Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43069 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43069 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza della Corte di appello di Firenze del 22.6.2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8.4.2013 il Tribunale di Lucca, all’esito di un complesso processo, caratterizzato da una pluralità di imputati e molteplici imputazioni, aveva, tra l’altro, e per quel che interessa in questa sede, dichiarato NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili dei fatti di truffa aggravata in danno di BNL, loro ascritti per l’operazione “RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE srI”; aveva dichiarato NOME COGNOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME responsabili del delitto di truffa aggravata in danno di BNL loro ascritta con riguardo alla operazione “RAGIONE_SOCIALE“; aveva invece assolto NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dalle residue ipotesi di truffa aggravata perché il fatto non sussiste;
con sentenza del 16.12.2015, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, impugnata dagli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, aveva assolto costoro dal reato di truffa aggravata relativamente all’operazione “RAGIONE_SOCIALE” per insussistenza del fatto e NOME COGNOME dalla medesima imputazione relativamente all’operazione “RAGIONE_SOCIALE” per non aver commesso il fatto;
contro questa sentenza erano stati proposti tre distinti ricorsi per cassazione: il primo, a cura del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE della Repubblica RAGIONE_SOCIALE la Corte d’appello di Firenze; il secondo dalla parte civile costituita Banca Nazionale del Lavoro; il terzo, infine, articolato e formalizzato da NOME COGNOME e NOME COGNOME;
la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, con sentenza della II Sezione, resa in data 25.1.2017, aveva accolto il ricorso del PG, parzialmente accolto quello di BNL ed aveva annullato la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME NOME con riferimento al reato di truffa aggravata relativamente all’operazione “RAGIONE_SOCIALE” e all’operazione “RAGIONE_SOCIALE“, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze per nuovo giudizio; aveva riservato al definitivo la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute nel presente grado dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME; dichiarato inammissibile nel resto il ricorso della parte civile RAGIONE_SOCIALE, inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME che aveva condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado sostenute da RAGIONE_SOCIALE liquidate in euro seimila oltre rimborso RAGIONE_SOCIALE spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA;
la Corte di appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio dall’annullamento così disposto, aveva confermato la sentenza del Tribunale di Lucca nei confronti di NOME COGNOME, che aveva perciò condannato al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili con revoca dell provvisionale disposta in favore di BNL;
contro tale decisione NOME COGNOME aveva pertanto proposto due ricorsi per cassazione a firma di due distinti difensori articolando due motivi con il primo ricorso e tre motivi con il secondo ricorso ed aveva prodotto memorie difensive;
la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, con sentenza 21.3.2019 resa dalla VI Sezione, aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al delitto di falso materiale perché coperto da giudicato; aveva annullato la sentenza per i reati di truffa relativi alle operazioni RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con nuovo rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della medesima Corte di appello di Firenze;
la Corte di appello di Firenze, giudicando ancora una volta in sede di rinvio, ed in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca dell’8.4.2013, ha assolto NOME COGNOME dalle residue imputazioni di truffa relative, la prima, alla operazione RAGIONE_SOCIALE, perché il fatto non sussiste e, la seconda, alla operazione RAGIONE_SOCIALE, per non aver commesso il fatto, revocando infine le statuizioni civili;
ricorre per cassazione BNL spa articolando un unico motivo di ricorso con cui denuncia violazione di legge per inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 640 cod. pen. e mancanza o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: rileva che, nel giudicare fondate le censure difensive, la Corte territoriale ha disatteso il principio di diritto affermato dalla S.C. che aveva annullato la precedente sentenza in quanto, ferma la accertata sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di truffa, ha errato nella applicazione della norma incriminatrice;
richiamata la motivazione relativa alla vicenda “RAGIONE_SOCIALE“, segnala la incoerenza e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che, in termini apodittici, ha sostenuto la irrilevanza causale del falso preliminare ed attribuito rilievo decisivo alla anteriorità della perizia; osserva che la falsità del preliminare è stata di volta in volta considerata circostanza a conoscenza dell’COGNOME ma, anche, di coloro che avevano formulato pareri per conto di BNL, contraddicendo così la sua irrilevanza causale; aggiunge che la stessa Corte di appello ha disegnato la figura dell’COGNOME come funzionario infedele, protagonista di comportamenti censurabili ed al centro il rapporti poco chiari e che i giudici di merito hanno escluso l’esistenza di condotte decettive per poi, in concreto, e contraddittoriamente, fornendone una descrizione nel corpo della sentenza; rileva che il silenzio serbato dall’COGNOME, funzionario infedele, circa i collegamenti tra le società del gruppo COGNOME ed il rischio connesso, non poteva essere considerato irrilevante ai fini della truffa che si è consumata proprio
