Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21038 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21038 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del cl.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall’art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio in relazione alla non menzione della condanna nel casellario giudiziale e rigettarsi il ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Roma, pronunciando sul gravame nel merito proposto odierno ricorrente NOME COGNOME, con sentenza del 17 novembre 2023 ha confermato – disponendo l’integrazione del dispositivo con le parole “mesi sei” e “pena sospesa”- la sentenza con cui il Tribunale di Velletri , in composizione monocratica, il 30/5/2023, all’esito di giudizio ordinario, lo ha condanNOME in quanto riconosciutolo colpevole del reato di cui all’art. 186 co 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, perché si poneva alla guida dell’autovettura Smart For Four targata TARGA_VEICOLO in stato di ebbrezza alcolica, conseguenza dell’abuso di bevande alcoliche ( 1,61 gli alle 01,16 e 1.60 g/I alle ore 01,26 del 10 giugno 2021). Commesso in Ciampino in data 10 giugno 2021.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il COGNOME, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 cod. pen.
Ricorda il difensore del COGNOME che, a fronte del diniego del giudice di primo grado la richiesta era stata reiterata Alla Corte d’appello che tuttavia ha ritenuto di non accoglierla sul rilievo che il tasso alcolemico riscontrato era di non poco superiore a quello consentito dalla legge, delle modalità della condotta e della non esiguità del pericolo da essa determinata.
Si tratterebbe, tuttavia, di motivazioni del tutto lacunose a fronte di una condotta che non aveva arrecato danno a cose o persone, di un imputato che non si era sottratto al controllo delle forze dell’ordine risultando da subito collaborativo e sottoponendosi senza alcuna la resistenza all’alcooltest, e che è totalmente incensurato.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel casellario giudiziario ex art. 175 cod. pen.
Si ricorda che con l’atto di appello la difesa aveva chiesto la concessione del beneficio della non menzione ma la Corte d’appello ha ritenuto l’impugnazione proposta sul punto infondata basando tale decisione su un’asserita antisocialità della condotta, senza ulteriore specificazione.
Si tratterebbe di un assunto vago e generico.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzioNOMErio dove la Corte territoriale ha ritenuto di confermare la pena irrogata da giudice di primo grado con una motivazione non conforme ai criteri di cui all’articolo 133 cod pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fondato è il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione della non menzione della condanna nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 175 cod. pen. e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente a tale punto con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono, invece, infondati e, pertanto, il ricorso va rigettato nel resto, con conseguente declaratoria di irrevocabilità quanto all’affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
Ed invero, quanto a tali motivi, le censure del ricorrente, si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, rimpianto argomentativo del provvedimento impugNOME appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.
Per quanto concerne il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen. la Corte territoriale ha offerto una motivazione logica e congrua con cui ha confutato il relativo motivo di appello, ritenendo ostative «le modalità della condotta e la non esiguità del pericolo da essa determiNOME».
Ebbene, costituisce principio ormai consolidato quello secondo il quale la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibili
all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici a anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fatt che integra un illecito amministrativo (cfr. S.U. n. 13681 del 25/2/2016, Tusha Rv. 266589).
Va anche ricordato che il comma 2 dell’art. 186 cod. strada, come costantemente sottolineato da codesta Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n.12233 del 1/02/2018 Satriano, non mass.), delinea l’appartenenza della contravvenzione in esame all categoria dei reati di pericolo presunto, in cui la pericolosità della condotta è nita per categorie, nel senso che il legislatore individua i comportamenti cont segnati – alla stregua di informazioni scientifiche o di comune esperienza – dall titudine ad aggredire il bene giuridico che si trova sullo sfondo, da individuare n vita e nell’integrità personale (in tal senso, Sez. 4, n. 46438 del 28/09/2018 273933 – 01).
Posto che, nella specie, non ricorre alcuno dei fattori preclusivi all’applicaz della causa di non punibilità (limiti di pena, esclusioni oggettive, abitualità condotta), la valutazione che il giudice di merito era chiamato ad operare n poteva che fondarsi sulla specificità del caso concreto, senza ricorrere a pres zioni. Dunque, una volta accertata la situazione pericolosa tipica e l’offesa ad sottesa, ai fini della valutazione circa l’applicabilità dell’art. 131-bis cod giudice era chiamato a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contr rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena, essendo insufficiente richiamo a mere clausole di stile, come chiarito da questa Corte (Sez. 6, n. 181 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275940 – 01),
Ebbene, la corte d’appello ha fatto corretta applicazione degli anzidetti pr cipi, atteso che dal complessivo impianto argomentativo della sentenza (l’escl sione della causa di non punibilità dell’art. 131 bis c.p. si fonda sulle ” mo della condotta” e “la non esiguità del pericolo”) si evince un preciso riferim alle modalità della condotta: l’imputato, fermato in orario notturno per un contr di polizia, non solo versava in condizioni psico-fisiche precarie, ma aveva a port di mano un’ulteriore bottiglia di birra, con evidente spregio della propria e a incolumità.
