Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2942 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2942 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 5/6/2025 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza quanto al beneficio della non menzione della condanna, in ordine a COGNOME, ed alla subordinazione della sospensione condizionale alla pubblicazione della sentenza, quanto a COGNOME;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5/6/2025, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa il 12/10/2023 dal Tribunale di Verbania, riconosceva ad
NOME COGNOME e NOME COGNOME la sospensione condizionale della pena (quanto al primo, subordinata alla pubblicazione della sentenza) irrogata loro con riguardo al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 67 e 70, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 282, 295 e 301, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, deducendo i seguenti motivi:
nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale. Richiamato il contenuto delle prove orali assunte, peraltro relative ad una vicenda emersa in termini del tutto pacifici e di piena regolarità, si sostiene che l’orologio oggetto del processo avrebbe dovuto essere considerato bene in transito non imponibile a IVA, tributo interno già assolto con il pagamento in Svizzera, anche alla luce della disciplina vigente tra questo Paese e l’Italia. La Corte di appello, escludendo invece aprioristicamente che l’orologio stesso potesse avere tale carattere, per le modalità e per le circostanze del trasporto, avrebbe reso una motivazione meramente assertiva e disancorata da una verosimile ricostruzione degli accadimenti, anche considerando, quanto al profilo soggettivo del reato, che la denuncia del bene all’ingresso in Italia non avrebbe comportato particolari conseguenze. Con riguardo, poi, alla figura del COGNOME, la sentenza non indicherebbe alcun elemento idoneo a configurare un concorso nella condotta illecita, di ordine materiale o psicologico, così che l’apporto contestato non avrebbe trovato alcun riscontro;
nullità della sentenza in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 240 cod pen., 301, d.P.R. n. 43 del 1973. La decisione impugnata avrebbe confermato la confisca dell’orologio, sebbene disposta nei confronti di una persona estranea al reato, ossia di NOME COGNOME, moglie del COGNOME. La difesa, peraltro, avrebbe allegato significativi elementi per attestare la buona fede della donna, che avrebbe ritenuto l’orologio esente da IVA anche per le rassicurazioni ricevute dal venditore, ed essendo peraltro intenzionata a denunciare lo stesso bene presso le autorità doganali di Israele, Paese di residenza;
nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale, con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; questi punt della sentenza sarebbero oggetto di una motivazione viziata;
infine, è dedotta la nullità della pronuncia per erronea applicazione degli artt. 163, 175 cod. pen., nella parte in cui, quanto al COGNOME, è stato negato il beneficio della non menzione della condanna e, quanto al COGNOME, la sospensione condizionale della pena è stata subordinata alla pubblicazione della sentenza su un quotidiano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi risultano infondati, ad eccezione dell’ultimo motivo.
Con riguardo alla prima, ampia censura, che contesta l’affermazione di responsabilità, questa Corte ne rileva innanzitutto il carattere inammissibile.
4.1. Il motivo si sviluppa, per ampia parte, nella riedizione del contenuto delle dichiarazioni rese da testimoni e dal COGNOME nel corso dell’istruttoria, al fine d ottenerne in questa sede una nuova e più favorevole lettura, nel senso prospettato dagli imputati, che si vorrebbe peraltro sostenuto da riferimenti normativi e giurisprudenziali; la linea difensiva, in particolare, concerne la natura del bene in questione (un orologio di marca del valore di oltre 100.000 euro), che si vorrebbe riconosciuta nei termini di un bene in transito non imponibile ad IVA, alla luce della disciplina tributaria.
4.2. Una simile rivalutazione in fatto, tuttavia, è propria ed esclusiva della fase di cognizione, non potendo essere riproposta di fronte al Giudice di legittimità.
4.3. La stessa censura, dunque, non costituisce un’ammissibile critica alle sentenze di merito, che peraltro – in doppia conforme – hanno riconosciuto la consumazione del reato ad opera di entrambi gli imputati, individuando concreti elementi di concorso: in tal modo, risulta appieno giustificato il giudizio d responsabilità nei confronti degli stessi, con una motivazione del tutto solida e fondata su concreti ed oggettivi elementi istruttori, peraltro in sé non contestati.
4.4. Che si trattasse di una condotta di importazione sul territorio nazionale, non di mero transito, è stato infatti ricavato in entrambe le sentenze da un insieme di elementi in fatto, oggetto di un’analisi e di una lettura priva di ogni illogic manifesta. In particolare, sono state richiamate le dichiarazioni del finanziere COGNOME, che aveva riferito anche degli interessi immobiliari degli imputati sul territorio italiano; è stato sottolineato che il pagamento dell’orologio – eseguit dalla NOME, moglie del COGNOME – era avvenuto su un conto corrente a lei intestato (nonostante la formale residenza all’estero della stessa e del marito), tratto su un’agenzia bancaria di Roma. Nello stesso bonifico, peraltro, l’indirizzo della donna era stato individuato ancora nella Capitale, non all’estero. Sotto diverso ma connesso profilo, poi, la Corte di appello ha evidenziato che gli imputati non avevano fornito alcuna indicazione specifica circa la volontà di ripartire presto per Israele, una volta arrivati a Roma, come dagli stessi affermato (i due, peraltro, erano stati trovati in possesso del solo biglietto per il treno Ginevra-Milano, a bordo del quale erano stati individuati). Che l’orologio non si trovasse in mero transito nel territorio italiano, ancora, è stato ricavato anche dall’esame dello “storico” d uscite ed ingressi in Israele da parte del COGNOME, analiticamente riportato in
sentenza e tale da dimostrare frequenti ed anche prolungati periodi di assenza da questo Paese di residenza.
4.5. Ancora nell’ottica dell’importazione in Italia del bene, e quindi della consumazione del reato, la Corte di appello, come già il Tribunale, ha poi richiamato le modalità con le quali i due imputati avevano viaggiato dalla Svizzera verso Milano, sullo stesso treno ma in vagoni diversi, portando con sé, l’uno (COGNOME) l’orologio al polso, e l’altro (COGNOME) la scatola dello stesso; quest’ultimo, peraltro, richiesto nell’immediatezza dove fosse l’orologio, si era limitato a rispondere di non averlo con sé. Come ulteriore elemento indiziario, è stata quindi evidenziata proprio la scelta di trasportare un bene così prezioso in treno, anziché privilegiare l’opzione dell’utilizzo di uno spedizioniere (direttamente verso lo Stato di Israele), peraltro prospettata dalla stessa gioielleria che aveva venduto l’orologio. La scelta di tornare in Italia in treno (con biglietti non nominati peraltro, risultava ancor meno giustificata in considerazione del fatto che i due ricorrenti avevano dichiarato di essere giunti in Svizzera in aereo.
4.6. Alla luce di tutti questi elementi oggettivi, la Corte di merito ha quind confermato il giudizio di responsabilità penale non solo del COGNOME, ma anche del COGNOME, individuando pertinenti e non illogici indici di un chiaro concorso nella condotta delittuosa. In particolare, proprio le modalità del viaggio in treno, i vagoni diversi, così come la separazione tra orologio e relativa scatola, oltre alle dichiarazioni rese nell’immediato, sono state congruamente ritenute espressione di un evidente accordo criminoso, attraverso condotte complementari e vicendevolmente integrate, tali da individuare un adeguato riscontro ad un proposito criminoso comune nell’ottica dell’art. 110 cod. pen.
4.7. Infine, la Corte di appello ha adeguatamente contrastato ulteriori argomenti difensivi (sull’idoneità del bagaglio, sui biglietti ferroviari, s tracciabilità del pagamento, sull’iscrizione all’AIRE del COGNOME e della moglie), con considerazioni in fatto non ulteriormente valutabili in questa sede, perché prive di vizi evidenti.
