Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22837 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22837 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Catanzaro il 5 luglio 2023 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Cosenza il 7 febbraio 2022, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile del reato di guida in stato di ebrezza (tasso alcolemico pari a 1,88 grammi litro alla prima prova e 1,86 g. / I. alla seconda), con l’aggravante di avere provocato un incidente stradale (art. 186, comma 2, lett. c, e comma 2bis, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), avendo tamponato un veicolo che la precedeva, fatto commesso 1’8 gennaio 2018, in conseguenza condannandola alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputata, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta mancanza di motivazione in relazione alla impugnazione, effettuata con il primo motivo dell’atto di appello, in uno con la sentenza, dell’ordinanza istruttoria con la quale il Tribunale di Cosenza il 2 febbraio 2022 ha respinto la richiesta difensiva di acquisizione presso il Comando dei Carabinieri del libretto metrologico dell’apparecchio utilizzato per l’alcoltest al fine di verificare l’effettiva revisione, o meno, del macchinario impiegato, anche alla stregua della risposta, ritenuta non chiara né soddisfacente, fornita alla precedente udienza del 15 novembre 2021, dal Maresciallo COGNOME, risposta su cui la Difesa si era soffermata nell’impugnazione di merito, alla quale si rinvia; tanto si eccepisce anche sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva.
2.2. Con il secondo motivo censura mancanza di motivazione e/o travisamento della prova in ordine alla sussistenza sia degli elementi costitutivi del reato sia della circostanza aggravante di avere provocato un incidente stradale ed omissione di pronunzia rispetto ai temi, posti con il primo motivo di appello, della prova dello stato di ebrezza dell’imputata al momento del fatto e della sussistenza del nesso eziologico tra il sinistro ed il ritenuto stato di ebrezza.
2.3. Tramite il terzo motivo si duole di inosservanza o erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e, nel contempo, di mancanza di motivazione o di motivazione meramente apparente in relazione al non accoglimento della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. che era stata avanzata con il secondo motivo di appello. Il passaggio che si rinviene al riguardo nella motivazione della sentenza impugnata sarebbe basato su mere affermazioni apodittiche e vuote, richiamandosi concetti astratti quali le “modalità della
condotta”, la “entità del pericolo” e il “grado di colpevolezza”, senza specificazione.
2.4. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia contraddittorietà ed illogicità della motivazione e mancanza dell’apparato giustificativo quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che erano state oggetto di richiesta con il terzo motivo di appello. Al riguardo, in sostanza la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare il ragionamento del Tribunale, affermando essere state concesse le attenuanti generiche, che invece, non risultano riconosciute.
2.5. Infine, oggetto dell’ultimo motivo è la violazione degli artt. 56-bis e 56quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, e mancanza di motivazione quanto alle ragioni del rigetto della pena sostitutiva che era stata chiesta nell’impugnazione di merito (terzo motivo), rigetto incentrato sulla presenza di più precedenti, anche di allarme sociale, così violando lo “spirito della legge”, il cui in sé, specialmente dopo la novella, consiste nella valutazione circa l’esistenza o meno di “fondati motivi” che facciano ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute.
Si chiede, in definitiva, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 1° marzo 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il Difensore dell’imputato ha fatto pervenire il 13 marzo 2024 le proprie conclusioni scritte, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va necessariamente premesso che il reato ipotizzato non è prescritto.
Infatti, ai cinque anni decorrenti dal fatto (8 gennaio 2018 + 5 anni = 8 gennaio 2023), occorre aggiungere l’aumento di un anno e sei mesi ai sensi dell’art. 159 cod. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, così giungendosi alla data dell’8 luglio 2024.
Ciò posto, il primo motivo di ricorso è infondato, mentre risulta fondato il secondo, con assorbimento degli ulteriori.
2.1. Il primo motivo ha ad oggetto la mancata risposta alla questione circa il rigetto dell’acquisizione del libretto dell’apparecchio onde verificare i controll sullo stesso.
In realtà, come recentemente più volte puntualizzato dalla S.C., con affermazioni opportunamente richiamate dalla Corte di appello (alle pp. 3-4), la richiesta di accertamenti non deve essere meramente esplorativa, esistendo un onere a carico della Difesa di allegare la sussistenza di vizi o di errori della strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione ovvero vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, non essendo sufficiente la mera generica allegazione della difettosità dell’apparecchio (cfr. Sez. 4, n. 7285 del 09/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, COGNOME NOME, Rv. 280958; Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, dep. 2022, Patruno, Rv. 282659).
Peraltro, si rinviene (alla p. 4 della sentenza impugnata) motivazione, quantomeno implicita, circa il corretto funzionamento dell’apparecchio in questione.
2.2. Il secondo motivo, come si è visto, ha ad oggetto la prova dello stato di ebrezza dell’imputata al momento del fatto e specialmente la sussistenza del nesso eziologico tra il sinistro ed il ritenuto stato di ebrezza. Al riguardo, sentenza impugnata e quella di primo grado nulla dicono, e, quanto alla sussistenza dell’aggravante, ragionano in base ad un mero automatismo (conducente ubriaca = conducente responsabile dell’incidente).
2.3. Sono assorbiti, come si è anticipato, i motivi ulteriori (il terzo, il quart ed il quinto presuppongono, infatti, l’accertamento della commissione del fatto da parte dell’imputato con volontà cosciente e l’affermazione dell’an della responsabilità).
3.In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnate con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso il 21/03/2024.