Sospensione Condizionale e Non Menzione della Condanna: Due Benefici, Due Logiche Diverse
La concessione della sospensione condizionale della pena non comporta automaticamente il diritto alla non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito che i due benefici seguono logiche diverse e che il diniego di uno, a fronte della concessione dell’altro, è pienamente legittimo se adeguatamente motivato dalla gravità del reato. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso in Esame: Detenzione di Esplosivi e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso di un uomo condannato per la detenzione di candelotti rudimentali di natura esplodente. L’imputato aveva spontaneamente dichiarato che si trattava di materiale residuo, acquistato per i festeggiamenti di Capodanno.
La Corte d’Appello, pur concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, aveva negato quello della non menzione. La ragione di tale diniego risiedeva nella valutazione della gravità della condotta: si trattava di esplosivi rudimentali, presumibilmente acquistati sul mercato clandestino, il cui quantitativo e le cui modalità di trasporto avrebbero potuto causare conseguenze significative in caso di esplosione.
La Questione Giuridica: È Contraddittorio Concedere un Beneficio e Negarne un Altro?
Il ricorrente ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo implicitamente una contraddizione nella scelta del giudice di secondo grado. La questione centrale, dunque, era stabilire se la concessione della sospensione condizionale della pena dovesse logicamente portare anche alla concessione della non menzione della condanna.
La risposta della Suprema Corte è stata netta e si è basata su un consolidato orientamento giurisprudenziale, che distingue nettamente le finalità dei due istituti.
Le Motivazioni della Cassazione sulla Non Menzione della Condanna
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la piena legittimità della sentenza impugnata. Le motivazioni si fondano su due pilastri fondamentali.
Finalità Diverse e Indipendenti
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno ricordato che i due benefici perseguono scopi differenti:
* La sospensione condizionale della pena ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che mostra possibilità di ravvedimento, agendo al contempo come deterrente contro future violazioni della legge penale (data la possibilità di revoca).
* La non menzione della condanna, invece, mira a favorire il ravvedimento del condannato eliminando la pubblicità della condanna, che rappresenta una conseguenza negativa del reato e può ostacolare il reinserimento sociale.
Proprio in virtù di queste diverse finalità, non vi è alcuna contraddizione nel concedere un beneficio e negare l’altro. La valutazione del giudice è autonoma per ciascuno dei due istituti.
L’Obbligo di Motivazione Rafforzata
In secondo luogo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la sentenza che opera questa distinzione deve fornire una motivazione specifica. Il giudice deve spiegare le ragioni per cui gli elementi positivi, che hanno giustificato la concessione della sospensione condizionale, non siano sufficienti a fondare anche la concessione della non menzione. In alternativa, deve indicare altri elementi di segno contrario che giustifichino specificamente il diniego del secondo beneficio.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adempiuto a questo obbligo, individuando nella gravità concreta della condotta (natura del materiale, origine illecita, potenziale pericolosità) l’elemento ostativo alla concessione della non menzione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento consolida un principio fondamentale: la valutazione per la concessione della sospensione condizionale e della non menzione della condanna è discrezionale e deve essere condotta separatamente. La prognosi favorevole sul futuro comportamento del reo, che può giustificare la sospensione della pena, non cancella la gravità del fatto commesso. Tale gravità può legittimamente indurre il giudice a ritenere non opportuno ‘nascondere’ la condanna dal casellario giudiziale, negando il relativo beneficio. La chiave di volta, come sempre, risiede nella capacità del giudice di fornire una motivazione logica, coerente e completa per le proprie decisioni.
È possibile ottenere la sospensione condizionale della pena ma non la non menzione della condanna?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che non è contraddittorio. I due benefici hanno finalità diverse: la sospensione mira a evitare il carcere e a favorire il ravvedimento, mentre la non menzione ha lo scopo di eliminare la pubblicità negativa del reato.
Perché un giudice potrebbe negare la non menzione pur concedendo la sospensione condizionale?
Un giudice può negare la non menzione a causa della specifica gravità della condotta. Anche se ritiene che il condannato possa astenersi dal commettere nuovi reati (giustificando la sospensione), può considerare il reato commesso abbastanza grave da non meritare il beneficio di non essere menzionato nel casellario giudiziale.
Cosa deve fare il giudice quando concede un solo beneficio tra sospensione condizionale e non menzione?
Il giudice ha l’obbligo di fornire una motivazione specifica. Deve spiegare perché gli elementi valutati positivamente per concedere un beneficio non sono ritenuti sufficienti per concedere anche l’altro, oppure deve indicare elementi negativi specifici che giustificano il diniego.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30855 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30855 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 03/10/1984
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato, in ordine al primo motivo, che il carattere esplodente dei candelotti trasportati da NOME COGNOME risulta, a dispetto delle contrarie obiezioni difensive, convenientemente dimostrato, avuto riguardo sia alla fattura esteriore ed al confezionamento degli oggetti – che le forze dell’ordine hanno rinvenuto inseriti all’interno di una scatola, in parte sfusi ed in parte assemblati in un unico involucro, con le relative micce unite – che, soprattutto, alle dichiarazioni spontaneamente rese nell’immediatezza dall’imputato, il quale ha riferito che il materiale in sequestro costituiva il residuo di quanto acquistato in occasione del precedente Capodanno e, in parte, utilizzato;
che la Corte di appello ha, altresì, illustrato, in termini non sindacabili in sede di legittimità, le ragioni, connesse alla gravità della condotta, avente ad oggetto candelotti rudimentali, presumibilmente acquistati attingendo al mercato clandestino, che, per quantitativo e modalità di detenzione e trasporto, avrebbero potuto provocare, in caso di esplosione, conseguenze non irrilevanti, che la hanno indotta, pur tenuto conto della disposta sospensione condizionale della pena, a negare la non menzione della condanna;
che la decisione impugnata si palesa, a dispetto delle contrarie obiezioni del ricorrente, coerente con l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che «Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale persegue finalità diverse rispetto a quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest’ultima ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittoria la decisione che neghi uno dei due benefici e conceda l’altro» (Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, M., Rv. 274106 – 01) fermo restando, comunque, che «La sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell’uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell’altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato» (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281787 – 01);
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
ammende.
Così deciso il 05/06/2025.