Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34016 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34016 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/06/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 1242/2024
NOME COGNOME
UP Ð 26/06/2024
NOME COGNOME
R.G.N. 4196/2024
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da COGNOME NOMECOGNOME nato a Conversano il 02/02/1973 COGNOME NOMECOGNOME nato a Grosseto il 02/01/1963
avverso la sentenza del 14/10/2021 della Corte dÕappello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ del ricorso di Comes e lÕannullamento senza rinvio della sentenza con riguardo alle statuizioni civili nei confronti della parte civile Consorzio Vino Chianti e rigetto nel resto del ricorso di Cavina; udito lÕavv. COGNOME che ha insistito nellÕaccoglimento del ricorso.
Con lÕimpugnata sentenza, la Corte dÕappello di Firenze ha dichiarato, ai sensi dellÕart. 591 comma 1, lett. a) cod.proc.pen., inammissibile lÕappello di COGNOME NOME ed ha confermato, ai sensi degli artt. 592, 605 cod.proc.pen., la sentenza del Tribunale di Siena con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati in relazione ai reati di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 517 quater commi 1,2, e 3 in riferimento allÕart. 474 ter comma 1 cod.pen., perchŽ, COGNOME, agendo quale procacciatore dÕaffari nel settore della compravendita di vini
nella grande distribuzione, il COGNOME giˆ amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE, e quale intermediario tra il COGNOME e il COGNOME nella vendita, contraffacevano o comunque alteravano le indicazioni geografiche dellÕorigine dei vini Brunello di Montalcino, Chianti Classico, Morellino di Scansano e Montefalco Sagrantino, e lo ponevano in vendita, facendo figurare, tramite lÕapposizione di false etichette come DOCG, DOC, LGT, la RAGIONE_SOCIALE quale imbottigliatrice.
Con la medesima sentenza erano confermate le statuizioni civili in favore delle parti civili Consorzio Vino Sagrantino di Montefalco, Consorzio Vino Chianti DOC, Consorzio Brunello di Montalcino.
Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, gli imputati.
LÕavv. NOME COGNOME NOMECOGNOME nellÕinteresse di COGNOME NOME ha impugnato con ricorso per cassazione lÕordinanza di inammissibilitˆ dellÕappello.
Sostiene il ricorrente che la dichiarazione di inammissibilitˆ dellÕappello della Corte dÕappello di Firenze sarebbe stata adottata in assenza dei presupposti di legge avendo erroneamente ritenuto che lÕatto denominato ÒDelega nomina difensore di fiducia -procura specialeÓ, contenuto nel fascicolo del Tribunale non fosse valida nomina in quanto non sottoscritta dallÕimputato. Contrariamente a quanto ritenuto, lÕatto di nomina era sottoscritto da NOME COGNOME il quale aveva apposto la sua firma nello spazio indicato per lÕautentica del difensore, firma questa mancante. Ma poichŽ lÕart. 96 comma 2 cod.proc.pen. non richiede per una valida nomina, lÕautenticazione della firma, lÕinammissibilitˆ sarebbe stata erroneamente dichiarata. Chiede lÕannullamento dellÕordinanza impugnata.
LÕavv. NOME COGNOME nellÕinteresse di COGNOME Alessandro, ha chiesto lÕannullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Violazione di cui allÕart. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione allÕillogicitˆ e contraddittorietˆ della motivazione in relazione allÕaffermazione della responsabilitˆ penale per il reato contestato. La corte territoriale avrebbe ritenuto la penale responsabilitˆ in assenza di elementi idonei per dimostrare del ruolo di amministratore di fatto della societˆ RAGIONE_SOCIALE Montalcino o che avesse rivestito il ruolo di intermediario tra la predetta societˆ e il COGNOME e COGNOME e COGNOME.
