Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 187 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 187 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da n.1547/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent.
sez.
NOME COGNOME
CC Ð 04/12/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Caserta il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la ordinanza del 30/07/2025 del tribunale di Santa NOME Capua a Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il tribunale di Santa NOME Capua a Vetere rigettava, con ordinanza, la richiesta di riesame proposta da COGNOME NOME avverso il decreto del Gip del medesimo tribunale, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in ordine a beni di COGNOME NOME per un
valore pari all’illecito profitto conseguito in ordine al reato ex art. 5 del Dlgs. 74/2000 di cui al capo 20) di incolpazione.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso mediante il proprio difensore COGNOME COGNOME, deducendo un solo motivo di impugnazione.
Rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine al reato ex art. 5 del Dlgs. 74/2000 premettendo che il sequestro era stato disposto per un ammontare pari all’Iva (per euro 180.327,87) di cui ad una fattura emessa il 24.12.2019 per euro 819.672,13 dalla societˆ del ricorrente – RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, oltre che per una lieve ulteriore somma inerente ad altre due fatture, aggiungendo che per la prima fattura sopra citata, in data 27.12.2019 era stata emessa altres’ una nota di credito per l’annullamento della fattura stessa, che a fronte di ci˜ doveva ritenersi non aver mai prodotto alcun effetto; cosicchè l’Iva residua, dovuta per il 2019, doveva ritenersi inferiore alla soglia di punibilitˆ di cui all’art. 5 citato. In tale contesto preliminarmente delineato, si sostiene ( pag. 5 del ricorso) la illogicitˆ della motivazione sul rilievo che la predetta fattura come anche la nota di credito erano state emesse da altro amministratore e prima del subentro a quest’ultimo del COGNOME, nominato legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE solo il 6.4.2020, oltre che in base alla tesi per cui con la nota di credito, emessa nel primo giorno feriale susseguente alla emissione della falsa fattura prima citata, si sarebbe neutralizzato ogni effetto di quest’ultima. Si aggiunge che proprio la predetta “sterilizzazione” della fattura mediante immediata nota di credito escludeva il dolo di evasione necessario. Consegue che sarebbe illogica ovvero apparente la tesi per cui il COGNOME avrebbe realizzato una sorta di ravvedimento operoso realizzando un grossolano tentativo di regolarizzazione di una fittizia operazione, non tenendosi conto RAGIONE_SOCIALE date di emissione della fattura e della nota di credito e del giorno di inizio della carica affidata al ricorrente.
Il ricorso è inammissibile. Va osservato che si deducono nella sostanza vizi di motivazione, in particolare di illogicitˆ piuttosto che di apparenza, posto che vi è una motivazione contro cui articolatamente si pone il ricorrente; tali vizi, come noto, non sono deducibili in sede di ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali.
Per completezza, si osserva come emerga una congrua motivazione, che delinea il consapevole inserimento del COGNOME nell’ambito di un complesso
sistema, ben rodato dal precedente amministratore COGNOME, connotato, tra l’altro, dalla emissione di false fatture, di cui talune anche emesse dal COGNOME medesimo a partire dal momento dell’assunzione della sua carica, prima citata, nell’ambito della RAGIONE_SOCIALE, ; il COGNOME è anche autore della omessa effettuazione di dichiarazione a fini Iva per l’anno 2019. Va aggiunto che congruo appare il rilievo riportato in sentenza per cui la falsa fattura in questione, lungi dall’essere stata neutralizzata e non aver mai avuto efficacia, ha prodotto effetti, alla luce del principio per cui con la nota di credito si determina l’effetto, per il beneficiario, della perdita del diritto di detrazione di imposta normalmente prodotto in capo a chi paga la fattura, e quindi dell’IVA, a fronte dell’emissione di fattura.
Trattandosi altres’ di questione giuridica, che consente a questa Corte un intervento diretto sul tema, non pu˜ trascurarsi come ai fini degli effetti normativamente correlati alla nota di credito, ex art. 26 del DPR 633/1972, si richiedano requisiti e condizioni che non paiono in alcun modo dedotti, cos’ che non appare nŽ apparente nŽ illogico il rilievo dei giudici, idoneo ad escludere anche l’assenza di dolo di evasione, per cui la adozione della nota di credito si è tradotta solo in un ” tentativo grossolano di regolarizzazione di un’operazione fittizia non essendovi alcuna prova della buona fede del ricorrente (considerato É..che anche nei mesi successivi risultano emesse fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nei confronti di societˆ riconducibili al COGNOME come dallo stesso ammesso)”. Si deve altres’ aggiungere che la speciale procedura di cui all’art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativa alla facoltˆ di regolarizzazione dell’IVA, presuppone necessariamente che le operazioni per le quali siano state emesse le fatture da rettificare o da regolarizzare, perchŽ relative ad operazioni venute meno in tutto o in parte, siano effettive e, pertanto, non è applicabile nel caso, quale di specie, in cui le operazioni siano inesistenti. (Nell’affermare tale principio, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto contrario al divieto di abuso del diritto l’utilizzo della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, prevista dall’art. 73 del d.P.R. n. 633 del 1972, attraverso la quale una societˆ si era sottratta al pagamento dell’imposta dovuta, emettendo fatture per operazioni inesistenti nei confronti di altra societˆ del gruppo e stornandole poi attraverso l’emissione di note di accredito di pari importo, nonchè contabilizzando fatture passive per operazioni inesistenti che venivano in seguito stornate con le note di credito ricevute). (Cass. Sez. 5, 18/11/2011, n. 24231, Rv. 620340 – 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 12353 del 10/06/2005 (Rv. 583759 – 01))
In tale quadro normativo e giuridico, va ribadito che il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche RAGIONE_SOCIALE parti. Queste
ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dˆ luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, come nel caso in esame e allora che il giudice le abbia eventualmente disattese non pu˜ dar luogo ad alcun vizio di legittimitˆ della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui allÕart. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 Ð 01 NOME).
2. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza Òversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆÓ, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Cos’ deciso il 04/12/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME