Notifica a mani: perché il luogo di consegna non conta per la validità
La validità della notifica a mani rappresenta un pilastro fondamentale della procedura penale, garantendo che l’imputato abbia piena conoscenza degli atti che lo riguardano. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su questo tema, chiarendo i confini tra regolarità formale e sostanza dell’atto.
I fatti oggetto del ricorso
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello, sollevando due motivi principali. Il primo riguardava la presunta irregolarità della notificazione del decreto di citazione in appello, contestando il luogo in cui questa era avvenuta. Il secondo motivo verteva sul diniego dell’istituto della messa alla prova (probation), già richiesto e negato nei precedenti gradi di giudizio.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto ogni profilo. Per quanto riguarda la notifica a mani, i giudici hanno rilevato la manifesta infondatezza della doglianza. Quando l’atto viene consegnato direttamente al destinatario, l’obiettivo della norma è pienamente raggiunto, rendendo superfluo ogni dibattito sulla localizzazione geografica della consegna. In merito alla probation, la Corte ha evidenziato come il ricorrente non avesse apportato nuovi elementi critici, limitandosi a replicare argomenti già correttamente disattesi dai giudici di merito.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa della notifica a mani. Essendo l’atto consegnato personalmente al soggetto interessato, viene garantita la certezza assoluta della conoscenza legale. Tale circostanza assorbe e rende irrilevante qualsiasi contestazione relativa al luogo della notifica, poiché il diritto di difesa è pienamente tutelato dalla ricezione diretta. Per quanto concerne la messa alla prova, la Cassazione ha ribadito che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito: se il giudice territoriale ha motivato in modo lineare e logico il diniego, la censura che si limita a ripetere le stesse lamentele è destinata all’inammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in virtù dell’art. 616 c.p.p., è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, data la natura manifestamente infondata dei motivi proposti. Questa sentenza riafferma l’importanza di una strategia difensiva basata su vizi di legge reali e non su formalismi superati dalla consegna effettiva degli atti.
Cosa succede se ricevo una notifica a mani in un luogo diverso dalla mia residenza?
La notifica è considerata pienamente valida. La consegna diretta nelle mani del destinatario prevale su qualsiasi contestazione relativa al luogo fisico in cui avviene lo scambio.
Perché il ricorso sulla messa alla prova è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la difesa ha semplicemente riproposto le stesse critiche già respinte nel merito, senza evidenziare errori di diritto nella motivazione del giudice.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile in Cassazione?
Oltre alle spese del procedimento, il ricorrente è tenuto a versare una somma, solitamente tra i mille e i seimila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46951 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46951 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MERATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCEA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto il primo è manifestamente infondato ( atteso che il dec di citazione in appello è stato notificato a mani e tanto rende indifferente il luogo della n stessa) mentre il secondo replica profili di censura, inerente alla denegata “probation” adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici dal giudice di m rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i! ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023.