Notifica 415-bis: Quando Scatta il Termine per Chiedere l’Interrogatorio?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di procedura penale, relativo alla notifica 415-bis e ai termini per l’esercizio dei diritti della difesa. La decisione chiarisce che il tempo a disposizione dell’indagato per chiedere di essere interrogato decorre inesorabilmente dalla prima notifica valida dell’avviso di conclusione delle indagini, senza che errori successivi possano riaprire i termini. Approfondiamo questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di diffamazione aggravata e continuata ai danni di una persona che si era costituita parte civile. La condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Un vizio procedurale: la nullità del decreto di citazione a giudizio, poiché non era stato preceduto dall’interrogatorio che egli aveva richiesto a seguito della notifica 415-bis.
2. Un vizio di motivazione: il mancato riconoscimento della scriminante della critica politica, che a suo dire avrebbe dovuto giustificare le sue affermazioni.
La Questione della Notifica 415-bis e il Termine Decisivo
Il cuore della questione procedurale ruotava attorno alla tempestività della richiesta di interrogatorio. L’imputato sosteneva di aver diritto all’interrogatorio prima della citazione a giudizio. Tuttavia, l’esame degli atti processuali ha rivelato una sequenza temporale chiara:
* Il difensore aveva ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini tramite PEC il 19 settembre 2018.
* L’imputato aveva ricevuto personalmente lo stesso avviso il 13 ottobre 2018.
* La richiesta di interrogatorio era stata presentata solo il 4 giugno 2019.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Il termine di venti giorni per chiedere l’interrogatorio, previsto dall’art. 415-bis del codice di procedura penale, inizia a decorrere dalla data in cui l’indagato ha conoscenza legale ed effettiva dell’atto. In questo caso, la data determinante era il 13 ottobre 2018, giorno della notifica a mani proprie. La richiesta, presentata quasi otto mesi dopo, era palesemente tardiva. La Corte ha sottolineato che una seconda, erronea notifica dell’avviso non ha alcuna rilevanza, poiché non può “far rivivere una facoltà irrimediabilmente consumata”.
Critica Politica o Attacco Personale Gratuito?
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla scriminante della critica politica, è stato parimenti respinto come generico e infondato. La Corte ha evidenziato che le sentenze di merito avevano già ampiamente motivato le ragioni per cui tale giustificazione non fosse applicabile.
Perché la critica politica sia legittima e non sfoci in diffamazione, devono sussistere due requisiti fondamentali:
1. La veridicità del fatto storico su cui si fonda la critica.
2. La continenza espressiva, ovvero un linguaggio che, seppur critico, non si traduca in un gratuito attacco alla persona.
Nel caso di specie, i giudici hanno concluso che le pubblicazioni dell’imputato erano prive di entrambi i requisiti, configurandosi come un mero “gratuito attacco alla persona”.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su consolidati principi giurisprudenziali. Per quanto riguarda il primo motivo, ha ribadito che la tempestività della richiesta di interrogatorio deve essere valutata con riferimento alla prima notifica valida. Una volta scaduto il termine, il diritto si estingue e non può essere recuperato a causa di errori procedurali successivi. Sul secondo motivo, ha confermato che la valutazione dei requisiti della critica politica spetta ai giudici di merito e, se la loro motivazione è logica e coerente, non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Le pubblicazioni sono state correttamente inquadrate come un attacco personale, al di fuori dei confini del legittimo diritto di critica.
Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima è di natura procedurale: la massima attenzione ai termini processuali è cruciale. Il termine per richiedere l’interrogatorio post notifica 415-bis è perentorio e decorre dalla prima conoscenza effettiva dell’atto. La seconda riguarda il diritto sostanziale: il diritto di critica, anche in ambito politico, non è illimitato. Deve sempre fondarsi sulla verità dei fatti e rispettare la dignità della persona, senza mai degenerare in aggressioni verbali personali. La sentenza impugnata è quindi diventata definitiva, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Se ricevo più notifiche dell’avviso di conclusione indagini, da quale inizia a decorrere il termine per chiedere l’interrogatorio?
Il termine di venti giorni decorre dalla data della prima notifica valida eseguita personalmente all’interessato. Un’eventuale successiva notifica, anche se errata, non riapre il termine, poiché la facoltà di richiedere l’interrogatorio si considera già consumata.
Quando un’espressione critica rientra nella scriminante della critica politica?
La critica politica è legittima, e quindi non punibile come diffamazione, solo se si basa sulla veridicità del fatto storico a cui si riferisce e se viene espressa con un linguaggio continente, che non si traduca in un attacco personale e gratuito alla persona criticata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva, e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30246 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA11 DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 1 dicembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto continuato di diffamazione aggravata, commesso successivamente al 15 marzo 2017 in danno di NOME COGNOME, costituitasi parte civile;
che l’impugnativa sottoscritta dal difensore consta di due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che eccepisce la nullità del decreto di citazione a giudizio dell’imputa perché non preceduto dall’interrogatorio richiesto in esito alla notifica dell’avviso di conclus delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis cod. pen., è manifestamente infondato, posto c rilevata a seguito di consentito esame degli atti, la regolare notifica dell’avviso 415-bis cod. proc. pen. al difensore di COGNOME (AVV_NOTAIO) tramite PEC in data 19 settembre 2018 e della notifica dello stesso avviso a mani proprie del COGNOME in data 13 ottobre 2018, quest’ultima costituiva invero la data dalla quale decorreva il termine di venti giorni per chied l’interrogatorio, che invece è stato richiesto soltanto 4 giugno 2019, quindi tardivamente, non rilevando la seconda erronea notifica dell’avviso 415-bis cod. proc. pen., come pacificamente stabilito da questa Corte che ha affermato che «La eventuale reiterazione per errore della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari non ha rilevanza ai fini tempestività della richiesta di interrogatorio, la quale si determina facendo riferimento alla della prima valida notifica eseguita al soggetto interessato, non essendo consentito far rivive una facoltà irrimediabilmente consumata dall’inutile decorso del termine conseguente alla conoscenza legale ed effettiva dell’atto» (Sez. 2, n. 36430 del 03/06/2015, Rv. 264536; Sez. 5, n. 14972 del 27/02/2014, Rv. 259845);
che il secondo motivo, che denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della critica politica, è generico e manifestamente infondato, posto che dalla motivazione delle sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), emerge come nelle pubblicazioni riconducibili all’imputato mancassero tutti i requisiti necessari per la configurabilità dell’esimente della critica pol ossia la veridicità del fatto storico e la continenza espressiva, essendosi le dette pubblicazi trasfuse in un gratuito attacco alla persona (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata e Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, Rv. 249239);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024