Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20676 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20676 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 02/05/1976
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni formulate nell’interesse delle parti civili;
lette le conclusioni articolate nell’interesse dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 9657 del 19 ottobre 2023, la Prima sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio, limitatamente all’aggravante del nesso teleologico, la sentenza con quale la Corte d’assise d’appello di Bari ha dichiarato la penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine ai reati di: omicidio aggravato dai futili motivi, commesso ai danni della mo detenzione e porto illegale di arma clandestina; ricettazione di arma; esplosione pericolos detenzione abusiva di cartucce.
Il difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la pronun con la quale, decidendo in sede di rinvio, la Seconda sezione della Corte d’assise d’appello Bari ha escluso l’aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen. in ordine ai di detenzione illegale e di ricettazione di arma e ha rideterminato la pena.
La difesa con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, con motivazione ill per un verso ha escluso l’aggravante del nesso teleologico in ordine ai reati di ricettazione detenzione di arma e, per altro verso, ha ritenuta sussistente la circostanza in relazione ai di porto illegale di arma e di esplosione pericolosa di colpi di arma da fuoco in luogo abi nonostante l’assenza di un compendio probatorio idoneo e sufficiente a dimostrare che l’arma fosse stata portata dal luogo in cui era detenuta a quello in cui si era verificato l’ omicidiario al fine di cagionare la morte della donna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il motivo con il quale si denuncia il vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussis dell’aggravante contestata in ordine ai delitti di cui agli artt. 23, comma 4, I. 18 aprile 110 e 703 cod. pen. è manifestamente infondato perché formulato secondo direttrici di censura “in fatto”, sottratte al sindacato di legittimità, al cui orizzonte di verifica sfugge sia degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sia l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorren maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli ado dal giudice del merito.
In sede di rinvio, la Seconda sezione della Corte d’assise d’appello di Bari ha colmato lacuna motivazionale evidenziata nella pronuncia di annullamento.
Invero, con motivazione congrua e logica, il giudice del rinvio ha spiegato le ragioni pe quali ha escluso l’aggravante del nesso causale in ordine ai delitti di ricettazione e detenz illegale di arma clandestina, sottolineando come il compendio probatorio non fosse sufficiente provare che l’imputato, «soggetto pluripregiudicato, avvezzo a detenere armi» con le quali era solito minacciare i familiari per ottenere il denaro necessario per l’acquisto di sos stupefacenti o commettere rapine, si era determinato ad acquistare l’arma clandestina e a
detenerla illegalmente per realizzare il suo intento omicidiario e non, invece, per sosti l’arma in precedenza detenuta e poi sequestrata dalle Forze dell’ordine.
Diversamente, i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza dell’aggravante contestata ordine al delitto di porto illegale di arma, in quanto, con indosso la stessa, l’imputato
recato dalla casa dei genitori, dove l’arma era detenuta, fino al luogo in cui si verif l’evento, perché, evidentemente, utile alla commissione dell’omicidio della moglie, nonché i
ordine alla contravvenzione di cui all’art. 703 cod. pen., in quanto l’imputato aveva esp colpi di arma da fuoco nel tratto di strada prossimo all’ingresso dell’abitazione della vittim
5. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, a favore della Cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 marzo 2025.