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione co plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condot grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del perico (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Pienamente motivata è anche la dosimetria della piena avendo la Corte territoriale ritenuto di confermare quella irrogata dal giudice di primo grado, raltro corrispondente al minimo edittale, sul rilievo «… del tasso alcolemico vato, obiettivamente alto, riscontrato su un soggetto alla guida in orario nottu in condizioni psico-fisiche precarie ( attestate dagli occhi lucidi e dall’alito v recante con se, a portata di mano, un’ulteriore bottiglia di birra, conducent veicolo in condizioni tali, dunque, da rendere oltremodo pericolosa per se e p altri la conduzione di un veicolo, e della capacità a delinquere, connessa allo s gio del rispetto della altrui incolumità, che detta condotta palesa».
In relazione alla non menzione della condanna nel casellario giudiziale con il terzo motivo di appello l’odierno ricorrente aveva evidenziato che non era da comprendere perché il giudice di primo grado, concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, non avesse concesso anche quello della non menzione. esistendo i presupposti di legge atti a concederlo. E perciò aveva solleci i giudici di appello a rivalutare il tema.
Orbene, è pacifico che il giudice di merito, nell’esercizio del suo potere disc zionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all’art. 133 cod. possa concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione del diversa natura e finalità dei benefici stessi.
E correttamente -e va qui ribadito- la Corte territoriale rileva che il benef in questione persegue finalità diverse rispetto a quello della sospensione con zionale della pena perché, mentre quest’ultima ha l’obiettivo di sottrarre all nizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, a verso la possibilità di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della penale, il primo ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condanNOME mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reat sicché è possibile e non contradditoria la decisione che neghi uno dei due benefi e conceda l’altro (Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, Rv. 274106 – 01; conf. Se 6, n. 34489 del 14/06/2012, COGNOME, Rv. 253484 – 01; Sez. 1, n. 45756 de 14/11/2007, Della Corte, Rv. 238137). E le ragioni del diniego del beneficio dell sospensione condizionale della pena non assorbono quelle relative al mancato riconoscimento della non menzione che, ove mancanti, determinano la nullità della sentenza, sul punto specifico, per vizio di motivazione (Sez. 3 n. 18396 d 15/03/2017, COGNOME, Rv. 269638
E’ vero anche che la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all’apprezzamento disc zionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all’art
cod. pen., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016 dep. 2017, COGNOME, Rv. 268971 conf. Sez. 3, n. 7608 del 17/11/2009 dep. 2010, COGNOME ed altri, Rv. 246183).
Tuttavia, ove venga concesso uno dei benefici, come nel caso in esame, in cui è stata disposta la sospensione condizionale della pena, :ndividuando una serie di elementi valutabili in senso favorevole all’imputato, e venga invece negato l’altro, tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua e puntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutabili favorevolmente per la concessione dell’uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell’altro beneficio, oppure sottolinei l’emergere i altri elementi di segno negativo nell’ottica del beneficio da negarsi (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281787 – 01).
Ancora recentemente è stato condivisibilmente sottolineato che il beneficio della non menzione della condanna di cui all’art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'”emenda” e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condanNOME, sicché la sua concessione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l’obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 275813 – 01; conf. Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 251509 – 01).
Ebbene, il motivo di ricorso sul punto è fondato perché la sentenza impugnata non soddisfa l’anzidetto onere motivazionale, in quanto giustifica il diniego del beneficio in forza della “particolare antisocialità della condotta”, senza considerare che ogni fatto-reato è, di per sé, antisociale, in quanto si pone contro le norme che regolano il “vivere sociale”.
Ci troviamo, dunque, di fronte ad una motivazione apparente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla non menzione della condanna nel casellario giudiziale e rinvia per un nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma.
Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’af fermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso il 3 aprile 2024
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