulta dagli atti la notifica a COGNOME dell’avviso di fissazione dell’udienza del 17 novembre 2017, ha prospettato l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in quanto, trattandosi di procedimento relativo a revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il condannato era titolare di un interesse a contraddire in vista della decisione e a lui competeva l’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la deliberazione, sicché l’omessa notificazione dello stesso determinava una nullità generale di carattere assoluto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 La Corte ritiene che l’impugnazione sia fondata e vada, di conseguenza, accolta.
2. La complessiva doglianza trova riscontro nell’esame degli atti processuali trasmessi a questo ufficio (esame imposto dalla natura del motivo).
Per vero – lasciando, per l’assorbenza dell’altro profilo, in disparte la questione inerente al lamentato mutamento del titolo di revoca della sospensione condizionale (il P.m. nella richiesta aveva prospettato la revoca ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. in relazione alla dedotta sopravvenienza di altro giudicato inerente a reato commesso in data antecedente, mentre il Tribunale ha revocato il beneficio per inadempimento dell’obbligo subordinante stabilito ex art. 165 cod. pen.) – non è dato riscontrare l’avviso a COGNOME del decreto di fissazione dell’udienza camerale per lo svolgimento del rito disciplinato, con la previsione del necessario contraddittorio, dall’art. 674 cod. proc. pen.
La verifica compiuta conduce, infatti, a rilevare che, all’esordio del rito camerale, il primo avviso della fissazione della relativa udienza risulta inviato, ma non notificato a COGNOME, con riferimento all’indirizzo di Napoli, INDIRIZZO perché il destinatario si era trasferito in altro luogo (come da relata
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del 13 aprile 2015). Si constata, altresì che, dopo lo svolgimento di varie udienze, nel corso dell’udienza del 7 aprile 2017 si è registrato il rinvio all’udienza del 9 giugno 2017, con tentativo di notificazione del relativo verbale alla parte interessata: l’atto però risulta non notificato a COGNOME all’indirizzo PorticiINDIRIZZO INDIRIZZO perché il destinatario era sloggiato (come da relata del 12 maggio 2017).
Risulta poi che, a questo punto, il verbale di udienza del 9 giugno 2017 con rinvio all’udienza del 17 novembre 2017 è stato notificato al difensore di ufficio, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.: così si evince dalla relata del 26 giugno 2017 (la consegna della copia del verbale è avvenuto presso l’avv. NOME COGNOME nelle mani di NOME COGNOME addetto al ritiro).
3. Alla stregua di questi elementi deve ritenersi fondata la doglianza svolta dal ricorrente in ordine alla carenza di regolare contraddittorio, relativamente alla posizione di COGNOME.
Alla revoca della sospensione condizionale della pena di cui all’art. 674 cod. proc. pen. si plica l’ordinario procedimento di esecuzione disciplinato dall’art. ap 666 cod. proc. peri., con la conseguente necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio.
In tale prospettiva, è altresì assodato che nel procedimento esecutivo penale devono considerarsi estese all’interessato tutte le garanzie previste dall’ordinamento per l’imputato nel procedimento di cognizione, in quanto compatibili, per cui anche il procedimento di notificazione, nel procedimento esecutivo, deve compiersi con l’osservanza delle disposizioni dettate con riguardo all’imputato.
Procedendo in questa direzione, deve aggiungersi che il riferimento all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al fensore in luogo dell’assistito, come di promosso all’esito dell’udienza del 9 giugno 2017, del relativo verbale di udienza onde instaurare (peraltro senza riferimento all’unione ad esso della richiesta di revoca e del provvedimento di fissazione dell’udienza stessa), appare, in rapporto agli atti ostesi, incongruo e, in ogni caso, inefficace perché non risulta l’avvenuta dichiarazione di domicilio da parte di COGNOME presso la sua residenza o comunque presso i luoghi ove si erano invano tentate le precedenti notifiche; né risulta l’emersione di una delle altre situazioni che, ex art. 161 cit., potessero legittimare forma di notificazione.
Del pari, non si evincono, nel provvedimento a monte (la disposizione di rinvio emessa il 9 giugno 2017), riferimenti ad altre eventuali situazioni legittimanti la notificazione dell’avviso mediante consegna della copia al difensore.
In particolare, non risulta essere stata dichiarata l’irreperibilità di COGNOME previa l’effettuazione delle ricerche dovute ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen., essendo d’altronde da ribadirsi che, se deve ritenersi possibile l’accertamento nella sede esecutiva dell’irreperibilità (come si desume anche dall’articolazione dell’art. 670 cod. proc. pen.), va nei corrispondenti casi verificato che per l’applicazione del relativo istituto sia stata assicurata l’osservanza delle garanzie previste dall’ordinamento, ivi incluso il compimento delle ricerche che siano risultate tuttavia vane (Sez. 1, n. 33392 del 10/07/2013, Bates, n. m.; Sez. 1, n. 26849 del 10/06/2010, COGNOME, Rv. 247725; Sez. 5, n. 273 del 19/01/1994, COGNOME, Rv. 196570).
Sicché, pur avuto riguardo all’avviso che è stato inviato al difensore, non si profilano – in carenza dell’effettuazione di ricerche che fossero sfociate nella emissione del verbale di vane ricerche, propedeutico alla notificazione con consegna al difensore – sussistere i requisiti legittimanti il perfezionamento della notificazione alla parte interessata mediante consegna al difensore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 159 cod. proc. pen.
4. Si deve considerare, pertanto, che è stato omesso l’avviso del provvedimento avente ad oggetto la fissazione dell’udienza nei confronti dell’interessato, NOME COGNOME.
Posto ciò, va riaffermato il principio di diritto secondo cui l’omesso avviso all’interessato, della fissazione della data di udienza nel procedimento di esecuzione è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235; Sez. 1, n. 39683 del 14/10/2010, COGNOME, Rv. 248679).
Il giudice dell’esecuzione, pur non trattando esplicitamente il punto, ha evidentemente ritenuto per implicito l’avvenuta, corretta instaurazione del contraddittorio sulla scorta dell’avviso notificato al difensore ex art. 161 cod. proc. pen., non considerando però che esso non poteva valere a surrogare quello dovuto all’interessato, in carenza dei presupposti sopra indicati.
5. Consegue dalle considerazioni svolte ‘ineludibile annullamento GLYPH l dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli per il nuovo esame della richiesta del P.m. previa rituale instaurazione del contraddittorio, secondo i principi qui riaffermati, fra i soggetti aventi titolo alla partecipazione al camerale, compreso l’interessato, NOME COGNOME.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso il 12 ottobre 2018
Il Presidente
NOME COGNOME
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME