Nesso Teleologico: Quando le Lesioni sono Finalizzate a Resistere a un Pubblico Ufficiale
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta un caso emblematico riguardante il nesso teleologico tra il reato di lesioni personali e quello di resistenza a pubblico ufficiale. La decisione chiarisce in modo inequivocabile quando la violenza usata contro un agente non è un atto fine a se stesso, ma uno strumento per commettere un altro crimine, con importanti conseguenze sulla procedibilità del reato.
I Fatti del Caso
Un soggetto, dopo essersi dato alla fuga, veniva raggiunto e bloccato da agenti di polizia giudiziaria. Per opporsi all’accertamento, l’uomo usava violenza contro gli operanti, cagionando loro delle lesioni. Per questi fatti, veniva condannato in primo grado e in appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.
L’Aggravante del Nesso Teleologico nel Ricorso
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo: l’erronea applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 61, n. 2 del codice penale, ovvero l’aver commesso il reato di lesioni per eseguirne un altro (la resistenza). Secondo la difesa, l’assenza di tale aggravante avrebbe reso il reato di lesioni non perseguibile per mancanza di querela. La strategia difensiva mirava a far cadere l’accusa di lesioni per vizio di procedibilità, sostenendo che la violenza non fosse finalizzata a commettere la resistenza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. I giudici hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, ritenendo pienamente sussistente l’aggravante del nesso teleologico. La violenza fisica che ha causato le lesioni non era un atto isolato, ma era stata posta in essere con il preciso scopo di resistere all’intervento dei pubblici ufficiali.
Le Motivazioni
La Corte ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: se l’atto violento, che produce consapevolmente delle lesioni, non è fine a se stesso ma è strumentale a resistere all’azione di un pubblico ufficiale, si configura l’aggravante della connessione teleologica. Nel caso di specie, è emerso chiaramente che l’imputato, una volta raggiunto e bloccato, ha reagito con violenza non per un impulso d’ira fine a se stesso, ma per opporsi all’accertamento e sottrarsi alla cattura. Le lesioni, quindi, sono state il mezzo per realizzare il fine della resistenza.
Conclusioni
Questa ordinanza è di grande importanza pratica perché cristallizza le conseguenze giuridiche di un comportamento violento contro le forze dell’ordine. La presenza del nesso teleologico non solo aggrava la pena per il reato di lesioni, ma lo rende procedibile d’ufficio, eliminando la necessità della querela da parte degli agenti offesi. La decisione sottolinea che la finalità dell’azione violenta è determinante per la qualificazione giuridica del fatto: quando la violenza è uno strumento per opporsi all’autorità, la risposta dell’ordinamento è più severa.
Quando si applica l’aggravante del nesso teleologico al reato di lesioni?
Si applica quando il reato di lesioni personali non è fine a se stesso, ma viene commesso con lo scopo specifico di realizzare un altro reato. Nel caso analizzato, le lesioni sono state inflitte al fine di resistere a un pubblico ufficiale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte d’Appello aveva correttamente applicato l’aggravante del nesso teleologico, conformandosi alla giurisprudenza consolidata della Cassazione. La violenza era chiaramente finalizzata a commettere il reato di resistenza.
Le lesioni commesse per resistere a un pubblico ufficiale richiedono la querela per essere perseguite?
No. La presenza dell’aggravante del nesso teleologico rende il reato di lesioni procedibile d’ufficio. Ciò significa che l’azione penale può essere avviata indipendentemente dalla volontà della persona offesa (in questo caso, gli agenti di polizia).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12816 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI: DATA_NASCITA) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e per il delitto di lesioni personali aggravate;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all’art 61 n.2 cod. pen. in relazione al delitto di lesioni personali e conseguentemente chiede che, a seguito della dichiarata insussistenza dell’aggravante, venga dichiarata l’improcedibilità del reato per mancanza di querela, è manifestamente infondato perché, nel ritenere sussistente l’aggravante del nesso teleologico, la Corte d’Appello si è conformata – alla luce della ricostruzione dei fatti acclarata nel giudizio di primo grado – con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo la quale se l’atto di violenza, con il quale l’agente ha consapevolmente prodotto le lesioni, non risulta fine a se stesso, ma è stato posto in essere allo scopo di resistere al pubblico ufficiale, si realizza il presupposto per ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della connessione teleologica di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 27703 del 15/04/2008, Dallara, Rv. 240880). Nel caso di specie, per quanto emerge dall’imputazione e accertato dai giudici di merito, l’imputato, dopo essersi dato alla fuga, è stato raggiunto e bloccato dagli operanti di polizia giudiziaria, nei cui confronti, per opporsi all’accertamento, attuava le violenze che hanno prodotto le lesioni refertate;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/02/2024