Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45372 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45372 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 05/02/1994
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo motivo in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen., con un secondo motivo in relazione alla mancata rideterminazione della pena nei limiti edittali, e con un terzo motivo quanto al mancato riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e, quanto al secondo, afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. Quanto al primo profilo di doglianza, afferente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica .- ichiesta sul punto ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell’invocata causa di non punibilità rilevando come il fatto risulti connotato di profili di indubbia gravita in primis, in quanto la condotta non può considerarsi occasionale, in quanto al Rossi era già stata irrogata una sanzione amministrativa per guida senza patente nel marzo del 2018 e nel febbraio del 2019 veniva accertata nuovamente una condotta di guida senza patente, con l’odierno ricorrente che veniva condannato, in via definitiva, con decreto penale del 19 marzo 2019.
Le innumerevoli violazioni dei codice della strada per guida senza patente, molto ravvicinate nel tempo, nonché i precedenti penali da cui risulta gravato il Rossi denotano per i giudici del gravame del merito non solo una condotta di natura non occasionale ma anche la sua personalità, fortemente, trasgressiva.
Ulteriore elemento negativo, che aggrava la portata offensiva del fatto, è rappresentato dalla circostanza che il COGNOME guidava sprovvisto della patente con a bordo dell’auto altri soggetti.
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente».
Va peraltro ricordato che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli rite nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; con. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME Rv. 274647 – 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell’imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto).
2.2. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
I giudici del gravarn , ..: del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato che non può addivenirsi ad un trattamento di maggior favore mancando elementi di novità che potrebbero giustificare tale scelta, e di condividere, pertanto, a pieno la valutazione effettuata dal primo giudice che tra l’altro, ha già concesso all’imputato le circostanze attenuanti generiche.
La dosimetria della pena viene quindi ritenuta assolutamente corretta, non essendo il prevenuto, a giudizio della Corte territoriale, meritevole, di un trattamento sanzionatorio ancor più benevolo specie in considerazione della sua negativa personalità gravata da precedenti penali specifici.
2.3. La sentenza è congruamente motivata anche in punto di diniego dei chiesti benefici, avendo i giudici del gravame del merito dato atto di avere valutato i sopra indicati elementi ostativi anche a tal fine e, in particolare che i precedenti penali da cui è gravato l’odierno ricorrente escludono la possibilità di un giudizio prognostico favorevole a suo favore.
In proposito, va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo d prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art. 13:3 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. Sez. 3, n. 30562 de 19/3/2014, Avveduto ed altri, Rv. 260136; conf. Sez. 2, n. 19298 del 15/4/2015, COGNOME, Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 dep. 2010, Miranda, Rv. 246184, in un caso in cui la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sul riferimento ai precedenti penali dell’imputato).
La recente sez. 2, n. 2742 dei 15/12/2020 dep. 2021 ha condivisibilmente evidenziato che la valutazione prognostica richiesta dall’art. 164 cod. pen. richiama la necessaria considerazione complessiva delle circostanze indicate nell’art. 133 c.p., sia in relazione alla gravità del reato -modalità dell’azione, gra vità del danno o del pericolo cagionato, intensità del dolo -, sia con riguardo alla capacità a delinquere -motivi a delinquere e carattere del reo, precedenti penali, condotta del reo antecedente, contemporanea o susseguente al reato, condizioni di vita – (nel caso di specie, era stato valorizzato il solo requisito della mancanza di un reddito e della gravità della condotta quale apoditticamente considerata, ma non era dato comprendere dall’argomentazione adottata dai giudici di merito per quale motivo dovesse necessariamente presumersi che il reo, soggetto incensurato, avrebbe reiterato i! reato nonostante la condanna subita, e non avrebbe deciso, piuttosto, di cambiare condotta di vita per impedire l’esecuzione della pena)”.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2024