Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7703 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7703 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 18/05/1967
avverso l’ordinanza del 28/05/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME Sostituta Procuratrice generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 maggio 2024, il Tribunale di Roma, in fase esecutiva, rigettava l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME per ottenere che venisse disposta la «non menzione», nei certificati del casellario giudiziale spediti a richiesta di privati, della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 13 aprile 2007, divenuta irrevocabile il 12 maggio 2007, con la quale era stata applicata a COGNOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e di euro 1.000,00 di multa. Il rigetto dell’istanza era ricondotto dal Tribunale all’osservazione che il mancato riconoscimento del beneficio avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l’annullamento della menzionata ordinanza, affermando che il giudice dell’esecuzione è incorso in violazione o falsa applicazione degli artt. 24, comma 1, lett. e), e 40, comma 1, d.P.R. n. 313 del 2002 e degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. Afferma che il Tribunale di Roma ha errato nel rigettare l’istanza, perché il beneficio della «non menzione», nei certificati del casellario giudiziale spediti a richiesta di privati, opera ex lege e va riconosciuto anche per i casi di patteggiamento c.d. allargato, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di casellario giudiziale, il beneficio della non menzione della pronuncia, previsto dagli artt. 24 e 25 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, si applica anche nel caso di sentenza relativa a c.d. patteggiamento allargato (Sez. 1, n. 12903 del 10/11/2017, 2018, Rv. 272609 – 01).
Il principio, pienamente condivisibile, è stato espresso prima della modifica normativa dell’art. 24, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 313 del 2002, per effetto della legge n. 122 del 2018, che ha limitato alle ipotesi in cui la pena non superi i due anni di pena detentiva la «non menzione», nei certificati del casellario giudiziale, dei provvedimenti previsti dall’art. 445 cod. proc. pen.
Il richiamato principio giurisprudenziale, tuttavia, è applicabile al caso in esame, perché la ricordata modifica normativa è successiva all’epoca – 16 gennaio 2006 – del fatto giudicato con la suddetta sentenza di applicazione di pena emessa nei confronti di NOME COGNOME il 13 aprile 2007, divenuta irrevocabile il 12 maggio 2007.
Dall’applicazione del suddetto principio consegue l’affermazione che l’ordinanza impugnata è viziata da errata applicazione di legge, avuto riguardo alla situazione oggettiva indicata nell’ordinanza stessa.
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, 15 ottobre 2024.