Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19700 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19700 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ASCOLI PICENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata i preambolo, con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all’art. 424 pen.
Il ricorrente deduce violazione dell’art. 175 cod. pen. e vizi motivazione, poiché ingiustificatamente e senza alcuna motivazione, non sarebbe stato concesso all’imputato il beneficio della non menzione del condanna, pur se richiesto al giudice di appello con memoria inviata, a mez pec, in data 11 novembre 2022, all’indirizzo istituzionale della Corte di appell nonostante l’avvenuto riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 17 ottobre 2023, ha chiesto dichi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure infondate.
Non è superfluo premettere che la situazione fattuale, quale risul dall’esame degli atti consentito al Collegio attesa la natura del vizio d (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), è esattamente quell descritta nel ricorso, ovvero risulta che il difensore di NOME COGNOME ha rich con memoria ritualmente depositata a mezzo pec, all’indirizzo istituzionale della Corte di appello di Ancona per il deposito atti penali (come da ricevuta avvenuta consegna all’indirizzo relativo), il riconoscimento dell’ulteriore bene della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudizial richiesta di privati e che nella sentenza di appello non vi sia alcun espresso riferimento al rigetto di tale beneficio.
Com’è noto, la sentenza con cui sia concesso uno solo tra i benefici de sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole concessione dell’uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell’al
oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787).
E, tuttavia, è certamente legittima la pronuncia di diniego implicito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, quando il giudice, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall’art. 133 cod. pen., ritenga che l’imputato non possa usufruire di ulteriori benefici (Sez. 2, n. 11992 del 18/02/2020, NOME Eric, Rv. 278572.
Ciò è quanto è avvenuto nel caso che ci occupa, laddove – diversamente dal giudice di primo grado (che aveva motivato sulla dosimetria della pena con il mero richiamo ai parametri di cui all’articolo 133 cod. pen, e al principio espresso in sede di legittimità secondo cui non è richiesta una particolare motivazione nel caso in cui l’entità della pena si attesti al di sotto della media edittale) – il giudice di secondo grado, nel diffondersi sulla motivazione in punto di dosimetria della pena, ha posto in risalto la gravità dei comportamenti realizzati, la personalità negativa dell’imputato, evidenziando le ragioni che escludevano la possibilità di sostituire la pena detentiva con la corrispondente sanzione della libertà controllata.
La motivazione è stata, dunque, correttamente resa implicitamente nei termini suddetti e ciò vale tanto più a fronte della assoluta a-specificità della richiesta dell’ulteriore beneficio.
Pertinente si ritiene, in proposito, il principio – espresso in tema di sospensione condizionale della pena, ma trasponibile a beneficio di cui all’art. 175 cod. pen. – secondo cui «Il giudice d’appello non è tenuto a concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena né a motivare specificamente sul punto, quando l’interessato si limiti, nell’atto di impugnazione e in sede di discussione, ad un generico e assertivo richiamo dei benefici di legge, senza indicare alcune elemento di fatto astrattamente idoneo a fondare l’accoglimento della richiesta» (Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, T, Rv. 285413; Sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013, dep. 2014, Shehi, Rv. 258487).
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso in esame deve essere rigettato e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricon -ente condanNOME al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso, il 2 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente