Non Punibilità e Precedenti Penali: Quando il Passato Conta
L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale e di proporzionalità della sanzione. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione discrezionale del giudice, che tiene conto di diversi fattori. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come i precedenti penali dell’imputato possano diventare un ostacolo insormontabile per l’accesso a questo beneficio.
I Fatti del Caso: Ricettazione di un’Arma
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato in primo e secondo grado per il reato di ricettazione di una pistola. La Corte di Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione specifico.
Il Ricorso in Cassazione: Mancata Applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Il fulcro del ricorso verteva sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, la Corte di Appello non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni per cui ha escluso tale beneficio. Si trattava, quindi, di una censura mirata a contestare la logicità e completezza dell’argomentazione dei giudici di merito su un punto decisivo per la sorte dell’imputato.
La Decisione della Suprema Corte e la Rilevanza della non punibilità
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si basa su due pilastri argomentativi fondamentali, che chiariscono i limiti dell’applicabilità dell’art. 131-bis e i doveri motivazionali del giudice.
Il Ruolo dei Precedenti Penali
Il primo punto, e il più rilevante, riguarda il peso dei precedenti penali. La Suprema Corte ha osservato che la Corte di Appello aveva correttamente valorizzato i precedenti penali dell’imputato, specificando che si trattava di reati “della stessa indole”. Questo elemento è stato ritenuto di per sé sufficiente a giustificare il diniego della causa di non punibilità. L’art. 131-bis, infatti, richiede una valutazione complessiva della condotta, e la presenza di precedenti specifici indica una tendenza a delinquere che mal si concilia con la “particolare tenuità” richiesta dalla norma.
La Motivazione Implicita della Sentenza
Il secondo punto, di natura più processuale, riguarda l’obbligo di motivazione. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: non è sempre necessaria una risposta espressa e puntuale a ogni singola doglianza sollevata con l’atto di appello. Se il rigetto di una specifica richiesta emerge chiaramente dalla struttura argomentativa complessiva della sentenza, la motivazione può ritenersi adeguata. Nel caso di specie, l’aver posto l’accento sui precedenti penali costituiva una risposta implicita ma inequivocabile alla richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’idea che la valutazione della tenuità del fatto non possa prescindere dalla personalità dell’imputato, come desumibile anche dai suoi trascorsi giudiziari. La presenza di precedenti per reati della stessa indole è un indicatore oggettivo che contrasta con il presupposto della non abitualità del comportamento, richiesto per l’applicazione del beneficio. Pertanto, la Corte di Appello non è incorsa in alcun vizio motivazionale, avendo fondato la sua decisione su un elemento concreto e rilevante ai fini di legge. L’inammissibilità del ricorso è la logica conseguenza di una censura ritenuta manifestamente infondata, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che l’accesso alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è tutt’altro che scontato. I precedenti penali, soprattutto se specifici e indicativi di una certa propensione a commettere reati, rappresentano un fattore decisivo nella valutazione del giudice. La decisione sottolinea inoltre un importante principio processuale: la motivazione di una sentenza va letta nel suo complesso e una risposta negativa a una richiesta difensiva può essere legittimamente desunta dall’intera architettura argomentativa del provvedimento, senza necessità di una confutazione esplicita e dedicata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte di Appello aveva adeguatamente motivato il diniego della non punibilità valorizzando i precedenti penali dell’imputato per reati della stessa indole.
I precedenti penali possono impedire l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sì, la sentenza conferma che i precedenti penali, in particolare quelli per reati della stessa natura, sono un elemento decisivo che il giudice può utilizzare per escludere l’applicazione del beneficio previsto dall’art. 131-bis del codice penale.
La motivazione di una sentenza deve sempre rispondere punto per punto ai motivi di appello?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che non è censurabile una sentenza che non risponde espressamente a una specifica deduzione, quando il suo rigetto risulta chiaramente dalla struttura argomentativa complessiva della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6336 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6336 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME 032WUEB nato il 09/02/1984
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Roma ha, in parziale riforma di quella di primo grado, ritenuto NOME COGNOME i q u er . B responsabile del delitto di ricettazione di una pistola;
letto il motivo di ricorso con il quale è stato eccepito il vizio di motivazion sotto il profilo della sua mancanza in ordine alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;
rilevato che la censura è manifestamente infondata, posto che la Corte di appello, nel motivare la sentenza, ha valorizzato i precedenti penali per reati della stessa indole dai quali è gravato l’imputato;
ritenuto che, proprio in fattispecie relativa alla denegata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bi cod. pen., è stato affermato i condiviso principio per cui «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza» (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284096; Sez. 6, n. 7813 del 02/03/2022, F., Rv. 282907);
considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2024