DallÕistruttoria dibattimentale sarebbe rimasto dimostrato che il ricorrente fosse solo un procacciatore commerciale della predetta societˆ, rimasto del tutto estraneo ai fatti in contestazione. Del resto, neppure il capo di imputazione farebbe riferimento alla carica di amministratore di fatto e la corte territoriale avrebbe
illogicamente argomentato la ricorrenza di una co-amministrazione, sulla scorta del testimoniale che, contrariamente a quanto ritenuto, attribuisce al COGNOME proprio il ruolo di intermediatore nelle operazioni commerciali. Di poi sarebbe stato travisato il contenuto di alcune intercettazioni. Con riferimento alle conversazioni n. 240 e 257, il contenuto della trascrizione delle conversazioni sarebbe travisato avendo, la corte territoriale, trascritto un contenuto testuale che non sarebbe presente nella trascrizione della conversazione; con riferimento alla conversazione n. 282 sarebbe stata omessa parte della stessa dalla quale emergerebbe un contesto opposto a quello ritenuto dalla corte territoriale. Con riferimento alle conversazioni n. 100 e 104, la corte territoriale avrebbe omesso di considerare parte della conversazione giungendo a travisarne il contenuto. La motivazione sarebbe altres’ contraddittoria nella parte in cui i giudici del merito avevano ritenuto in capo al ricorrente la consapevolezza della conoscenza dellÕattivitˆ delittuosa del COGNOME.
-Violazione di cui allÕart. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla richiesta di revoca delle statuizioni civili. Assenza di risposta alla censura difensiva che si appuntava sullÕassenza di danno in capo alle parti civili.
Violazione di cui allÕart. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla richiesta di revoca delle statuizioni civili in favore della parte civile Consorzio Vino Chianti.
Il Procuratore generale ha chiesto che sia dichiarato inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e chiede lÕannullamento senza rinvio con revoca delle statuizioni civili nei confronti di Consorzio Vino Chianti e rigetto nel resto del ricorso di COGNOME Alessandro.
Il ricorso di Comes Antonio è fondato.
La Corte dÕappello di Firenze ha dichiarato lÕinammissibilitˆ dellÕatto di appello perchŽ proposto da difensore privo di nomina difensiva e mandato ad impugnare sul rilievo che lÕatto denominato delega nomina difensore di fiducia-procura specialeÓ era contenuta una dichiarazioni di nomina di difensore di fiducia con anche la procura speciale e lÕelezione di domicilio, ma tale documento non conteneva alcuna sottoscrizione dellÕimputato NOME COGNOME anche se irritualmente era giˆ apposta la firma dellÕautenticitˆ da parte del difensore.
La decisione è errata su un duplice rilievo: in punto di fatto, risulta fondata su un errore percettivo del giudice del merito che ha equivocato la lettura dellÕatto (prodotto dal difensore con il ricorso per cassazione) da cui risulta che la firma dellÕimputato NOME COGNOME era stata apposta in calce alla dichiarazioni di nomina fiduciaria seppur nello spazio della sottoscrizione dellÕautenticitˆ da parte del
difensore (lÕimputato in sostanza ha apposto la sua firma nello spazio ove avrebbe dovuto essere apposta la firma per lÕautentica che invece è mancante).
La decisione è poi errata anche in diritto.
L’art. 96 del codice di rito dispone che l’imputato ha diritto di nominare fino a due difensori di fiducia e che la nomina pu˜ essere fatta con dichiarazione resa all’autoritˆ procedente ovvero consegnata alla stessa dal proprio difensore. La norma non prevede che, in caso di presentazione di una dichiarazione di nomina scritta, l’atto osservi particolari formalitˆ, nŽ che la sottoscrizione del dichiarante debba essere autenticata da parte del difensore o di altri perchŽ l’atto sia valido e produttivo di effetti giuridici. D’altronde, l’art. 39 disp. att. cod. proc. pen. prevede l’autenticazione del sottoscrittore per i soli casi previsti dalla legge e non in relazione a qualunque atto presentato all’Autoritˆ Giudiziaria.
In questo senso è la costante giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia prevede formalitˆ semplificate e, mentre è imprescindibile il minimum della sottoscrizione dell’indagato o dell’imputato, attesa l’importanza e la delicatezza dell’incarico conferito (Sez. 3, n. 2401 del 30/06/1999, COGNOME, Rv. 215073), non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione dell’imputato o indagato, neanche se l’atto viene trasmesso con raccomandata (Sez. 5, n. 1623 del 07/06/1995, COGNOME, Rv. 201799; Sez. 3, n. 234 del 09/11/2006, dep. 2007, Ferrari Rv. 235963).
