Non menzione della condanna: quando il diniego è legittimo
Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale non è un diritto automatico del condannato, ma l’esito di una valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che la gravità del fatto può giustificare il diniego di tale beneficio, anche qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
Il caso e il ricorso
Un soggetto era stato condannato per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel ricorrere in Cassazione, la difesa lamentava la mancata concessione del beneficio previsto dall’art. 175 c.p., sostenendo che tale decisione fosse in contraddizione con la valutazione positiva che aveva portato alla sospensione della pena.
La decisione della Suprema Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come la sentenza di secondo grado avesse fornito una motivazione solida e coerente: la cessione di droga a più soggetti minorenni costituisce un elemento di gravità tale da precludere la non menzione della condanna. La discrezionalità del giudice di merito, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento risiedono nella distinzione tra i presupposti della sospensione condizionale e quelli della non menzione della condanna. Mentre la prima si fonda su una prognosi di astensione futura dal reato, la seconda richiede una valutazione specifica sull’opportunità di non rendere pubblica la condanna nei certificati richiesti dai privati. Nel caso di specie, la reiterata attività di spaccio verso minori è stata considerata un ostacolo insormontabile. Il ricorrente, inoltre, non ha saputo articolare critiche specifiche alla motivazione del giudice d’appello, limitandosi a doglianze generiche che hanno portato all’inammissibilità del ricorso.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la gravità oggettiva del reato prevale sulle aspettative del condannato. L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la definitività della pena, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una difesa tecnica capace di affrontare nel dettaglio le motivazioni del giudice di merito, evitando ricorsi basati su clausole di stile o argomenti troppo vaghi.
La non menzione della condanna è automatica se si ottiene la sospensione della pena?
No, i due benefici sono indipendenti e il giudice può negare la non menzione se ritiene il fatto particolarmente grave, fornendo una motivazione specifica.
Quali elementi possono impedire la concessione della non menzione?
La gravità della condotta, come ad esempio lo spaccio di stupefacenti rivolto a minorenni, è un fattore determinante che giustifica il diniego del beneficio.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46971 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46971 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in relazione alla mancata concessione de beneficio di cui all’art. 175 cp la sentenza gravata contiene una adeguata indicazione delle ragio giustificative che sostengono il relativo apprezzamento discrezionale ( le cessioni operate a p minorenni) senza entrare aprioristicamente in contradizione con la valutazione prognostica resa dal primo giudice nel sospendere la pena, aspetto, questo, che,del resto, il ricorso prospetta termini solo generici senza argomentare sul punto;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023.