4.8. Il comune motivo in punto di responsabilità, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
A conclusioni di rigetto, di seguito, questa Corte giunge quanto alla seconda censura, relativa alla richiesta di restituzione del bene alla NOME, rimasta estranea al reato, in ragione della buona fede con la quale questa avrebbe agito.
5.1. Sul punto, il Collegio evidenzia che, sebbene abbia ricevuto risposta nella sentenza impugnata, la questione si presenta inammissibile in questa sede, sia perché il bene non potrebbe essere restituito ai ricorrenti (in quanto di proprietà della NOME), sia perché questi non hanno comunque prospettato alcun interesse concreto ed attuale, in loro capo, alla rimozione del vincolo, come invece richiesto
dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (del 25/9/2025, COGNOME, non ancora depositata). La medesima censura, peraltro, è connotata da evidente genericità, richiamando “significativi elementi atti ad attestare che la NOME fosse invece in buona fede”, in alcun modo specificati, e prospettando che la stessa sarebbe stata “intenzionata a denunciare il bene medesimo presso le autorità doganali israeliane”, senza indicare alcun elemento a conforto di questa affermazione.
Di seguito, i ricorsi risultano infondati anche in tema di circostanze attenuanti generiche e di causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non riscontrandosi il vizio motivazionale denunciato.
6.1. Quanto alle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen., la Corte di appello ha innanzitutto sottolineato che non erano emerse, né erano state prospettate, ragioni sufficienti al loro riconoscimento, tali non potendosi considerare il comportamento processuale degli imputati. In senso contrario, anzi, è stato valorizzato l’atteggiamento psicologico sotteso al reato, ossia un dolo particolarmente intenso, individuato in ragione della sequenza dei fatti come già riportata, del silenzio a fronte dell’obbligo dichiarativo e delle modalità di custodi e tenuta dell’orologio in questione.
6.2. Ancora in senso contrario, peraltro, non può essere qui valutato “il favorevole contesto sociale e lo stabile inserimento del nucleo familiare di appartenenza nel tessuto sociale”, richiamato nei ricorsi, perché inidoneo in sé a superare i concreti argomenti appena riportati, al pari del richiamo giurisprudenziale che sollecita al giudice un onere motivazionale, in quanto di certo assolto nella pronuncia impugnata.
6.3. Con riguardo, poi, all’art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ne ha negato l’applicazione evidenziando che il fatto non risultava di particolare tenuità alla luce dell’entità dell’imposta evasa, nella misura di oltre 20.000 euro, e non potendosi valutare alcuna eventuale condotta susseguente al reato, poiché non riscontrata, in assenza di qualunque principio di ristoro. Ebbene, di questi due argomenti i ricorsi contestano soltanto il secondo, sul presupposto che non sarebbe richiesto dalla norma, ma non si confrontano affatto con il primo, di particolare rilievo argomentativo, così che la censura risulta evidentemente inammissibile.
In ordine, infine, alle disposizioni accessorie alla pena, il Collegio rileva che il motivo proposto da COGNOME risulta invece fondato, al pari di quello indicato da COGNOME.
7.1. Con riguardo, innanzitutto, al mancato riconoscimento a quest’ultimo della non menzione della condanna, la motivazione della sentenza risulta effettivamente viziata, in quanto basata soltanto su un evidente “interesse alla
conoscenza del precedente penale per la sua incidenza logica rispetto alle dinamiche relazionali sottese all’attività d’impresa” svolta dal ricorrente.
7.1.1. Ebbene, questa Corte ha evidenziato che, se è vero che il beneficio della non menzione della condanna di cui all’art. 175 cod. pen. è fondato sul principio della “emenda” e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, è altresì indiscusso che il giudice deve indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 46826 del 26/9/2024, COGNOME, Rv. 287324; Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 275813). La valutazione del giudice, riguardo alla concedibilità del beneficio in esame, deve dunque intervenire esclusivamente sulla base dei criteri di cui alla norma appena citata, tenendo conto della ratio di tale istituto, diretto a favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione di conseguenze del reato suscettibili di compromettere o intralciare la sua possibilità di lavoro (Sez. 3, n. 24362 del 22/02/2023, Magnasco, Rv. 284669), specificamente, mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato.
