Nesso Teleologico tra Rapina e Lesioni: La Violenza Eccessiva Integra un Reato Autonomo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13177 del 2024, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: il confine tra la violenza connaturata al reato di rapina e quella che, per la sua sproporzione, integra un autonomo delitto di lesioni personali. Al centro della decisione vi è il concetto di nesso teleologico, ovvero il legame finalistico che può unire due diversi reati. La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato e ribadendo principi giurisprudenziali consolidati.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale nasce da un episodio di criminalità predatoria. Un giovane, dopo aver subito la sottrazione del proprio telefono cellulare, è stato aggredito da un gruppo di coetanei. L’imputato, nel suo ricorso per Cassazione, contestava la sussistenza di due aggravanti: quella delle più persone riunite nel delitto di rapina e, soprattutto, l’esistenza di un nesso teleologico tra la rapina stessa e le successive lesioni personali inflitte alla vittima.
L’Analisi della Corte sul Nesso Teleologico
La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni della difesa, definendole ‘reiterative’ e ‘manifestamente infondate’. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente applicato i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
In primo luogo, è stata confermata l’aggravante delle più persone riunite. La Corte ha chiarito che l’azione aggressiva, sebbene avvenuta in frazioni temporali diverse, era stata posta in essere da un gruppo di giovani subito dopo la sottrazione del bene, configurando quindi un’azione collettiva e coordinata.
Il Principio di Diritto sulla Violenza Eccessiva e il Nesso Teleologico
Il punto centrale della decisione riguarda la distinzione tra la violenza necessaria per la rapina e quella che eccede tale finalità. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: quando la violenza esercitata sulla vittima è ‘certamente esorbitante’ rispetto alla finalità di agevolare la sottrazione della cosa mobile, si realizza un autonomo delitto di lesioni personali. Questo reato non viene assorbito dalla rapina, ma si pone in un rapporto di connessione finalistica, il cosiddetto nesso teleologico, con essa.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su una logica chiara. L’aggressione fisica subita dalla vittima non era strettamente funzionale a impossessarsi del telefono, ma rappresentava un ‘di più’ di violenza, una condotta ulteriore e sproporzionata. Di conseguenza, questa condotta integra un reato a sé stante, quello di lesioni personali. La connessione tra i due delitti è teleologica perché le lesioni sono state inflitte nel medesimo contesto e subito dopo la sottrazione, verosimilmente per consolidare il possesso del bene rubato o per punire la vittima. La Corte, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un orientamento giurisprudenziale consolidato e offre un importante monito. La violenza gratuita o sproporzionata che accompagna un reato predatorio come la rapina non rimane impunita né viene assorbita nel reato principale. Al contrario, viene qualificata come un delitto autonomo, connesso al primo dal nesso teleologico, con un conseguente aggravamento della posizione sanzionatoria dell’imputato. La decisione evidenzia anche l’inutilità di riproporre in Cassazione motivi di ricorso già ampiamente vagliati e respinti nei gradi di merito, quando questi non evidenziano reali vizi di legittimità.
Quando la violenza usata durante una rapina costituisce un reato separato di lesioni personali?
Secondo la Corte, ciò avviene quando la violenza è ‘certamente esorbitante’ e sproporzionata rispetto alla finalità di sottrarre il bene alla vittima. In tal caso, si configura un autonomo delitto di lesioni.
Cosa significa che esiste un nesso teleologico tra due reati?
Significa che un reato (in questo caso, le lesioni) è commesso allo scopo di realizzare o consolidare il risultato di un altro reato (la rapina). I due reati sono quindi legati da un vincolo di finalità.
L’aggravante delle ‘più persone riunite’ si applica anche se i complici agiscono in momenti diversi?
Sì. La Corte ha stabilito che l’aggravante sussiste se l’azione aggressiva è posta in essere da un gruppo, anche se i membri agiscono in frazioni temporali diverse ma all’interno dello stesso contesto criminoso e subito dopo il fatto principale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13177 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13177 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’affermata sussistenza delle circostan aggravanti relative alle più persone riunite nel delitto di rapina e del nesso teleologico tra i di rapina e quello di lesioni personali in danno della vittima, contiene censure reiterative olt manifestamente infondate, così come risulta dalle corrette indicazioni fornite dalla senten impugnata che ha fatto applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ad entrambi i profili considerati, atteso che dagli atti risulta che aggressiva è stata posta in essere, pur se in frazioni temporali diverse, da un gruppo di giova che hanno aggredito la vittima immediatamente dopo la sottrazione del telefono cellulare (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, COGNOME, Rv. 282785 – 01; Sez. 2 – , n. 33210 del 15/06/2021 COGNOME, Rv. 281916 – 01) e che la violenza esercitata sulla vittima era certamente esorbitan rispetto alla finalità di agevolare la sottrazione del telefono cellulare, così realizzando il d lesioni personali (Sez. 2, n. 9865 del 22/01/2021, Assegnati, Rv. 280688 – 01; Sez. 2 Sentenza n. 21458 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276543 – 01; Sez. 2, n. 36901 del 22/09/2011, Kennedy, Rv. 251124 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024
ír f Il Consigli 7
Il Presidente