Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47335 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47335 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
NOMEso il decreto del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmission degli atti al Tribunale competente;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con decreto del 24 marzo 2023, la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME NOME decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria che aveva applicato a NOME NOME misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per anni tre.
1.1 Avverso l’ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di COGNOMECOGNOME premette COGNOMECOGNOME ricevuta la notifica del decreto di fissazione dell’udienza di trattazio proposta di applicazione della misura di prevenzione personale mentre e detenuto in carcere, aveva nominato difensore di fiducia e segnalato, tram parenti, all’avvocato che lo difendeva nel procedimento penale da cui originav proposta di prevenzione, di averlo nominato difensore di fiducia anche procedimento di prevenzione; il legale si attivava per predisporre att difensiva, ma la notizia dell’avvenuta nomina non veniva confermata dal cancelleria del giudice, cui risultava fosse rimasto fermo l’incarico al dif d’ufficio; ciò era avvenuto in quanto l’ufficio matricola del carcere non trasmesso alla cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria la nomina difensore.
Pertanto, all’udienza il ricorrente era stato assistito da difensore d’u quale era stato anche notificato il provvedimento applicativo, che non av ritenuto di impugnare; al ricorrente il decreto applicativo era stato notifi un anno di distanza, dopo la scarcerazione.
Ciò premesso, il difensore eccepiva che il decreto avrebbe dovuto esse annullato perché era stato violato il diritto del proposto ad essere dif difensore di fiducia; la Corte di appello aveva però rigettato l’ecce rilevando che il mancato inserimento della nomina di fiducia all’interno fascicolo processuale non integrava una nullità; tale decisione era erra quanto la mancata trasmissione della dichiarazione di nomina del difensore fiducia effettuata dal detenuto aveva comportato di fatto l’inibizione alla co esplicazione della facoltà del difensore di fiducia nominato, comportando ch difensore di ufficio aveva partecipato all’udienza camerale malgrado l’interven nomina di difensore di fiducia avesse già determinato l’inefficacia del mand conferito ex officio.
1.2 II difensore eccepisce la carenza di motivazione in ordine all’attualità pericolosità sociale in quanto il ricorrente era detenuto dal 2016 e, al mom della notifica del decreto applicativo della misura, avvenuta all’atto scarcerazione, nel 2022, aveva interamente espiato la pena complessiva; non
era tenuto conto del periodo detentivo patito e dei relativi effetti pos termini rieducativi e riabilitativi di spiegarti sul ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1 Si deve infatti ribadire che “la dichiarazione di avvenuta nomina difensore di fiducia, effettuata dal soggetto in stato detentivo nelle previste dall’art. 123 cod. proc. pen., deve essere comunicata dal dir dell’istituto penitenziario soltanto all’autorità giudiziaria e non professionista designato, incombendo tale onere informativo esclusivament sull’imputato, con la conseguenza che il mancato intervento del fiducia determinato dalla negligenza del nominante, non può costituire causa invalidità degli atti processuali” (Sez.6, n. 27711 del 07/07/2021, Biundo 281823; vedi anche Sez.6, n. 28788 del 01/10/2020, COGNOME, Rv. 279628; Sez.1, n. 40495 del 04/10/2007, COGNOME e altro, Rv. 237864)
Nel caso in esame, da quanto esposto in ricorso risulta che il difen aveva avuto notizia delle nomina dai parenti del detenuto per cui, anche a fr del mancato inserimento della nomina nel fascicolo d’ufficio, aveva l’onere attivarsi direttamente con il detenuto per sapere se effettivamente quest’u lo avesse nominato difensore di fiducia; si deve quindi rilevare come corrett la decisione del giudice di merito secondo la quale nessuna nullità si è verif
Anche la giurisprudenza che precisa che la nomina del difensore di fiduc effettuata ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. ha efficacia imme indipendentemente dalla sua avvenuta comunicazione all’Autorità giudiziari procedente, fa discendere la nullità soltanto dal mancato avviso dell’udienz difensore di fiducia nominato, che nel caso in esame non spettava in quanto nomina era successiva al decreto di fissazione dell’udienza.-
1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha evidenzia che i fatti risalivano ad un periodo di poco antecedente alla emissione del de di primo grado, e che esprimevano l’adesione e la vicinanza del proposto contesto criminale insidioso, la costa COGNOME-Gullace-Albanese; sul punto, si d ribadire che “in materia di misure di prevenzione personali, la concomita sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consent all’esecuzione di quest’ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzi attualità della pericolosità sociale. (Fattispecie relativa a giudizio di per qualificata, desunto da sentenza di condanna non definitiva per il reato d all’art. 416-bis cod. pen., fino alla cui irrevocabilità il ricorrente
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sottoposto alla misura della custodia in carcere, protrattasi per circa sei anni, in cui la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca considerando sia l’irrilevanza del periodo trascorso in custodia cautelare ai fini del riesame della pericolosità che il periodo di pochi mesi di detenzione del ricorrente in esecuzione della pena).” (Sez. 1, Sentenza n. 29475 del 01/03/2019, NOME, Rv. 276806)
Inoltre, le doglianze relative alla consistenza indiziaria ed alla valutazione dell’attualità della pericolosità sono inammissibili, poiché, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; vedi anche Sez.2, Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME/COGNOME, Rv. 279435-01 Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, COGNOME, Rv. 261590). Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene. Il decreto impugnato è corredato di motivazione adeguata e logicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente connesse sulla base di concetti razionalmente ordinati ed espressi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/10/2023