con l’induzione in errore determinato dalla dissimulazione del rischio nella erogazione del credito; osserva che la Corte di appello ha enfatizzato la circostanza secondo cui l’erogazione del credito era avvenuta in base alla perizia sul valore del bene, stimato dal tecnico incaricato dalla banca ed assolto, nel contempo svalutando la circostanza del falso preliminare, di cui assume che l’COGNOME fosse probabilmente o sicuramente a conoscenza ma giudicato privo di alcuna efficienza causale nella erogazione del credito; evidenzia come dalla assoluzione del COGNOME, cui si era pervenuti esclusivamente sulla carenza di prova dell’elemento soggettivo, non era possibile evincere la mancata induzione in errore della banca la cui decisione, al contrario, è stata influenzata da elementi decettivi di cui la stessa Corte di appello ha dato conto omettendo, tuttavia, di considerarne altri quali il silenzio maliziosamente serbato dall’COGNOME ed invece correttamente valorizzato dal Tribunale con riguardo sia ai collegamenti tra le società del COGNOME che con riguardo al falso preliminare la cui conoscenza da parte dell’istituto avrebbe certamente impedito la erogazione del credito; evidenzia, ancora, come la stessa assoluzione del coimputato COGNOME confortano la tesi della truffa in danno della banca in quanto il Tribunale, dalle conversazioni intercettate, aveva fatto presente che costui era stato “utilizzato” o “strumentalizzato” dall’COGNOME e dal COGNOME; richiama, ancora, il contenuto dell’interrogatorio dell’COGNOME da cui desume il suo ruolo nel condizionare i colleghi, ivi compreso proprio l’COGNOME, nello svolgimento degli ordinari controlli e verifiche propedeutici alla erogazione del mutuo; ribadisce che l’invio del falso preliminare indusse in errore la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della banca che ritenne congrua la relazione di stima subordinando peraltro la operatività del finanziamento a condizioni non ottemperate ed insiste sul fatto che il falso preliminare rappresentò il fulcro della truffa ordita in danno della BNL in quanto il mutuo era finalizzato all’acquisto ed alla ristrutturazione dell’immobile oggetto del contratto confezionato proprio al fine di avvalorare l’operazione non potendo certamente ritenersi irrilevante ai fini della decisione assunta dalla banca; aggiunge che la istruttoria svolta in primo grado aveva dimostrato che l’incarico al COGNOME era stato suggerito dallo stesso COGNOME i cui rapporti con il COGNOME sono testimoniato dal contenuto RAGIONE_SOCIALE intercettazioni ripercorse nella sentenza del Tribunale; Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale richiama, ancora, la motivazione con cui la Corte ha assolto l’COGNOME per l’operazione “RAGIONE_SOCIALE” finisce, contraddittoriamente, per ammettere l’esistenza di un iter privilegiato condotto dall’COGNOME in favore del COGNOME omettendo tuttavia di trarne la debite conseguenze ed insistendo, invece, sul dubbio che il ricorrente fosse consapevole della falsità del preliminare pur in presenza di una mole di prove sulla connivenza tra i due; ribadisce che sussistevano certamente tutti gli elementi costitutivi del delitto in esame pur in
presenza di un dubbio sulla consapevolezza, in capo al ricorrente, della falsità del contratto preliminare;
10. la Procura RAGIONE_SOCIALE ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, infatti, che la lettura della sentenza impugnata evidenzia come la Corte d’appello, in sede di rinvio, si sia confrontata con le principali indicazioni del giudice d legittimità, dando specificamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali, quanto alla operazione “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, erano rimasti incerti sia il fatto sia la partecipazione dell’COGNOME; quanto alla vicenda “RAGIONE_SOCIALE“, che doveva escludersi la responsabilità dell’imputato; osserva che la prima parte, dell’unico, pluriarticolato, ampio motivo, riferito alla “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, lamenta che la Corte distrettuale pur elencando “condotte esecrabili qualificabili come artifici” e riconoscendo “il silenzio maliziosamente serbato”, sia giunta all’assoluzione enfatizzando alcune RAGIONE_SOCIALE risultanze ignorandone altre; in tal modo, tuttavia, secondo il PG, la società ricorrente propone un differente apprezzamento del dirimente rilievo attribuito dalla Corte, in modo che non può dirsi né contraddittorio né manifestamente illogico, alla perizia COGNOME, redatta da soggetto del tutto terzo e che aveva giudicato ininfluenti “la valutazione dell’immobile … un falso preliminare … le COGNOME“; osserva che nella seconda parte del primo motivo, riferita al “RAGIONE_SOCIALE” ed all’operazione COGNOME, il si duole che, a fronte di “un’istruttoria … infarcita di prove … della connivenza …” sia stato attri decisivo rilievo alla mancata prova della conoscenza della falsità del preliminare sicché anche in questo caso il ricorrente – a fronte della sentenza di annullamento, che richiedeva che il “ruolo decisivo del ricorrente” fosse “ancorato a precise risultanze processuali di natura documentale, intercettativa e dichiarativa” finisce per porsi in termini di alternatività/dissenso rispetto alla valutazione finale del giudice di merito sul fatto che la prova di detta conoscenza non sia stata “dedotta dalla condotta complessiva” dell’COGNOME; Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
