Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32270 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32270 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Vico Equense il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 08/01/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 ottobre 2023, il Tribunale di Torre Annunziata condannava NOME COGNOME alla pena di mesi tre di arresto ed euro ventimila di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui all’art. 44, lettera c) d.P.R. n. 380/2001 (capo A), di cui agli artt. 110 cod. pen. e 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 (capo D), di cui all’art. 734 cod. pen. (capo E), ordinando la rimessione in pristino dei luoghi e la demolizione delle opere abusive in sequestro.
Con sentenza del 08 gennaio 2023, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, NOME COGNOME, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, la difesa lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di condanna per mancata pronuncia assolutoria, non avendo l’imputato commesso il fatto costituente reato.
In sintesi, il ricorrente deduce che era stato prodotto un rogito notarile del 2003, che faceva riferimento ad una fatiscente tettoia, nonché i relativi accatastamenti del 1999 che anteponevano la data di realizzazione delle opere all’acquisto del ricorrente. Sostiene, conseguentemente, la difesa che, in assenza di esecuzione in corso al momento dell’intervento, doveva intendersi l’opera già realizzata e consumate le relative condotte in epoca antecedente all’acquisto ad opera dei danti causa del ricorrente. La documentazione versata in atti era peraltro compatibile con i rilievi “google earth” forniti dall’accusa. Lamenta, quindi, il ricorrente che il Tribunale di Torre Annunziata e la Corte di appello d Napoli non abbiano correttamente esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, non hanno fornito un’esatta interpretazione di essi e non hanno dato un’esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti in ordine alla data di presunta realizzazione delle opere ed alla riconducibilità a terzi delle condotte contravvenzionali.
2.2 Con il secondo motivo, la difesa lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 44, lett. c), d.P. 380/2001, 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, 734 cod. pen., 2 e 157 cod. pen., nonchè mancanza ed illogicità della motivazione.
Deduce il ricorrente in proposito che le sentenze dei giudici di merito avrebbero dovuto adeguatamente motivare sulle censure della difesa relative alla
maturata prescrizione: i fatti oggetto di giudizio sono stati commessi e contestati in data antecedente e prossima al 2003, anno di redazione del rogito di acquisto nel quale la tettoia fatiscente era preesistente e già accatastata, come da planimetria di accatastamento ed espressa previsione alla pagina tre del rogito. Erano pertanto già decorsi i termini di prescrizione di cui agli artt. 157, comma 1, 160, comma 3, e 161, comma 2, cod. pen. come del resto aveva concluso il pubblico ministero di udienza nel giudizio di primo grado. La Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che le opere fossero in corso per la presenza di una chiusura di lamiere coibentate, trattandosi in realtà di un ricovero datato di materiale edilizio venduto al ricorrente.
7 2.3 Con il terzo motivo, I ricorrente mancanza della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento alla mancata concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, pur richiesta nel motivo di appello sub 6.
Deduce il ricorrente che i giudici di primo e secondo grado non avevano motivato sulla richiesta di concessione del beneficio, nonostante il beneficio stesso fosse stato richiesto in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado e con specifico motivo di gravame al giudice di appello. Sostiene, in proposito, la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 175 cod. pen., dal momento ch trattavasi di prima condanna, la pena non era superiore ai due anni e la pena pecuniaria cumulata con quella detentiva non era superiore a trenta mesi. Del resto, la valutazione prognostica positiva ai fini dell’avvenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a concedere anche il beneficio della non menzione per le medesime ragioni che avevano indotto alla concessione del beneficio della pena sospesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché logicamente connessi, sono manifestamente infondati.
1.1 E’ stato infatti ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui la prosecuzione di lavori edili su manufa abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall’entità dei lavori eseguiti, e ciò anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall’opera princip
alla quale strutturalmente ineriscono (Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162; Sez. 3, n. 11393 del 28/02/2024, COGNOME; Sez. 3, n. 4758 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME).
Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruit legittimamente (Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019, Casola, Rv. 277349; Sez. 3, n. 43238 del 12/10/2023, COGNOME).
