Particolare Tenuità del Fatto: la Cassazione e la non abitualità della condotta
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, è spesso al centro di dibattiti giudiziari. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’assenza del requisito della non abitualità della condotta impedisce l’applicazione del beneficio, a prescindere da ogni altra valutazione. Analizziamo nel dettaglio questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. Il ricorrente sollevava due principali motivi di doglianza. Con il primo, lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto contestato fosse di particolare tenuità. Con il secondo, contestava la motivazione della sentenza in merito alla sua responsabilità penale per il reato di cui all’art. 707 c.p.
La Decisione della Corte: Focus sulla non abitualità della condotta
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. La decisione si articola su due punti cardine, corrispondenti ai due motivi di ricorso.
Riguardo al primo motivo, i Giudici Supremi hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. La ragione non risiede in una valutazione sulla gravità del fatto, ma in un presupposto logico e giuridico precedente: la mancanza del requisito della non abitualità della condotta. La sentenza impugnata, infatti, aveva richiamato i plurimi precedenti penali dell’imputato, un elemento che, di per sé, dimostra un’inclinazione a delinquere e non un comportamento criminale occasionale. Questo, secondo la Corte, osta ex se all’applicazione del beneficio.
Per quanto concerne il secondo motivo, la Cassazione lo ha ritenuto inammissibile in quanto fondato su una mera e “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e puntualmente respinti nel giudizio di appello. Il ricorso per cassazione, sottolineano i giudici, deve svolgere una funzione di critica argomentata e specifica avverso la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese senza confrontarsi con le motivazioni del giudice di merito.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. Per quanto riguarda l’art. 131-bis c.p., viene stabilita una gerarchia tra i requisiti di applicazione. La non abitualità della condotta è un presupposto essenziale e preliminare. Se questo manca, come nel caso di un soggetto con numerosi precedenti penali, il giudice non è tenuto a procedere con la valutazione della particolare tenuità del fatto. Viene meno uno dei pilastri su cui si fonda la norma, rendendo inutile ogni ulteriore indagine. La ratio della norma è quella di escludere dalla punibilità fatti episodici e di minima offensività, non di offrire una scappatoia a chi delinque abitualmente.
La motivazione sull’inammissibilità del secondo motivo rafforza invece un principio fondamentale del processo di legittimità. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre all’infinito le stesse argomentazioni. Esso serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente. Un ricorso che ignora le ragioni del giudice d’appello e si limita a ripetere se stesso è considerato “non specifico” e, quindi, non meritevole di essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, conferma che la valutazione per l’applicazione della particolare tenuità del fatto deve partire dall’analisi del profilo soggettivo dell’imputato: la presenza di un curriculum criminale significativo è un ostacolo insormontabile per l’accesso al beneficio. In secondo luogo, essa serve da monito sulla tecnica di redazione dei ricorsi per cassazione: la specificità e la capacità di critica mirata alla sentenza impugnata sono requisiti di ammissibilità imprescindibili. Un ricorso generico o ripetitivo comporta non solo il rigetto, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) se si hanno precedenti penali?
No, secondo questa ordinanza, la presenza di plurimi precedenti penali è sufficiente per escludere il requisito della “non abitualità della condotta”, che è indispensabile per l’applicazione di tale beneficio.
Se un giudice esclude la “non abitualità della condotta”, deve comunque valutare la “particolare tenuità” del fatto?
No. L’ordinanza chiarisce che una volta esclusa la non abitualità, viene meno uno dei requisiti fondamentali richiesti dalla legge, rendendo superflua e non necessaria ogni ulteriore valutazione sulla tenuità del fatto.
È sufficiente riproporre in Cassazione gli stessi motivi di ricorso già presentati in Appello?
No, il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche perché si limitava a una “pedissequa reiterazione” dei motivi già dedotti in appello e respinti. Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39034 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39034 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, osservato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato, avendo il giudice di appello correttamente ritenuto l’assenza del requisito della non abitualità della condotta (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata ove si richiamano i plurimi precedenti penali dell’odierno ricorrente), che impedisce ex se l’applicazione della suddetta causa di non punibilità; che, di conseguenza, non è necessaria l’ulteriore motivazione sulla particolare tenuità del fatto, atteso che esclusa la non abitualità della condotta, viene meno uno dei requisiti richiesti dalla disposizione di legge e ciò, pertanto, osta all’applicazione del beneficio richiesto;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’ar 707 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
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