11. la difesa di NOME COGNOME ha trasmesso una memoria con cui, richiamato il complessivo iter in cui si era sviluppata la vicenda processuale, che lo aveva visto accusato di una molteplicità di reati progressivamente venuti meno all’esito RAGIONE_SOCIALE varie decisioni di merito, osserva che, scorrendo il ricorso della BNL, non risulta alcun riferimento alla sentenza n. 22878/2019 della Suprema Corte che, nell’annullare (di nuovo) la sentenza di appello, non aveva enunciato alcun principio di diritto, avendo invece rilevato vizi di motivazione; eccepita, perciò, la inammissibilità del ricorso della parte civile e ribaditi i termini del giudizio di rinv a séguito di annullamento per vizi di motivazione, osserva – con riguardo alla vicenda “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, che la Suprema Corte aveva annullato la sentenza
n.1637/2018 della Corte di Appello di Firenze per non aver risposto alle molteplici censure difensive supportate dai documenti prodotti e non esaminati, in tal modo tracciando lo schema cui avrebbe dovuto attenersi il Giudice del rinvio che, dal canto suo, ha fornito una risposta attenta e motivata sottolineando che, al di là della conoscenza, da parte dell’COGNOME, di un contratto preliminare, successivamente palesatosi falso, l’operazione era stata determinata solo ed esclusivamente dalla valutazione che i periti della banca avevano fornito del cespite immobiliare, oggetto dell’intervento finanziario; osserva che la Corte ha richiamato la deposizione del geom. COGNOME, operante nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva chiarito che la valutazione di congruità da lui apposta alla perizia dell’AVV_NOTAIO. COGNOME che aveva attestato la fondiarietà dell’operazione pur senza avere a disposizione il preliminare; aggiunge che, puntualmente, la sentenza ha spiegato che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, consapevole che il mutuatario era una newco, sottocapitalizzata, aveva subordinato la erogazione del finanziamento oltre che alla necessaria iscrizione ipotecaria, ad una ricapitalizzazione della società, all’acquisizione RAGIONE_SOCIALE DIA, con revoca del fido in conto corrente speciale di euro 290.000; sottolinea che i giudici di merito hanno ulteriormente chiarito che anche la perizia COGNOME, pur avendo indicato un valore dell’immobile, a lavori ultimati, inferiore (oltre che stabilito metro quadrato e non a singola unità immobiliare), lo aveva in ogni caso indicato in termini compresi nell’ammontare complessivo del mutuo e della garanzia per la banca; con riguardo alla seconda operazione, osserva che il ricorso si diffonde in una serie di considerazioni sulla conoscenza, da parte dell’COGNOME, del falso contratto preliminare senza menzionare la garanzia fideiussoria prestata dell’RAGIONE_SOCIALE, pretesa ed ottenuta dal dott. COGNOME a fronte di un’operazione di puro finanziamento, con scadenza secca, ma rinnovata dalla banca quando ormai COGNOME non era più nelle sue funzioni da mesi; sottolinea come la sparizione (ed il successivo riapparire nel corso del giudizio) della fideiussione dalla scheda di audit aveva suscitato perplessità anche nella stessa Corte di appello tenendo presente che le indagini erano di fatto state delegate dalla Procura della Repubblica alla stessa BNL con la nomina degli auditors dell’istituto quali ausiliari di PG. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché articolato con censure non consentite in questa sede.
1. Con sentenza dell’8 aprile 2013 il Tribunale di Lucca aveva riconosciuto NOME COGNOME, funzionario della RAGIONE_SOCIALE, responsabile, in concorso con COGNOME NOME e NOME COGNOME, amministratori di fatto della RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME, amministratrice formale della società e sorella della COGNOME, del reato di truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante entità ai danni della BNL in relazione al contratto di mutuo, stipulato il 15 marzo 2007 tra la BNL e la società, finalizzato all’acquisto ed alla ristrutturazione di un immobile, sito in Lucca, INDIRIZZO; il mutuo, inizialmente richiesto come mutuo fondiario per l’importo di 1 milione e 500 mila euro, era stato poi trasformato in mutuo edilizio per l’importo di 3 milioni di euro a seguito di una perizia, redatta dall’architetto COGNOME, incaricato dalla banca, che aveva stimato il valore dell’immobile in 1 milione e 800 mila euro allo stato attuale, ed in 4 milioni e 400 mila euro al termine della ristrutturazione e della realizzazione di 21 unità abitative; alla pratica era stato allegato anche un contratto preliminare, apparentemente concluso tra la società ed i fratelli COGNOME, proprietari dell’immobile, con la indicazione del prezzo di acquisto in 1 milione e 400 mila euro, due Dia per la realizzazione di 21 unità abitative ed un documento attestante l’avvenuto finanziamento soci, in conformità alle richieste dalla banca; e, tuttavia, secondo la ricostruzione del primo giudice, dalle indagini era emerso che: a) l’immobile era un rudere, già promesso in vendita al prezzo di 340 mila euro e che il COGNOME aveva pagato 360 mila euro; b) il documento relativo al finanziamento soci era falso, in quanto l’apparente sottoscrittore aveva disconosciuto la firma; c) le Dia prevedevano un numero di unità abitative inferiore a quello dichiarato e addirittura il Comune le aveva inizialmente ritenute in contrasto con il regolamento edilizio, sebbene avesse poi rivisto la valutazione.