7.1.2. Tanto premesso, la Corte di appello ha giustificato la propria valutazione negativa affidandola unicamente alla natura astratta del reato e all’attività imprenditoriale svolta dal ricorrente, dunque senza affrontare il tema sotteso al tipo di valutazione che l’istituto in oggetto richiede: quello dell’incidenza positiva del riconoscimento della non menzione in termine di possibilità di recupero sociale del condannato, sia pure da considerare alla luce degli indicatori di cui all’art. 133 cod. pen., tra i quali non è ricompresa la natura astratta del reato Ebbene, affermare che, trattandosi di un illecito che coinvolgerebbe l’attività imprenditoriale, sussisterebbe il preminente interesse della collettività a conoscere anche nei rapporti privati l’esistenza di tale precedente, significherebbe escludere a priori la possibilità di beneficiare della non menzione in ragione del solo titolo d reato, quel che risulta in contrasto con la norma, che non prevede limitazioni in tal senso. La ratio sottesa al riconoscimento della non menzione, infatti, non risiede nella pubblicità legata alla tipologia del reato al quale è riferita la condann prevista a tutela dei terzi (Sez. 3, n. 23841 del 17/05/2022, COGNOME, non mass.), bensì – come già evidenziato – nell’agevolazione al reinserimento sociale ad esclusivo beneficio del condannato; esigenza rispetto alla quale l’interesse dei terzi è stata già dal legislatore ritenuta, a monte, soccombente allorquando ricorrano determinate circostanze – enucleabili a lume dell’art. 133 cod. pen. – che militano in favore dell’imputato e del suo reinserimento sociale.
7.1.3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio sul punto.
Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge quanto alla subordinazione quanto a COGNOME – del beneficio della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza di condanna, per una sola volta, su un quotidiano.
8.1. Questa Corte, già nel massimo Consesso, ha da tempo affermato che “la pubblicazione della sentenza di condanna è prevista dall’art. 186 cod. pen. (indipendentemente da quanto previsto da leggi speciali) non come una pena accessoria, a differenza di quella di cui all’art. 36 cod. pen., ma, nell’ambito e a fini dell’azione civile, come un mezzo di risarcimento alla parte civile del danno non patrimoniale subito. Pertanto, questa misura può essere applicata solo se vi sia una immediata correlazione tra il danno non patrimoniale subito dalla parte civile e la pubblicazione della sentenza con cui il colpevole del reato che ha cagionato tale danno viene condannato, nel senso che la pubblicità data alla condanna del reo abbia in sé, nel caso concreto la capacità di porsi come mezzo per riparare quel danno”. (Sez. U, n. 6168 del 21/05/1988, Iori, Rv. 181124). Come logico corollario, dunque, la pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 186 cod. pen., avendo natura di sanzione civile e non di pena accessoria, può essere disposta a carico del colpevole, per riparare il danno non patrimoniale, solo a seguito di domanda della parte civile (tra le molte, Sez. 6, n. 12974 dell’8/1/2020, Gedit, Rv. 279264).
8.2. In ragione di questi stessi caratteri, pertanto, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che la sospensione condizionale della pena non può essere subordinata alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 186 cod. pen., in considerazione della natura di quest’ultima (Sez. 3, n. 23719 dell’8/4/2016, Calise, Rv. 267979).
8.3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio limitatamente al beneficio della non menzione della condanna, quanto al COGNOME, ed al beneficio della sospensione condizionale della pena, quanto al COGNOME, con rigetto dei ricorsi nel resto.
r)
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai benefici della non menzione della condanna per COGNOME e della sospensione condizionale della pena per COGNOME, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente