Non Menzione della Condanna: La Pericolosità dell’Imputato Giustifica il Diniego
Il beneficio della non menzione condanna nel casellario giudiziale rappresenta una speranza per molti condannati di poter proseguire la propria vita senza lo stigma di un precedente penale. Tuttavia, la sua concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la valutazione discrezionale del giudice, basata sulla pericolosità sociale dell’imputato, possa legittimamente portare al diniego di tale beneficio.
I Fatti del Caso: Furto Aggravato e Ricorso in Cassazione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un giovane condannato per furto aggravato. In secondo grado, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l’imputato da una delle accuse ma confermando la condanna per la restante imputazione, seppur con una pena ridotta.
Nonostante la mitigazione della pena, l’imputato ha deciso di ricorrere in Cassazione. L’unico motivo di doglianza era la mancata concessione del beneficio della non menzione condanna nel casellario giudiziale, lamentando un’erronea applicazione della legge penale e un vizio di motivazione da parte della Corte territoriale.
Il Diniego della Non Menzione Condanna e la Discrezionalità del Giudice
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, lo ha dichiarato inammissibile. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e conforme ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità per giustificare la sua decisione di non concedere il beneficio.
Il punto centrale della decisione risiede nell’ampio potere discrezionale che la legge conferisce al giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato tenendo conto dei parametri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale, che guidano il giudice nella commisurazione della pena e nelle valutazioni correlate.
Le Motivazioni della Corte: La Valutazione Discrezionale del Giudice
La Corte ha sottolineato come i giudici d’appello avessero correttamente indicato gli elementi di fatto alla base del loro diniego. In particolare, avevano evidenziato le specifiche modalità con cui il reato era stato commesso, ritenendole dimostrative di “profili di pericolosità del comportamento dell’imputato”.
Questa valutazione, ancorata a elementi concreti del fatto-reato, costituisce una motivazione sufficiente a sostenere la scelta discrezionale di negare il beneficio. La Cassazione, citando precedenti conformi, ha ribadito che il giudice non è tenuto a concedere la non menzione, ma a giustificare la sua decisione, sia essa positiva o negativa. In questo caso, il richiamo alla pericolosità del comportamento, desunta dalle modalità dell’azione, è stato considerato un argomento logico e giuridicamente valido.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in commento riafferma un principio fondamentale: la concessione del beneficio della non menzione condanna non è un diritto automatico del condannato, ma l’esito di una valutazione discrezionale del giudice. Tale valutazione deve essere motivata in modo adeguato, facendo riferimento a criteri oggettivi come quelli indicati nell’art. 133 c.p. La pericolosità sociale dell’imputato, desumibile dalle modalità concrete del reato, è un fattore decisivo che può legittimamente fondare il diniego del beneficio. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che un ricorso basato sulla mera richiesta del beneficio, senza contestare specifici vizi logici nella motivazione del giudice, rischia di essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Può un giudice negare il beneficio della non menzione della condanna?
Sì, il giudice ha il potere discrezionale di negare il beneficio. Tuttavia, deve fornire una motivazione adeguata che spieghi le ragioni del diniego, basandosi su elementi concreti come le modalità del fatto e la pericolosità del comportamento dell’imputato, secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale.
Quali elementi sono decisivi per il diniego della non menzione nel caso analizzato?
Nel caso specifico, gli elementi decisivi sono stati i “profili di pericolosità del comportamento dell’imputato”, desunti dalle specifiche modalità con cui il reato è stato commesso. La Corte ha ritenuto che questa valutazione fosse sufficiente a giustificare la decisione discrezionale di non concedere il beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, l’art. 616 del codice di procedura penale prevede che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente (ad esempio, per manifesta infondatezza), viene anche condannato al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37698 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37698 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENZANO DI ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, i parziale riforma della pronuncia di primo grado, lo ha assolto (per non aver commesso il fatto) una delle imputazioni di furto aggravato elevate nei suoi confronti, confermandone la condanna per la restante imputazione e rideterminando in mitius la pena;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamentano l’erronea applicazione del legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della n menzione della condanna nel casellario giudiziale, è manifestamente infondato perché la Corte di merito ha dato puntualmente conto delle motivazioni per le quali ha ritenuto di non concedere tal beneficio in conformità ai princìpi posti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in par indicando gli elementi del fatto (segnatamente le specifiche modalità mediante le quali è sta commesso), contemplati dall’art. 133 cod. pen., ritenute dimostrative dei «profili di pericolosi comportamento dell’imputato» (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280244 – 05; cfr. pure Sez. 3, n. 24362 del 22/02/2023, COGNOME, Rv. 284669 – 01, in motivazione), così dando conto in maniera adeguata delle ragioni a sostegno del proprio apprezzamento discrezionale (cfr. pure (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 275813 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa .
Così deciso il 03/07/2024.