Il Tribunale aveva ritenuto la natura truffaldina dell’operazione e l’induzione in errore della banca, che aveva erogato la somma di 1 milione e 100 mila euro, oltre a quella di 290 mila euro a titolo di prefinanziamento, garantiti da un bene di valore notevolmente inferiore; aveva sottolineato il ruolo decisivo dell’COGNOME, funzionario responsabile dell’area lombarda, in stretti rapporti con il COGNOME, risultanti dalle conversazioni intercettate che ne attestavano la consapevole partecipazione al progetto truffaldino.
Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità dell’COGNOME anche per l’operazione “RAGIONE_SOCIALE“, relativa al finanziamento di 410 mila euro, erogato dalla BNL a detta società, amministrata da NOME COGNOME NOME, persona legata al COGNOME, finalizzato all’acquisto di un immobile, l’RAGIONE_SOCIALE, di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, sito in Camaiore, per l’importo di 1 milione e 850 mila euro; anche in tal caso, alla richiesta era stato allegato un contratto preliminare
apparentemente intercorso tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, il cui amministratore COGNOME NOME aveva disconosciuto la firma e sporto querela; inoltre, la RAGIONE_SOCIALE risultava proprietaria di un terreno edificabile in Lucca del valore di 620 mila euro che, invece, era classificato come terreno agricolo, acquistato al prezzo di 32 mila euro; il finanziamento erogato era stato subito trasferito alla RAGIONE_SOCIALE.
La responsabilità dell’COGNOME per tale operazione era stata fondata sull’omissione di ogni controllo e sui rapporti con il COGNOME, risultanti dall intercettazioni.
La sentenza di condanna di primo grado era stata riformata dalla Corte di appello, che, con sentenza del 16 dicembre 2015 aveva assolto l’COGNOME dalla prima operazione per insussistenza del fatto e dalla seconda per non aver commesso il fatto.
con sentenza del 25 gennaio 2017 questa Corte, accogliendo i ricorsi del RAGIONE_SOCIALE e della BNL, aveva annullato con rinvio la sentenza, ritenendo ingiustificata l’esclusione del prefinanziamento di 290 mila euro quale elemento integrante il reato di truffa e sintomatico di una falsata istruttoria bancaria, ben più complessa di quella individuata dalla Corte di appello.
In particolare, era stata censurava l’omessa valutazione di tutti gli elementi confluiti nel fascicolo bancario, a partire dalla erogazione del prefinanziamento, che non poteva essere espunto dall’iter complessivo, dovendo considerarsi un’anticipazione del maggior importo da finanziare; era stato evidenziato che il COGNOME era stato assolto per carenza dell’elemento psicologico e non perché la perizia non contenesse dati inveritieri o non valutati, risultando dalla sentenza di primo grado l’inaffidabilità dell’elaborato poiché che il COGNOME sarebbe stato tratto in inganno dai dati progettuali esposti nelle due DIA; altrettanto ingiustificata era stata ritenuta la sottovalutazione del falso preliminare, trattandosi di atto inserito nel fascicolo bancario ed elemento fondamentale per l’esito positivo della pratica e del quale l’COGNOME era a conoscenza, in quanto avvalorava l’ipotesi di un maggior valore del bene immobile; di qui, il contributo causale ascrivibile all’imputato ai fini dell’induzione in errore della banca, per cui era rilevante anche il silenzio mantenuto dall’COGNOME sui collegamenti tra la società richiedente ed il COGNOME.
Quanto all’operazione “RAGIONE_SOCIALE“, la Corte aveva censurato la contraddittorietà della pronuncia assolutoria, che aveva escluso il coinvolgimento dell’COGNOME nella truffa e la consapevolezza del falso preliminare, pur avendo dato atto dei rapporti di amicizia tra l’imputato ed il COGNOME, risultanti dal
intercettazioni, che ne rivelavano gli intenti truffaldini, gli strumenti truffaldi l’anomalia della procedura con intervento decisivo dell’COGNOME, che gli avrebbe garantito un percorso privilegiato.
