Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7410 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7410 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 16/02/1999
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 7 gennaio 2025 il difensore dell’imputato ha inoltrato memoria di replica, con cui insistito nelle ragioni del ricorso.
Ritenuto in fatto
1.NOME ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, di conferma della sentenza del Tribunale di Chieti, che lo ha condannato alle pene di legge per i delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. .
2.E’ stato proposto un unico motivo, tramite difensore abilitato, fondato sui vizi di violazi legge e della motivazione a riguardo del mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. La Corte territoriale avre illegittimamente negato l’applicazione dell’istituto con riferimento alle modalità della condo all’intensità del dolo e all’esistenza di un precedente risultante dal certificato penale, pe similare, dichiarato non punibile per particolare tenuità a norma dell’art. 131 bis cod. pen. motivazione sarebbe illogica, perché nel giudizio di merito è stata riconosciuta la circostan attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., dichiarata equivalente rispetto alle aggrav quando il danno è di tenue entità, non può essere negato un beneficio finalizzato al recupero del reo.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1.In primo luogo, mette conto rammentare che il beneficio della non menzione della condanna di cui all’art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell’emenda e tende a favorire il proce recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l’obbligo del giudice di indicare le ragio della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (tra le ta sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 275813; sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, M., Rv. 274106). L’istituto è precipuamente orientato a favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione di conseguenze del reato suscettibili di compromettere o intralciare sua possibilità di lavoro (sez. 3, n. 24362 del 22/02/2023, COGNOME, Rv. 284669; sez. 1, n 560 del 22/11/1994, COGNOME, Rv. 200029).
1.1.0ra, se è certo vero che l’iscrizione nel casellario giudiziale di una sentenza irrevoc che abbia dichiarato la non punibilità per la particolare tenuità del fatto non può cost “condanna” di per sé ostativa, ai sensi del primo comma dell’art. 175 cod. pen., alla concession del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario ad uso di priva non è meno vero che l’istituto introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 2015 possieda natura sostanzi
inquadrabile tra le cause di non punibilità in senso stretto – che ha per presupposta sussistenza di un reato (ovvero di un fatto di rilievo penale e “colpevole”) in relazione al q ragioni di opportunità, avuto riguardo al grado di offensività della condotta globalmente intes e di politica giudiziaria, hanno suggerito la scelta ordinamentale di rinunciare all’inflizione sanzione penale. Pertanto, l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto im l’esistenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, e di un’offesa, che, pur inf sull’applicazione della sanzione in quanto particolarmente tenue, rimane presente.
1.2.Nel caso in esame, infatti, si tratta di una sentenza di proscioglimento per particol tenuità del fatto pronunciata all’esito del dibattimento che, ai sensi dell’art. 651 bis cod pen., ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzi risarcimento del danno “quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illice penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”; di una pronuncia, dunque, certamente valutabile come precedente giudiziario, nell’ambito del procedimento di commisurazione della sanzione ex art. 133 cod. pen., anche ai fini dell’opzione di concessione del beneficio della no menzione di cui all’art. 175 cod. pen. (v., per analoghe riflessioni in tema di decret archiviazione emesso per la particolare tenuità del fatto, la recente sez. 3, n.26527 d 11/04/2024, COGNOME, Rv. 286792, citata anche dal Procuratore Generale). E’ principio costante nella giurisprudenza di legittimità che il giudice sia facoltizzato a considerare anche i preced giudiziari a fondamento del mancato accoglimento della richiesta di concessione dei benefici di legge (tra le tante, sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Pomposo, Rv. 265613), come del resto espressamente previsto dall’art. 133 secondo comma n. 2) cod. pen..
Ne viene in definitiva che il richiamo contenuto nella norma ai parametri indicati nell’art. ai fini della concessione o del diniego del beneficio, non vieta al giudice di valutare negativame il “precedente” dichiarato non punibile nella più ampia e globale ponderazione degli indic attinenti alle modalità dell’azione, all’entità del danno o del pericolo, o all’intensità del dol ha fatto la decisione impugnata, che ha negativamente stimato le modalità della condotta e l’intensità del dolo in quanto apprezzate in uno ad “azione delittuosa similare”, benchè giudica non punibile ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., correttamente inquadrata, tuttavia, co manifestazione di persistenza del processo deliberativo dell’illecito, in contrasto con la fin prospettica, sottesa all’applicazione dell’istituto in esame. Né assume portata confliggente concessione, già statuita in primo grado, della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 pen., che possiede valenza strettamente oggettiva (ex multis, sez.5, n. 4028 del 19/12/2018, COGNOME, Rv. 275485), riferita alla “speciale tenuità” del pregiudizio economico arrecato persona offesa e rappresenta solo uno dei criteri che guidano l’esercizio del potere discrezional del giudice nella calibrazione del trattamento sanzionatorio.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, conseg condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 22/01/2025
Il Presidente