Nesso Teleologico: l’Aggravante Resiste Anche Senza Querela
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di circostanze aggravanti, in particolare riguardo al nesso teleologico. La Suprema Corte ha chiarito che l’aggravante prevista dall’art. 61, n. 2 del codice penale è configurabile anche quando il reato-fine, per cui si commette il primo reato, non è stato perseguito per mancanza di querela. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale importante e offre spunti di riflessione sulla natura e l’autonomia di tale circostanza.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. All’imputato era stata contestata, oltre al reato base, anche l’aggravante del nesso teleologico. Secondo l’accusa, la resistenza era stata posta in essere al fine di commettere un altro reato. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la condanna, spingendo l’imputato a presentare ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso e l’Aggravante del Nesso Teleologico
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre motivi principali:
1. Una generica contestazione sulla sua responsabilità penale.
2. La presunta insussistenza dell’aggravante del nesso teleologico, poiché il reato-fine era procedibile solo a querela di parte e tale querela non era mai stata presentata.
3. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il punto focale del ricorso risiedeva nella seconda doglianza. La difesa sosteneva che, venendo a mancare la condizione di procedibilità per il reato-fine (la querela), non potesse logicamente sussistere l’aggravante che a quel reato era collegata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le argomentazioni della difesa. La decisione si fonda su una netta distinzione tra la sussistenza di una circostanza aggravante e le vicende procedurali del reato a cui essa si collega.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno ritenuto i motivi del ricorso per la maggior parte inaccettabili. Il primo e il terzo motivo sono stati giudicati ‘generici’, in quanto non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre tesi già respinte.
La motivazione più rilevante, tuttavia, riguarda il secondo motivo, definito ‘manifestamente infondato’. La Corte ha affermato con chiarezza che la circostanza aggravante del nesso teleologico ha natura soggettiva. Ciò che conta è l’intento dell’agente al momento della commissione del reato-mezzo. Se l’agente ha agito ‘al fine di’ commettere un altro reato, l’aggravante sussiste indipendentemente dal fatto che il reato-fine sia poi effettivamente perseguito o punito. La mancanza di una querela è una vicenda processuale successiva che non cancella l’intenzione originaria che ha motivato l’azione criminosa.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio giuridico di notevole importanza pratica. La configurabilità dell’aggravante del nesso teleologico non dipende dalla procedibilità o dalla punibilità in concreto del reato-fine. Quello che rileva è la finalità che ha spinto il reo a delinquere. Questa interpretazione garantisce che la maggiore riprovevolezza della condotta, caratterizzata da una premeditazione finalizzata a un ulteriore scopo illecito, venga adeguatamente sanzionata, a prescindere da eventi procedurali successivi come la mancata presentazione di una querela. La decisione conferma che il disvalore penale si concentra sull’intenzione e sulla programmazione criminale, elementi che aggravano il fatto a prescindere dal suo esito finale.
L’aggravante del nesso teleologico si applica se per il reato-fine non è stata presentata la querela?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile anche quando il reato-fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché due dei tre motivi sono stati ritenuti generici, in quanto non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, mentre il motivo relativo al nesso teleologico è stato giudicato manifestamente infondato.
Cosa significa che l’aggravante del nesso teleologico è configurabile anche senza querela per il reato-fine?
Significa che per l’applicazione dell’aumento di pena è sufficiente che il primo reato sia stato commesso con l’intenzione di realizzare un secondo reato. La successiva mancanza della querela per il secondo reato non influisce sulla valutazione della pericolosità e dell’intenzione criminale dimostrata dall’agente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10985 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10985 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 27659/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico uffi Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla responsabilità, alla sussistenza dell’aggra cui all’art. 61, comma 1, n. 2, cod. pen, al mancato riconoscimento della causa di non punibi per particolare tenuità del fatto;
Ritenuti i motivi inammissibili, perché, il primo e il terzo, generici rispetto alla mo della sentenza impugnata con la quale non si confronta, mentre il secondo, perché manifestamente infondato in quanto la circostanza aggravante del nesso teleologico, previst dall’art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., è configurabile anche quando il reato – fin perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.