4. Sulla scorta di tali rilievi, la Corte di appello di Firenze ha confermato il giudizio di responsabilità dell’COGNOME già formulato dal Tribunale avendo ritenuto sussistenti, quanto all’operazione “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, gli artifici e raggiri, consistiti nella complessa attività diretta ad attribuire una falsa consistenza economica alla società ed all’immobile da acquistare, finalizzata ad ottenere il mutuo dalla BNL, artatamente indotta a valutare positivamente la richiesta; la Corte di appello aveva attribuito rilievo al falso preliminare ed alla stima dell’immobile effettuata dall’architetto COGNOME oltre che alle Dia, destinate a provare la fattibilità dell’operazione immobiliare, ed al falso documento, attestante l’avvenuto finanziamento soci, funzionali ad ottenere il finanziamento di 3 milioni di euro, nonché alla circostanza che la richiesta di mutuo era stata avanzata da due promotori finanziari, estranei alla società.
Quanto alla seconda operazione, la Corte di appello aveva evidenziato che anche RAGIONE_SOCIALE era uno mero “schermo” del COGNOME, poiché costituita ad hoc con apparente capacità economico finanziaria, in modo da indurre in errore la BNL nella erogazione di un finanziamento di importo superiore al valore del bene dato in garanzia: era infatti, risultato falso il preliminare sottoscritto dal COGNOME e falsa la documentazione relativa al terreno edificabile del valore di 620 mila euro, di proprietà della mutuataria.
Anche per tale operazione era stato considerato rilevante il ruolo dell’imputato, che aveva omesso ogni controllo, pur avendo risalenti rapporti con il COGNOME, provati dalle intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado, che ne dimostravano il contributo nell’impostazione della pratica di mutuo per la RAGIONE_SOCIALE, la consapevolezza della falsità del preliminare di acquisto 4 dell’RAGIONE_SOCIALE.
Contro questa sentenza avevano proposto ricorso i difensori dell’COGNOME, con due ricorsi a firma di due diversi difensori che avevano dedotto mancanza di motivazione in relazione a specifici motivi di appello con riguardo all’operazione “RAGIONE_SOCIALE” non avendo i giudici fiorentini tenuto conto di una serie di circostanze analiticamente indicate nell’atto di gravame in relazione, in particolare, alla perizia redatta dall’architetto COGNOME ed alla rilevanza del fals preliminare che non avrebbe in realtà avuto alcuna incidenza sull’iter decisionale della banca, che aveva deliberato il finanziamento solo in base al valore indicato nella perizia non essendovi inoltre alcuna prova che l’COGNOME avesse contribuito alla redazione dell’atto o che ne fosse a conoscenza; in relazione alle Dia, ritenute
false ed idonee ad indurre in errore gli organi della banca, la difesa aveva evidenziato che, al momento della redazione della perizia del COGNOME, esse non esistevano ancora; la difesa aveva segnalato come altrettanto ed ancor più manchevole doveva ritenersi la motivazione resa dalla Corte di appello sull’operazione “RAGIONE_SOCIALE“, anche in tal caso caratterizzata dalla omessa considerazione degli argomenti difensivi con i quali era stato segnalato, tra l’altro, che l’iter decisionale aveva coinvolto numerosi funzionari e che l’erogazione del finanziamento era stata subordinata al rilascio di una fideiussione personale dell’amministratore della società.
Con un secondo ricorso era stata dedotta la nullità della sentenza per indeterminatezza del capo di imputazione e conseguente violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., eccezione già sollevata sin dall’udienza preliminare e riproposta in tutti gli altri gradi, relativamente all’operazione “RAGIONE_SOCIALE” ed al finanziamento di liquidità di 290 mila euro per l’operazione “RAGIONE_SOCIALE“, trattandosi di fatti non compresi nell’accusa originaria e, per altro verso, stante la farraginosa formulazione del capo 1), che conteneva numerose condotte riferibili a più soggetti ma che all’COGNOME si contestava, segnatamente, tra altre condotte, il concorso nella formazione di un falso compromesso tra la RAGIONE_SOCIALE ed i signori COGNOME, senza quindi, alcun accenno all’operazione “RAGIONE_SOCIALE“, alla quale il PM aveva fatto riferimento solo in sede di requisitoria.
Con riguardo all’operazione “RAGIONE_SOCIALE“, la difesa aveva lamentato l’omessa risposta agli specifici rilievi contenuti nell’atto di gravame e, in definitiva il fatto che la sentenza era stata motivata per relationem senza, tuttavia, prendere in esame le censure difensive; in particolare, non sarebbe stata considerata la circostanza secondo cui la perizia del COGNOME, tecnico di fiducia dell’istituto bancario, era risultata coerente con quella prodotta da un teste del PM e, in ogni caso, asseverata dal RAGIONE_SOCIALE; la difesa aveva lamentato l’omessa risposta ai rilievi circa la estraneità dell’imputato alla valutazione peritale ed al fatto che la società mutuataria era una RAGIONE_SOCIALE . sottocapitalizzata e rappresentata da una amministratrice dell’Est Europa; che l’operazione era stata pertanto oggetto di massima attenzione oltre che, per questa ragione, di competenza della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; la difesa aveva ancora segnalato una serie di circostanze di fatto, a suo avviso direttamente incidenti sulla configurabilità del reato e, più in particolare, sulla posizione dell’COGNOME, su cui la Corte di appello non avrebbe motivato in alcun modo.