Occorre ancora ricordare, con riferimento alla responsabilità del proprietario (o comproprietario) dell’area non committente, che la giurisprudenza di legittimità, con plurime pronunce, ha individuato gli indizi gravi, precisi concordanti, ad esempio, nella piena disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e dell’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del cui prodest); nei rapporti di parentela o di affinità tra l’esecutore dell’opera abusiva ed il proprietario, nell’eventuale presenza in loco del proprietario dell’area durante l’effettuazione dei lavori; nello svolgimento di attività di materiale vigilanza sull’esecuzione dei lavori; nella richiesta provvedimenti abilitativi anche in sanatoria; nel particolare regime patrimoniale fra coniugi o comproprietari; nella fruizione dell’opera secondo le norme civilistiche dell’accessione ed in tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all’esecuzione delle opere, tenendo presente pure la destinazione finale della stessa.
Si è, inoltre, precisato che grava sull’interessato l’onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizz da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (così Sez. 3 n. 35907 del 29/05/2008, COGNOME, non massimata, che riporta anche gran parte degli esempi sopra indicati e ampi richiami a precedenti pronunce; conf., Sez. 3, n. 43594 del 04/10/2022, COGNOME; Sez. 3, n. 38492 del 19/5/2016, Avanzato, Rv. 268014; Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014, COGNOME e altro, Rv. 261522; Sez. 3, n. 44202 del 10/10/2013, Menditto, Rv. 257625).
1.2 Orbene, dalle sentenze di merito, le cui conformi decisioni si saldano per formare un unico percorso argomentativo assistito da tenuta logica e coerenza strutturale, risulta che, al momento dell’accertamento, il 31 ottobre 2019, erano in corso le opere edilizie indicate nel capo di imputazione: realizzazione di un manufatto ad uso deposito per attrezzi e materiali edili avente superficie di circa
60 mq, costituito da pavimentazione in massetto di conglomerato cementizio esteso anche oltre la superficie del deposito, per un totale di mq 90 e spessore di circa 25 cm; pannellature perimetrali in pannelli coibentati prefabbricati, fissat su apposita struttura metallica, posti su tre lati per complessivi 17 metri; copertura parziale in lamiere metalliche poggiate su pertiche di legno. In particolare, la Corte territoriale puntualizza che era in corso la chiusura del volume, al di sotto della risalente tettoia, con pannelli coibentati. In altri termi i giudici di appello danno atto della risalenza nel tempo della tettoia, ma danno anche conto di ulteriori lavori eseguiti di recente rispetto all’epoc dell’accertamento e di alcuni in corso di esecuzione, riferendosi, per questi ultimi, alla chiusura del volume; precisano, altresì, che l’imputato, in quanto soggetto interessato alla realizzazione del deposito, era da ritenersi il committente dell’opera edilizia abusiva.
Pertanto, le argomentazioni difensive sulla non addebitabilità dei fatti al ricorrente e sulla retrodatazione della realizzazione del manufatto sono del tutto generiche ed irrilevanti, trattandosi della prosecuzione di lavori edili s manufatto abusivamente realizzato, lavori in corso e finalizzati, secondo la Corte di appello, alla chiusura del volume del fabbricato, lavori infine realizzati s manufatto di proprietà del ricorrente.
Consegue che i reati contestati, correttamente addebitati al ricorrente, non sono prescritti e che le opere accertate richiedevano il previo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica.
2. Il terzo motivo è fondato.
Secondo le Sezioni Unite (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376), in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del poteredovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. Viceversa, quando la parte abbia chiesto in appello l’applicazione del beneficio, la sua mancata applicazione può formare oggetto di ricorso per cassazione. E tale principio vale, secondo la prospettazione espressa dalle Sezioni Unite, in tutti i casi previsti dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., dunque anche con riferimento al beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 175 cod. pen.) (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596).
Nel caso di specie, i giudici di merito non hanno concesso il beneficio, senza alcuna motivazione al riguardo, nonostante il beneficio sia stato invocato dal
ricorrente in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado e in sede di impugnazione, nel sesto motivo dell’atto di appello. E’ integrato pertanto il vizio di mancanza di motivazione per omessa risposta su specifico motivo di appello.
