Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16053 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16053 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Svizzera il 10/09/1973 avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 17/08/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
NOME Johnny impugna la sentenza della Corte d’appello di Lecce in data 17/08/2023 che, parzialmente riformando quella del GUP Tribunale di Lecce in data 03/11/2023 che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di ricettazione e detenzione illegale di arma clandestina, oltre che d munizioni,ha rettificato la pena pecuniaria e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena; deducendo, con i primi due motivi la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti
generiche e sulla dosimetria della pena avuto riguardo all’eccessività dell’aumento per la continuazione.
Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 175 cod. pen. per mancanza di motivazione in ordine al diniego del beneficio della non menzione della condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 primi due motivi sono manifestamente infondati, il terzo motivo è fondato.
Il giudice d’appello ha rilevato di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce della particolare gravità del fatto. E sul punto, conformemente all’orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008,Rv. 242419; Sez.2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).
Inoltre, il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena applicata dal primo giudice ritenendola congruamente proporzionata rispetto al disvalore del fatto. Nel ricorso non si prospettano ulteriori argomentazioni meritevoli di valutazione in ordine al corretto esercizio del potere discrezionale del giudice nella concreta commisurazione della pena da infliggere sulla base dei criteri fissati nell’art. 133 cod. pen.
Fondato è, invece, il terzo motivo.
E’ pacifico che il giudice di merito, nell’esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all’art. 133 cod. pen., possa concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi. In particolare, secondo costante insegnamento di questa Corte di legittimità, il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato,
mentre la sospensione condizionale della pena ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire,
attraverso la possibilità di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale. Non è dunque in sé contraddittorio il diniego di uno dei due
benefici e la concessione dell’altro (Sez. 3, n. 56100 del 9 novembre 2018).
Tuttavia, ove venga concesso uno dei benefici, come nel caso in esame, in cui è
stata disposta la sospensione condizionale della pena, individuando una serie di elementi valutabili in senso favorevole all’imputato, e venga invece negato
l’altro, tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua e puntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi
valutabili favorevolmente per la concessione dell’uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell’altro beneficio, oppure sottolinei l’emergere di altri
elementi di segno negativo nell’ottica del beneficio da negarsi (Sez. 4, n. 32963
del 04/06/2021, Rv. 281787). Onere motivazionale che non risulta rispettato nella sentenza gravata e che determina l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I) cod,. proc. pen., potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, Rv. 271831; Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Rv. 281028).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al diniego del beneficio della non menzione della condanna, che dispone.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025
Il Consigliere COGNOME
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Il Presidente