Analogamente, il ricorso aveva lamentato l’omessa risposta della Corte di appello ai rilievi difensivi che erano stati articolati con riferimento alla operazione
“RAGIONE_SOCIALE” ribadendo che si era trattato di un fido di liquidità, garantito da fideiussione personale dell’amministratore con il suo patrimonio, composto da due immobili in Viareggio.
Con sentenza del 21.3.2019, la VI Sezione di questa Corte aveva annullato con rinvio la sentenza impugnata per quanto concerne, in particolare, i fatti di truffa relativi alle due operazioni.
La sentenza rescindente aveva evidenziato la natura assertiva e lacunosa della motivazione che non aveva risposto alle numerose e specifiche censure difensive, né offerto una ricostruzione coerente e completa RAGIONE_SOCIALE complesse operazioni finanziarie in esame, in modo da sostenere con argomenti esaustivi e privi di vizi logici la decisione in punto di responsabilità del ricorrente.
Ritenuta la infondatezza dell’eccezione di nullità del capo di imputazione, aveva tuttavia fatto presente che “… la sentenza impugnata si limita genericamente a rinviare all’analitica disamina documentale ed alle risultanze captative, puntualmente richiamate dal Tribunale, senza farsi carico di riesaminarle alla luce RAGIONE_SOCIALE contestazioni difensive per fornire risposta alle specifiche censure articolate nei motivi di appello”; aveva giudicato “… carente la motivazione relativa all’operazione “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” nella misura in cui valuta complessivamente la sequenza degli atti – il falso preliminare, la stima dell’immobile redatta dall’architetto COGNOME, le Dia, che avrebbero dovuto autorizzare la realizzazione di un complesso immobiliare di 21 unità abitative, il documento attestante falsamente l’avvenuto finanziamento della società, ritenuta idonea a provare la fattibilità finanziaria dell’operazione ed il buon esito dell’affare e ad indurre in errore la banca, che erogò il mutuo di 3 milioni di euro, senza ricostruire il complesso iter istruttorio, articolatosi in due 11 fasi (per trasformazione della richiesta di mutuo fondiario in mutuo edilizio), senza raccordarlo alla diversa documentazione prodotta a sostegno RAGIONE_SOCIALE richieste ed alla documentazione interna alla BNL, prodotta dalla difesa, e, soprattutto, senza coordinare l’analisi documentale alle risultanze intercettative coeve ai singoli passaggi istruttori”. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
In particolare, i giudici di legittimità avevano sottolineato che “… l sentenza si limita ad esaminare i singoli punti, oggetto dei rilievi di questa Corte e della difesa, con argomentazioni stringate e assertive, finendo per offrire una disamina parziale, sommaria RAGIONE_SOCIALE complesse operazioni di finanziamento in oggetto, senza fornire congrua risposta alle censure dell’appellante in punto di efficacia causale degli elementi esaminati e di responsabilità dell’COGNOME a fronte della dedotta complessa catena di controlli interni e RAGIONE_SOCIALE diverse competenze degli organi interni all’istituto mutuante”.
