Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9914 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9914 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO
PARTE CIVILE: RAGIONE_SOCIALE
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO del foro di Napoli, che ha contestato le conclusioni della Procura Generale insistendo nell’accoglimento del ricorso; in subordine, per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 20/09/2023 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 06/07/2022 con la quale l’imputato appellante era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di
reclusione, perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 642 cod. pen., nonché al risarcimento dei danni in favore della RAGIONE_SOCIALE, costituitasi parte civile.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo la violazione di legge (art. 179 cod. proc. pen.) per l’omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Precisa il ricorrente che la conseguente eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio era stata ritualmente sollevata all’udienza preliminare e, in seguito, in dibattimento; da ultimo, era stata proposta e disattesa dalla corte territoriale che aveva ingiustificatamente ritenuto valida la notifica effettuata a difensore di ufficio, in mancanza di nomina effettuata dall’interessato innanzi all’autorità giudiziaria, senza considerare non solo che la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia, nella persona dell’AVV_NOTAIO, era stata rilasciata alla polizia giudiziaria, ma che lo stesso difensore aveva richiesto ed ottenuto il rilascio del certificato ex art. 335 cod. proc. pen., relativamente a procedimento in questione, presso la Procura della Repubblica di Milano.
3. Il motivo di ricorso è fondato.
Il Collegio ritiene condivisibile il prevalente e più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di formalità per la nomina del difensore l’art. 96 cod. proc. pen. non costituisce una norma inderogabile, ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, pertanto, di una interpretazione ampia ed elastica in bonam partem, con la conseguenza che i comportamenti concludenti idonei a documentare la riferibilità della nomina all’imputato costituiscono elementi sintomatici dell’esistenza di un rapporto fiduciario tra lo stesso imputato e l’avvocato che ha svolto di fatto le funzioni di difensore (ex multis, Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, COGNOME, Rv. 278815- 02; Sez. 3, n. 47133 del 24/04/2018, COGNOME, Rv. 274323-01).
In definitiva, per il corretto svolgimento del rapporto processuale, è essenziale che l’autorità giudiziaria acquisisca la certezza che la parte interessata abbia manifestato realmente la volontà di conferire al professionista l’incarico di difenderla. Non è, invece, essenziale che essa sia espressa, ben potendo ugualmente raggiungere lo scopo una manifestazione tacita di volontà attraverso comportamenti concludenti. In altre parole, in omaggio al favor defensionis, che ispira la disciplina del processo, il termine «dichiarazione» contenuto nell’art. 96 cod. proc. pen., va interpretato estensivamente come «manifestazione di
volontà», che può essere espressa o tacita (così, in motivazione, Sez. 3, n. 17056 del 26/172006, Chirico, Rv. 234188).
Tale ultima affermazione, si ritiene (così, Sez. 1, n. 39235 del 14/3/2014, Sehapi, Rv. 260513), costituisce il logico sviluppo di quanto affermato, sia pure con riferimento ad una tematica in parte diversa, e, precisamente, in tema di nomina del difensore del querelante, da Sez. Un., n. 26549 dell’11/7/2006, Scafi, Rv. 233974 che, in motivazione, ha evidenziato che «se una dichiarazione della parte costituisce – per espresso disposto dell’art. 96, comma 2, cod. proc. pen. il requisito fondamentale per la validità della nomina del difensore, essa non necessita di formule sacramentali come quelle richieste dall’art. 83 cod. proc. civ. per la procura alle liti e ciò in quanto la disciplina prevista dall’art. 96 cod. p pen. si distingue da quella del codice di procedura civile per una maggiore duttilità, conseguente alle differenze tra i due tipi di processo: è, quindi, sufficiente – ai fi della validità della nomina del difensore del querelante – che quest’ultimo abbia chiaramente manifestato, con una sua dichiarazione, la volontà di essere assistito da un determinato avvocato».
3.1. Nel caso di specie, secondo quanto si evince dagli atti del procedimento, allegati anche al ricorso – il cui esame è consentito in sede di legittimità, attesa l natura processuale della questione – il COGNOME aveva nominato l’AVV_NOTAIO difensore di fiducia dinanzi ai Carabinieri di Giugliano, in sede di escussione ai sensi dell’art. 350 cod. proc. pen. su delega della Procura di Milano, come risulta dal relativo verbale del 5 ottobre 2018, sottoscritto dall’interessato e trasmesso all’autorità giudiziaria delegante; atto di non equivoco tenore circa il conferimento del mandato al professionista. ·
Inoltre, in virtù di tale nomina, l’AVV_NOTAIO, nella dichiarata qualità d difensore di fiducia, aveva richiesto in data 3 novembre 2018 il certificato di cui all’art. 355 cod. proc. pen., rilasciato dalla Procura di Milano che nulla aveva obiettato circa la legittimazione del professionista a presentare istanza in nome e per conto del COGNOME, in relazione al procedimento in fase di indagine.
Una sequenza, quella appena descritta, certamente idonea a configurare una chiara manifestazione di volontà dell’imputato in ordine alla nomina del suddetto difensore di fiducia, al quale doveva essere, quindi, notificato l’avviso d conclusione delle indagini, ai sensi dell’art. 415 cod. proc. pen.
3.2. La nullità del decreto di citazione a giudizio per l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia è regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017, Bianchi, dep. 2018, Rv. 272025-01).
In ossequio a tale principio, il ricorrente ha eccepito tale nullit tempestivamente, in sede di udienza preliminare, riproponendo l’eccezione nel corso del dibattimento di primo grado; a seguito del rigetto del tribunale, ha formulato specifico motivo di appello che la corte territoriale ha disatteso, sulla base di una lettura, come evidenziato, non condivisibile – ancorché accredita in giurisprudenza – dell’art. 96 cod. proc. pen., secondo cui la nomina del difensore di fiducia è atto formale che non ammette equipollenti, per la validità del quale è necessaria l’osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 della norma.
Deve rilevarsi tuttavia che il reato è nelle more estinto per decorso del termine prescrizionale, in data 24 dicembre 2023, come correttamente accertato dalla Corte di Appello al foglio 1 della sentenza impugnata, in considerazione anche del complessivo periodo di sospensione indicato (234 giorni), che si aggiunge a quello massimo di sette anni e sei mesi (il reato risulta commesso il 4 novembre 2015).
Il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. opera anche nel caso in cui la causa estintiva del reato ricorra contestualmente a una nullità processuale, in ragione dell’evidente inutilità dell’annullamento con rinvio, non potendo il giudizio utilmente proseguire stante la prescrizione del reato (cfr. Sez. 2, n.1259 del 26/10/2022, dep. 2023, Raciti, Rv. 284300-01).
Devono essere altresì revocate le statuizioni civili, posto che la nullità del decreto di citazione a giudizio non può far ritenere validamente instaurato il contraddittorio, con conseguente annullamento anche della pronuncia di primo grado.
Nel giudizio di cassazione, infatti, l’intervenuta prescrizione del reato non impedisce, in presenza di statuizioni sull’azione civile, di rilevare una causa di nullità, il cui accertamento si riflette su tali statuizioni che devono essere revocate, ferma restando la declaratoria di estinzione del reato ai fini penali (Sez. 4, n. 42461 del 09/05/2018, Todaro, Rv. 274764-01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca le statuizioni civili.
Così deciso in Roma il 02/02/2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presi ente