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Occorre stabilire tuttavia se l’annullamento debba avvenire con o senza rinvio, tenendo conto dell’esistenza in materia di un orientamento non univoco.
Secondo alcune pronunce, la valutazione degli elementi alla base della concessione richiede sempre una analisi di merito che non può essere effettuata in sede di legittimità, anche in ragione del fatto che il giudizio prognostic richiede la valutazione di tutti gli elementi disponibili, anche sopravvenuti, il ch implica che alla omessa motivazione debba conseguire l’annullamento con rinvio della sentenza (tra le altre: Sez. 6, Sentenza n. 22233 del 11/03/2021, F., Rv. 281519 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20264 del 03/04/2014, COGNOME, Rv. 259667 – 01).
Altre pronunce hanno affermato il principio secondo il quale la Corte di cassazione può procedere direttamente, ai sensi dell’art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen., alla concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, qualora il giudice d’appello abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione e sempre che ciò non implichi alcun accertamento di fatto (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 56100 del 9/11/2018, M., Rv. 274676, e Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, COGNOME, Rv. 283114, con riferimento al beneficio della pena sospesa; Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, COGNOME, Rv. 281028, con riferimento al beneficio della non menzione, pronunce che nelle fattispecie decise, hanno, tuttavia, ritenuto gli elementi di fatto emergenti nei giudizi di merito insufficienti a consentire d provvedere alla concessione del beneficio in sede di legittimità; infine, vanno richiamate le pronunce della Sez. 1, n. 39830 del 16/03/2023, COGNOME, e della Sez. 2, n. 10547 del 21/02/2023, NOME, che hanno concesso il beneficio della non menzione).
Il Collegio ritiene che, quando la valutazione da compiersi con riferimento alla concessione dell’invocato beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possa evincersi dal percorso argomentativo tracciato dalla sentenza di appello ed eventualmente di primo grado, senza la consultazione di atti processuali diversi da quelli accessibili in sede di legittimit la Corte possa provvedere, facendo ricorso ai poteri conferiti dall’art. 620, lettera I, cod. proc. pen.
Occorre sul punto ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, li beneficio della non menzione, fondato sul principio dell'”emenda”, essendo finalizzato a favorire li processo di recupero morale e sociale del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, richiede per la sua applicazione, secondo quanto disposto dall’art. 175 cod. pen., un apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 37152 del 16/7/2013, COGNOME; Sez. 4, n. 34380 del 14/7/2011, COGNOME, Rv. 251509), senza che sia peraltro necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep.2017, Cattaneo, Rv. 268971).
Più volte questa Corte ha chiarito che va annullata senza rinvio la sentenza d’appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, che sia stata avanzata con specifico motivo di gravame, aggiungendo che il beneficio ben può essere direttamente disposto dalla stessa Corte di Cassazione anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, avuto riguardo alla incensuratezza e alla prognosi favorevole già formulata con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi alcun accertamento di fatto (Sez. 1, n. 39830 del 16/03/2023, COGNOME; Sez. 2, n. 10547 del 21/02/2023, COGNOME; Sez. 2, n. 5636 del 07/12/2021, COGNOME; Sez. 2, n. 18538 del 20/02/2020, COGNOME; Sez. 3, n. 792 del 25/05/2017, dep. 2018, C., Rv. 271829).
Nel caso di specie, con l’atto di gravame la difesa aveva evidenziato una serie di elementi che erano stati positivamente considerati dai giudici di merito ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale e che, come ritenuto dalla giurisprudenza richiamata, ben possono essere valutati ai fini della concessione dell’altro e sollecitato beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario, vale a dire l’incensuratezza, l’entità della pena, valutazione prognostica positiva in ordine alla futura condotta del ricorrente. Dalle valutazioni espresse dai giudici di merito, dunque, risultano sussistenti i presupposti per il riconoscimento anche del beneficio della non menzione della condanna, senza la necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, beneficio che va riconosciuto. Il ricorso dichiarato inammissibile nel resto.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale, beneficio che riconosce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 12/07/2024