Con riguardo alla operazione “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, la Corte aveva sostenuto che la sentenza di appello aveva “sbrigativamente” liquidato i rilievi avanzati sulla perizia redatta dall’architetto COGNOME senza esaminare le deduzioni difensive sul fatto che la stima dell’immobile era stata fondata “… sui valori medi dell’epoca dell’RAGIONE_SOCIALE, era stata ritenuta congrua dall’organo tecnico centrale e dalla RAGIONE_SOCIALE, che 18 marzo 2007 aveva deliberato l’erogazione del mutuo ed erogato la prima tranche, avendo a disposizione l’atto di acquisto, da cui risultava il prezzo pagato, e che la perizia era risultata in linea con la perizia di stima prodotta in giudizio dal COGNOME, teste dell’accusa, di cui si dà atto in sentenza, nonché che il COGNOME era stato assolto” e che lo stesso Tribunale aveva evidenziato che “… la perizia del COGNOME, redatta il 15 febbraio 2007, dava atto dello stato di abbandono dell’immobile, ne stimava il valore allo stato attuale ed il valore commerciale finale in base allo studio progettuale del geom. COGNOME e ad una valutazione di fattibilità astratta del progetto, che prevedeva la realizzazione di 21 unità abitative, ritenendo, comunque, indispensabile l’acquisizione del titolo autorizzativo e dei relativi elaborati progettuali (pag. 2 sentenza di primo grado)”; aveva quindi osservato che “… quest’ultima circostanza conferma la tesi difensiva circa l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE Dia al momento della redazione della perizia e la non incidenza RAGIONE_SOCIALE stesse sulla valutazione peritale, trascurata in sentenza” che nulla aveva detto sulla valutazione dell’immobile, in linea con quella dell’AVV_NOTAIO, risultante dalla perizia di stima, prodotta in dibattimento dal teste dell’accusa; soprattutto, si legge nella sentenza rescindente,”… nel fondare il giudizio di falsità della perizia sulla enorme divergenza di valore esistente tra il prezzo di acquisto dell’immobile e la stima effettuata dal perito, la Corte di appello non ha considerato che al momento di redazione della perizia l’atto di vendita non era stato ancora redatto (sarebbe stato stipulato il successivo 2 marzo 2007) né esisteva il falso contratto preliminare, esibito in dibattimento al COGNOME, promissario venditore, che lo aveva disconosciuto, recante la data del 28 febbraio 2007 e la somma di 1.400.000 euro (v. pag. 21 della sentenza di primo grado)”; né, per altro verso, “… la Corte di appello si è fatta carico … di esaminare l’operazione sin dalla fase iniziale di impostazione della pratica come mutuo fondiario, di esaminare la documentazione in atti e le conversazioni, indicate nella sentenza di primo grado, aventi ad oggetto la modifica della data del preliminare per giustificare la ritenuta decisività del ruolo del ricorrente ed il concorso nella falsificazione del valore dell’immobile, né ha considerato che il Tribunale ha assolto il COGNOME per mancanza di prova del suo coinvolgimento nella redazione della falsa dichiarazione di vendita del 28 febbraio 2007 e della consapevolezza del progetto truffaldino del COGNOME, avendo preso in considerazione solo lo studio progettuale, espressamente richiesto dal COGNOME al geom. COGNOME“. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
In definitiva, la S.C: aveva evidenziato che “… l’inattendibilità del valore indicato nella perizia dell’architetto COGNOME risulta quindi, giustificata in mod incongruo e senza spiegarne adeguatamente l’efficacia causale nell’induzione in errore dell’istituto mutuante a fronte della documentata valutazione di congruità, espressa dall’organo tecnico centrale dell’istituto, fondata sulla perizia di un proprio tecnico di fiducia, sulla ritenuta validità e fattibilità del progetto di massim e sul valore finale del bene ovvero su una valutazione più complessa, non parametrata al solo prezzo di acquisto dell’immobile, nel caso di specie fatiscente, ma rivalutato dall’intervento immobiliare” e che “… non risulta motivata la consapevolezza e l’influenza dell’COGNOME nella redazione della perizia di stima né data risposta alla dedotta assenza di rilievi da parte del RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE e di quest’ultima, che deliberò la concessione del mutuo su tale base valutativa, ritenuta congrua e rimasta inalterata anche in occasione del rilascio del nulla osta all’erogazione della prima tranche, dopo l’acquisizione dell’atto di acquisto e degli atti autorizzativi e nonostante le Dia, presentate nel marzo 2007, prevedessero la realizzazione di un numero di unità inferiore rispetto a quelle inizialmente indicate nel progetto”; e, ancora, “… non risulta data risposta alla circostanza, evidenziata dalla difesa, che l’erogazione della prima tranche avvenne dopo il trasferimento dell’COGNOME, quando il controllo sulle Dia e sull’effettività del finanziamento soci, risultato falso, competeva ad altri organi interni”.
5. Analogamente carente era stata giudicata la motivazione relativa al falso preliminare di vendita, la cui determinante incidenza causale nell’induzione in errore dell’istituto di credito per l’erogazione del mutuo era stata affermata, ma non giustificata, specie a fronte dell’obiezione difensiva sull’irrilevanza del contratto ai fini della concessione del finanziamento; secondo la RAGIONE_SOCIALE altrettanto “… trascurata è … la circostanza, indicata dalla difesa, che il geom. COGNOME d RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma appose il visto di congruità sulla perizia dell’architetto COGNOME in data 27 febbraio 2007 senza disporre di alcun contratto preliminare, come confermato dallo stesso COGNOME al ricorrente (“COGNOME non ha compromessi”) nella conversazione del giorno successivo, riportata nella sentenza di primo grado”.
