Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5526 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5526 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione, è inammissib perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio d legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonc l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusi competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenz espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla questione concernente l’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. da rivolgere all’imputato, trattandosi nel caso concreto di soggetto in un situazione di acclarata assenza di lucidità, tale da vanificare la ragione per cui l’avviso dov essere formulato (Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Maldarin, Rv. 277881 – 01).
Quanto al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., si osserva che esso è stato adeguatamente motivato con la riscontrata gravità della condotta incriminata (desunta da plurimi indici quali l’aver condotto un motociclo privo di copertu assicurativa e di revisione, senza indossare il casco e procurando un incidente), secondo una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 gennaio 2026
Il Cons , ,j4lire estensore
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