Nel caso in esame, lÕatto denominato delega nomina difensore di fiduciaprocura speciale era stato prodotto dal difensore avv. COGNOME allÕudienza del 04/11/2019 davanti al Tribunale di Siena e contiene la dichiarazione di nomina di difensore di fiducia e la sottoscrizione dellÕimputato Comes apposta in luogo di quella del difensore per autentica che è mancante.
LÕinammissibilitˆ dellÕimpugnazione proposta dal difensore, avv. COGNOME dellÕimputato COGNOME è stata dichiarata in assenza dei presupposti e, pertanto, la sentenza va annullata nei confronti di COGNOME Antonio per la celebrazione del giudizio di appello nei suoi confronti.
Tuttavia, i reati commessi dal 23/08/2013 allÕ11/04/2017, sono estinti per prescrizione maturata al 12/02/2022, computati 124 giorni di sospensione del corso della prescrizione, oltre ai termini di cui agli artt. 157-161 di anni sette e mesi sei.
Di conseguenza, la sentenza impugnata va annullata, agli effetti penali, senza rinvio, per essere i reati estinti per prescrizione, non essendovi le condizioni per un proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., per mancata allegazione, da parte dell’imputato, di un concreto e attuale interesse a ottenere il proscioglimento nel merito, e, in presenza di una pronuncia di condanna in primo grado al risarcimento del danno in favore delle parti civili, la sentenza deve essere
annullata con rinvio, agli effetti civili, al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo venuta meno la ragione dell’attrazione dell’azione civile nel procedimento penale (in termini Sez. 5, n. 43663 del 09/09/2022, COGNOME, Rv. 283817 Ð 01; Sez. 5, n. 43690 del 10/09/2021, COGNOME, Rv. 282288 – 01).
Il ricorso di COGNOME NOME risulta inammissibile.
Va rammentato, quanto al primo motivo di ricorso, che in tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimitˆ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacitˆ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, COGNOME, Rv. 265482). In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicitˆ, dalla sua contraddittorietˆ (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivitˆ, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualitˆ, la stessa illogicitˆ quando non manifesta, cos’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilitˆ, della credibilitˆ, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non pu˜ essere utilmente dedotto in Cassazione solo perchŽ il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poichŽ ci˜ si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimitˆ. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995, COGNOME ed altri, Rv. 200705).
Cos’ delineate le coordinate del vizio di motivazione, il primo motivo di ricorso è inammissibile perchŽ orientato a proporre una diversa valutazione delle prove in punto affermazione della responsabilitˆ quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE
Premesso che non è in discussione la materialitˆ dei fatti, integranti la fattispecie di cui allÕart. 517 quater cod.pen., secondo cui, attraverso la predisposizione di falsa documentazione fiscale e contabile, contraffacevano e ponevano in vendita, presso vari supermercati, ingenti partite di vino Brunello di Montalcino, Chianti Classico, Morellino di Scansano e Montefalco Sagrantino falsamente etichettato come D.O.C.G., D.O.C. ed I.G.T., la sentenza impugnata
(e la decisione di primo grado che in presenza di doppia conforme si salda per costituire un unico complesso argomentativo) contiene esaustiva motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicitˆ, con analisi di tutto il materiale probatorio e argomenta la responsabilitˆ del ricorrente per il reato contestatogli quale amministratore di fatto e anche procacciatore di affari come delineato a pag. 11.
Dopo avere ricordato che il COGNOME era stato amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE dallÕaprile 2012 fino al 21 giugno 2012, la sentenza impugnata ha ripercorso gli elementi di prova tratti dallÕistruttoria dibattimentale che avevano rivelato il ruolo gestorio assunto dallÕimputato in seno alla societˆ, anche in uno con lÕamministratore di diritto COGNOME successivamente alla cessione formale dalla carica.
Sulla scorta delle deposizioni testimoniali di alcuni clienti, la sentenza impugnata ha ritenuto con motivazione non manifestamente illogica, lÕesercizio in via continuativa dei poteri tipici dellÕattivitˆ gestoria della societˆ, rappresentando allÕesterno la societˆ, agendo per suo conto e intrattenendo rapporti commerciali con clienti e fornitori. Evidenzia, al riguardo, la sentenza impugnata, le dichiarazioni rese dai testi COGNOME e COGNOME che avevano avuto rapporti con il COGNOME nel 2014 e, dunque, dopo la formale cessazione della carica di amministratore, e, per la rilevanza: quelle rese dal COGNOME, a pag. 17, il quale aveva dichiarato di avere effettuato trasporti di vino su incarico del Cavina, nel 2013, destinati alla RAGIONE_SOCIALE; quelle rese dal COGNOME che aveva acquistato il vino RAGIONE_SOCIALE e Chianti, sempre nel 2013, intrattenendo rapporti commerciali con il COGNOME; ancora quelle rese da COGNOME che aveva contrattato lÕacquisto di 6500 bottiglie di Brunello con il COGNOME, acquisto che non era andata in porto in quanto il COGNOME gli aveva fornito le etichette da apporre false; quelle di COGNOME che aveva venduto vino sfuso alla RAGIONE_SOCIALE nel 2013, RAGIONE_SOCIALE che dal 2009 non aveva neppure la cantina e non imbottigliava più, e, non essendo stato pagato il prezzo aveva promosso una causa civile scoprendo che la societˆ non aveva più neppure la sede legale e quelle rese da COGNOME che aveva avuto rapporti commerciali con il COGNOME che aveva ritenuto lÕamministratore della societˆ.
Accanto alla prova testimoniale, rileva, sempre secondo la sentenza impugnata, anche la circostanza che il COGNOME, nel novembre 2012, dopo la cessazione della carica formale di amministratore, aveva sottoscritto il contratto di locazione di un magazzino usato dalla RAGIONE_SOCIALE, elemento in uno con il portato delle fonti dichiarative significativo del ruolo svolto dallÕimputato nella attivitˆ illecita, attivitˆ illecita che avevano trovato conferma in conversazioni intercettate di cui ora il ricorrente deduce il travisamento del loro contenuto. Tra queste, segnalano i giudici del merito, come eloquenti quelle indicata a pag. 18: la n. 100
del 24/05/2014 nella quale il COGNOME e il COGNOME parlano della difficoltˆ di predisporre le etichette false per alcune partite di vino; la n. 104 sempre sul tema delle etichette e la n. 240 del 27/05/2014 in cui il COGNOME informa il COGNOME che si sta recando da tale Gaetano per la cessione della societˆ.
In merito al dedotto travisamento della prova in relazione al contenuto delle conversazioni, è noto che è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, non di meno la prospettata difformitˆ deve risultare decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, COGNOME, Rv. 272558 Ð 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleone, Rv. 259516 Ð 01).
Ora, rileva il Collegio che, quandÕanche sussistente la difformitˆ prospettata dal ricorrente, di cui peraltro non ha assolto allÕonere di allegazioni mediante produzione integrale della prova di cui si lamenta il travisamento, essa non sarebbe in alcun modo decisiva a fronte del portato della prova testimoniale, come sopra riportato, che è da sola sufficiente a fondare la responsabilitˆ penale del ricorrente, in un contesto nel quale il ricorrente non ha anche assolto allÕonere di allegazione della decisivitˆ del dato suppostamente travisato per scardinare il portato delle prove testimoniali.
La censura appare sotto tutte le sue articolazioni inammissibile.
Il secondo e terzo motivo di ricorso risultano inammissibili.
DallÕincontestato riepilogo dei motivi di appello, non risultano devolute in appello censure sulla condanna al risarcimento danni, sicchè il motivo è inammissibile perchŽ nuovo essendo stato proposto per la prima volta nel giudizio di cassazione.
Quanto al terzo motivo di ricorso, ancorchŽ non devoluto in appello, osserva il Collegio che, come risulta a pag. 10, era stata confermata la responsabilitˆ penale per la contraffazione e vendita delle bottiglie di Chianti, il cui Consorzio RAGIONE_SOCIALE è costituito parte civile, sicchè correttamente sono state confermate le statuizioni civili in suo favore.
Il ricorso di COGNOME Alessandro deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dellÕart. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, agli effetti penali, perchŽ i reati sono estinti per prescrizione e con rinvio limitatamente alle statuizioni civili al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME Alessandro che condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso il 26/06/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME