Nesso Teleologico: Quando il Danneggiamento Segue la Minaccia
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 40386/2024, si è pronunciata su un caso di violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, offrendo chiarimenti cruciali sull’aggravante del nesso teleologico. Questa decisione ribadisce principi consolidati e sottolinea i limiti delle difese basate sulla presunta reazione ad atti arbitrari dell’autorità. L’analisi del provvedimento permette di comprendere come la vicinanza temporale e contestuale tra due reati possa configurare un legame giuridicamente rilevante, anche in assenza di una pianificazione diretta.
Il Caso in Esame
I fatti riguardano un soggetto condannato in appello per i reati di minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L’imputato, in stato di detenzione, aveva distrutto arredi della propria cella (tavolo, lavabo, vetri della finestra) e minacciato di colpire chiunque fosse entrato. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l’errata applicazione della legge penale su tre fronti: l’insussistenza della scriminante della reazione ad atto arbitrario, l’errata qualificazione dell’aggravante del nesso teleologico e la scorretta applicazione della recidiva.
Analisi del Nesso Teleologico secondo la Cassazione
Il punto centrale della decisione riguarda l’aggravante del nesso teleologico tra la minaccia (art. 336 c.p.) e il danneggiamento (art. 635 c.p.). La difesa sosteneva che mancasse un legame finalistico, ovvero che la minaccia non fosse stata posta in essere al fine di commettere il danneggiamento.
La Suprema Corte ha respinto questa tesi, confermando l’orientamento della Corte d’Appello. Citando un precedente del 1986 (sentenza n. 5560), i giudici hanno affermato che l’aggravante sussiste quando “il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall’agente”. Non è necessario che la condotta minacciosa sia strumentale al danneggiamento; è sufficiente che i due reati si inseriscano in un medesimo contesto cronologico e fattuale, dimostrando una continuità nell’azione criminale.
Rigetto delle Altre Censure Difensive
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso anche sugli altri punti.
– Reazione ad atto arbitrario (art. 393-bis c.p.): È stata esclusa l’applicabilità di questa scriminante. Il pubblico ufficiale si era limitato ad applicare le prescrizioni di sicurezza previste per soggetti che manifestano una particolare pericolosità, come l’imputato in quel momento. L’azione dell’autorità era quindi legittima e non arbitraria.
– Recidiva: La Corte ha ritenuto correttamente motivata l’applicazione della recidiva, valorizzando la gravità complessiva del fatto e i precedenti specifici dell’imputato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Tali precedenti, secondo i giudici, erano indice di una “pericolosità qualificata”.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione di inammissibilità sul principio secondo cui un ricorso non può limitarsi a riproporre le medesime questioni già adeguatamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza addurre nuove e pertinenti argomentazioni giuridiche. Nel merito, ha ribadito tre principi fondamentali:
1. Il nesso teleologico tra due reati si configura anche solo sulla base di una stretta vicinanza temporale e contestuale, quando la seconda condotta illecita (danneggiamento) si innesta su una prima condotta (minaccia) ancora in corso.
2. L’adozione di misure di sicurezza da parte di un pubblico ufficiale nei confronti di un soggetto pericoloso è un atto legittimo e non arbitrario, escludendo così la possibilità di invocare la scriminante della reazione.
3. La valutazione della recidiva deve tenere conto della specifica biografia criminale dell’imputato e della sua capacità a delinquere, come dimostrato dalla natura e dalla reiterazione dei reati commessi.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un’interpretazione ampia dell’aggravante del nesso teleologico, svincolandola da un rigido rapporto di mezzo a fine e valorizzando invece l’unicità del contesto dell’azione. La decisione serve anche da monito sull’inammissibilità dei ricorsi meramente riproduttivi di doglianze già respinte. Infine, riafferma che le legittime azioni delle forze dell’ordine, volte a contenere situazioni di pericolo, non possono essere invocate come giustificazione per reazioni violente. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando sussiste l’aggravante del nesso teleologico tra minaccia e danneggiamento?
Secondo la Corte, l’aggravante sussiste quando il danneggiamento viene compiuto mentre è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa dell’agente, anche se la minaccia non era specificamente finalizzata a rendere possibile il danneggiamento. La vicinanza temporale e la contestualità dell’azione sono sufficienti.
La reazione di un detenuto alle misure di sicurezza può essere giustificata come reazione a un atto arbitrario?
No. L’ordinanza chiarisce che l’applicazione di prescrizioni previste per soggetti in condizioni di particolare pericolosità non costituisce un atto arbitrario del pubblico ufficiale, ma un’azione legittima. Pertanto, la reazione violenta non è giustificabile ai sensi dell’art. 393-bis del codice penale.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con argomentazioni corrette dal giudice di merito, senza presentare motivi di diritto nuovi o diversi da quelli già vagliati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40386 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40386 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
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n
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57/NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe che h confermato la condanna per i delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in se di legittimità fin quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine sia all’assenz presupposti applicativi della scriminante di cui all’art. 393-bis cod. pen. (pag. 3) – atteso pubblico ufficiale si è limitato ad applicare le prescrizioni previste per coloro che si trov condizioni di particolare pericolosità, come NOME che aveva distrutto tavolo, lavabo e vetri de finestra minacciando di colpire chiunque fosse entrato nella cella, che escludono la violazion dell’art. 3 CEDU -; sia alla qualificazione giuridica dell’aggravante del nesso teleologico tra 1 (art. 336 cod. pen.) e danneggiamento (art. 635 cod. pen.) fondata sulla vicinanza temporale tra le condotte delittuose nel senso che “il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall’agente, anche se la stessa non si finalizzata a rendere possibile l’esecuzione del danneggiamento mediante l’intimidazione j esercitata nei confronti del soggetto passivo” (Sez. 2, n. 5560 del 24/03/1986, COGNOME, 0.) inkned otutY ‘ NUMERO_DOCUMENTO); sia all’applicazione della recidiva Ynotivata aggrj.. (si vedano pagg. 4 e 5 in cui viene valutata la complessiva modalità del fatto alla luce dei due precedenti specifici di cui il più re per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, tali da esprimere una pericolosit qualificata); rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. pr pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2024
La Consigliera estensora
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