Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32599 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32599 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CHIAVENNA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a CHIAVENNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/04/2024 del TRIB. LIBERTA’ di SONDRIO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e d successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 2 aprile 2024 il Tribunale del riesame di Sondrio ha conferma decreto preventivo di sequestro preventivo diretto e per equivalente emesso dal Giudice indagini preliminari del medesimo Tribunale il 6/3/2024 nei confronti di COGNOME NOME fino a concorrenza della somma di euro .2.411.185,78, nei confronti di COGNOME fino a concorrenza della somma di euro 264.516,00 e di COGNOME NOME fino a concorre della somma di euro 396.301,90, in relazione ad una molteplicità di reati così com rispettivamente ascritti: a) artt. 81 cod. pen. e 2 commi 1, 2 e 2bis D. L.vo 74/2000; D.Lvo 74/2000; c) art. 5 comma 1 D.Lvo 74/2000; d) artt. 81 cod. pen. e 10 D.Lvo 74/200 e) art. 329 co. 1 in relazione all’art. 322 co. 1 lett. b del D.LVO 14/2019; f) art. relazione all’art. 322 co. 1 lett. a del D.LVO 14/2019; g) artt. 81 cod. pen. e 329 co. 1 i all’art. 322 co. 1 lett. a del D.LVO 14/2019; h) artt. 81 e 648b1s cod. pen.; i) artt. 11 e 4 D.Lvo 74/2000; j) art. 4 D.Lvo 74/2000; k) art. 4 D.Lvo 74/2000.
Nella prospettazione accusatoria, dalle indagini di P.G. effettuate nei confronti dell RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, con soci accomandanti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che il 28/5/2019 aveva acquistato dalle prime le loro quote c contestuale trasformazione della società in RAGIONE_SOCIALE) era emerso “un quadro contabile e ge inattendibile, rilevando numerose irregolarità di carattere amministrativo/tributario e che portava ad ipotizzare la responsabilità di COGNOME NOME NOME per diversi reati e fallimentari, alcuni imputabili anche alla moglie COGNOME NOME già socia accomandante socia di fatto della società, ed alla figlia COGNOME NOME, già socia accomandan RAGIONE_SOCIALE
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, a mezzo del comune difens AVV_NOTAIO, affidandolo a quattro motivi di impugnazione:
2.1. GLYPH Violazione di legge, con riferimento agli artt. 127, 180 e 185 cod. proc. pen la mancata notificazione del decreto di fissazione dell’udienza camerale del 2/4/2024 difensore degli indagati, AVV_NOTAIO;
2.2. GLYPH Violazione di legge, con riferimento agli artt. 21 e 27 cod. proc. pen., per stata riconosciuta la competenza del Tribunale di Sondrio in considerazione del reato più ovvero quello di riciclaggio di cui al capo h), avendo ritenuto il Tribunale un mero l’affermazione del GIP laddove a pag. 19 del decreto di sequestro qualificava tale imput come “autoriciclaggio”. Ad avviso della difesa, invece, si sarebbe trattato di una riquali del fatto, così divenuto meno grave dei fatti di bancarotta fraudolenta, distrattiva e doc per i quali è competente il Tribunale di Brescia, luogo in cui è stato dichiarato il falli
2.3. GLYPH Violazione di legge per mancanza di motivazione del provvedimento genetico e di quello impugnato in ordine alla dedotta insussistenza del fumus commissi delicti e del per in mora.
2.4. GLYPH Violazione di legge, con riferimento agli artt. 321, 322ter e 125 comma 3 proc. pen., per avere il Tribunale disatteso l’eccezione difensiva volta alla riduzion sequestrati alla Verner – nei confronti della quale è stati disposto sequestro preventi per equivalente, della somma di euro 264.516,00 a fronte di un valore complessivo di sottoposti a sequestro di euro 1.174.183,74, invocando giurisprudenza di questa Corte assume non applicabile in presenza di un sequestro ictu oculi sproporzionato (Sez. 2, Sente 26340 del 28/02/2018 Rv. 272882 – 01 :”In tema di sequestro preventivo finalizzato alla con per equivalente, il tribunale del riesame, tranne i casi di manifesta sproporzione tra il beni e l’ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare d dì compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionali conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare app istanza di riduzione della garanzia al pubblico ministero e, in caso di provvedimento negat giudice per le indagini preliminari, può impugnare l’eventuale decisione sfavorevole con l’ cautelare).
Con requisitoria scritta il P.G., nella persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
4.11 ricorso va accolto, in quanto è fondato il primo motivo di ricorso.
Il Tribunale di Sondrio, infatti, ha disatteso l’eccezione difensiva relativa all’omess del decreto di fissazione dell’udienza camerale al co-difensore, AVV_NOTAIO, assum che la nomina del secondo difensore non risultava dagli atti trasmessi al Tribunale del r Tale nomina, però, era ben precedente la procedura camerale, tanto che l’AVV_NOTAIO r aver ricevuto avviso di deposito dei verbali di perquisizione e sequestro, né può ri circostanza, evidenziata dall’ordinanza impugnata, che il ricorso al Tribunale del rie stato proposto solo dall’AVV_NOTAIO, qualificatosi difensore di fiducia senza specificare di altri difensori.
Secondo l’insegnamento di questa Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, inf l’omesso avviso dell’udienza a uno dei due difensori dell’imputato determina una nullità a intermedio, che può essere sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione ad dell’altro difensore comparso, pur quando l’imputato non sia presente, atteso che è on difensore presente verificare se sia stato avvisato anche l’altro difensore di fiducia e della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice (cfr. Sez. U, n. del 16/07/2009, dep. 08/10/2009, Rv. 244187).
Si tratta di onere puntualmente assolto dall’AVV_NOTAIO, che all’udienza came sollevato l’eccezione erroneamente disattesa dal Tribunale, così impedendo la sanatoria nullità poi dedotta in questa sede.
Gli altri motivi di ricorso debbono ritenersi assorbiti dalla fondatezza del primo e l’o impugnata va, pertanto, annullata, con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame pe giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sond competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deliberato in camera di consiglio, il 2 luglio 2024