Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 669 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 669 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2022 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Potenza confermava l pronuncia di primo grado del 22 ottobre 2014 con la quale il Tribunale di Potenz aveva condannato NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo a), per avere fatto parte di un’associaz per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, operante nelle prov di Potenza e di Napoli dal marzo 2022 con perduranza, diretta da tal NOME COGNOME e aggravata dal fatto che gli associativi erano persone dedite all’us V
droghe (capo d’imputazione 1); e di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. cit., per avere, nei luoghi e nelle date innanzi indicate, in esecuzione del programma criminoso di quel sodalizio, concorso nella cessione di rilevanti quantitativi di stupefacenti del tipo cocaina, eroina, hashish e ecstasy.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi.
2.1.Vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di rispondere alla specifica doglianza formulata con l’appello, con la quale era stata messa in discussione la identificazione nell’COGNOME della persona, chiamata “NOME“, con la quale il COGNOME era stato registrato nel mentre concordava ripetuti rifornimenti di sostanza stupefacente che sarebbero avvenuti a Napoli.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 429 e 157 cod. proc. pen., per avere I Corte distrettuale disatteso l’eccezione di nullità del giudizio di secondo grado e della relativa sentenza, per essere stato il decreto di citazione a giudizio notificato mediante consegna di copia alla cognata, che non risulta essere convivente dell’imputato, di cui non è stata provata la conoscenza dell’instaurando procedimento.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall’art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME sia inammissibile.
Il secondo motivo del ricorso, da esaminarsi in via logicamente pregiudiziale, è manifestamente infondato.
La doglianza è stata formulata in termini molto generici e con una indeterminata affermazione di assenza di un rapporto di convivenza tra l’imputato e il familiare al quale l’ufficiale giudiziario aveva consegnato copia del decreto di citazione, dando atto del rapporto di convivenza esistente tra i due prevenuti.
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In tale ottica, la decisione della Corte di appello di Potenza, che ha disatteso l’eccezione di nullità formulata dalla difesa dell’COGNOME, si pone in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la notifica di un atto del procedimento e del processo a mani di familiare capace e convivente regolarmente eseguita presso il domicilio dell’imputato, ai sensi dell’art. 157, comma 1, cod. proc. pen., è idonea a dimostrare, con certezza, la conoscenza del procedimento e del processo, legittimando il giudice a procedere in assenza dell’imputato (in questo senso, tra le molte, Sez. 5, n. 40495 del 01/07/2019, Ammendola, Rv. 277320 – 01
Il secondo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per la genericità del suo contenuto.
Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi d decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale, richiamando il contenuto della pronuncia di primo grado, erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei a consentire la identificazione dell’COGNOME sulla base dei dati fattuali segnalati in una scheda personale dell’imputato, acquisita nel corso dell’udienza del primo giudizio del 21 giugno 2010 durante l’esame di un ufficiale di polizia giudiziaria NOME, documento al quale l’impugnante non ha fatto neppure cenno.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/12/2022