La Corte ha giudicato ancora “… insufficiente, a fronte RAGIONE_SOCIALE censure difensive, … il rilievo attribuito alla circostanza che fosse stato l’Imbrian suggerire che la pratica fosse presentata da terzi, estranei alla società, in modo da ridurre il rischio di emersione del collegamento tra la società proponente ed il COGNOME, ritenuta dimostrativa della consapevolezza del ricorrente della natura truffaldina dell’operazione e dell’elevata rischiosità della stessa” poiché”… la difesa
ha documentato che la pratica era considerata di massima attenzione, in quanto era circostanza nota ai vertici dell’istituto che la proposta di mutuo provenisse da una RAGIONE_SOCIALE, priva di dati di bilancio e di mezzi finanziari, essendovene espressa menzione nella delibera di mutuo dell’8 marzo 14 2007, tant’è che l’erogazione della prima tranche era stata subordinata ad un aumento di capitale, cosicché il ricorrente non aveva indotto in errore gli organi centrali né sviato la decisione, ma la sentenza nulla dice in proposito per giustificare la ritenuta centralità del ruolo del ricorrente e l’incidenza causale della presentazione della pratica ad opera di promotori finanziari, noti e di fiducia della RAGIONE_SOCIALE“.
Parimenti “lacunosa” era stata considerata la risposta fornita in merito al prefinanziamento “… essendosi la Corte di appello limitata a sostenere che l’importo in questione risulta per tabulas quale anticipazione in favore della società mutuataria per sostenere le spese di conversione della pratica di mutuo fondiario in edilizio ed a ritenere irrilevante il diverso codice attribuito all’operazion identificativo, secondo la difesa, di un fido in conto corrente speciale, sganciato dalla concessione del mutuo ed erogato il 2 marzo 2007, prima dell’adozione della delibera di mutuo in data 8 marzo 2007” in quanto “… il generico rinvio alla documentazione in atti e la mancata disamina di quella prodotta dalla difesa del ricorrente rende assertiva l’affermazione della Corte di appello e non chiarisce l’incidenza causale di tale operazione nell’induzione in errore dell’istituto mutuante, non essendo a tal fine sufficiente il mero e generico riferimento alla tempistica del prefinanziamento senza collegarla o alla imminente stipula dell’atto di vendita o alle coeve conversazioni intercettate”.
I giudici della fase rescindente hanno ritenuto “… ancor più lacunosa … la motivazione relativa all’operazione RAGIONE_SOCIALE, in quanto la Corte di appello si limita ad affermare che l’operazione fu condotta con modalità analoghe alla precedente, nello stesso arco temporale e finalizzata a far confluire risorse finanziarie, attraverso detta società, alla RAGIONE_SOCIALE, ricavando dal ruolo di consigliere e di supervisore dell’istruttoria RAGIONE_SOCIALE pratiche la responsabilità dell’COGNOME, la cui consapevolezza del falso preliminare di acquisto dell’RAGIONE_SOCIALE viene logicamente dedotta dalla condotta complessiva dello stesso e dal ruolo centrale svolto nell’operazione RAGIONE_SOCIALE, ritenendosi insostenibile, anche alla luce dei rapporti amicali e dei vantaggi ottenuti dal COGNOME, che questi non lo avesse coinvolto anche in detta operazione”.
In tal modo, si legge nella sentenza di annullamento, “… la motivazione è apodittica ed apparente, in quanto fa derivare il dolo dal ruolo determinante svolto dal ricorrente nell’operazione precedentemente esaminata né giustifica adeguatamente la connessione tra le due operazioni” e “… non risponde alle
specifiche censure difensive in ordine alla natura del contratto-finanziamento di liquidità e non mutuo fondiario- e, soprattutto, in ordine alla circostanza che il finanziamento era garantito da fideiussione personale dell’amministratore unico COGNOME NOME, come provato dal documento proveniente dalla stessa BNL, prodotto in giudizio dal PM ed attestante che l’istituto stava valutando l’avvio di una procedura esecutiva nei confronti degli eredi del fideiussore COGNOME“; quanto, poi, al rilievo attribuito al falso preliminare di compravendita dell’RAGIONE_SOCIALE, fondato sulla conversazione intercorsa tra il COGNOME e il suo legale, la sentenza di annullamento aveva ritenuto che essa “… se può dimostrare che il ricorrente fosse a conoscenza del progetto truffaldino del COGNOME per ottenere un finanziamento, non chiarisce la rilevanza causale del falso preliminare rispetto ad un’operazione di mero finanziamento di liquidità e non di mutuo fondiario, nella quale la garanzia per l’istituto di credito è costituita dalla fideiussione personale del richiedente e non dal valore dell’immobile”; aveva ritenuto “… evidente il mancato esame della documentazione in atti e degli elementi dalla stessa ricavabili” e “… mancante … anche una logica e adeguata spiegazione della ritenuta incidenza del falso preliminare nell’induzione in errore dell’istituto di credito nell’operazione di finanziamento in esame, coinvolgente anch’essa altri organi interni, né risulta congruamente motivato il profilo del danno subito dall’istituto di credito a fronte della garanzia prestata e non attivata”.
La RAGIONE_SOCIALE aveva perciò concluso nel senso che “… la mancata analisi documentale, la rapida disamina dei rilievi difensivi e soprattutto, la frammentaria ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicende rendono oltremodo carente ed incompleta la valutazione RAGIONE_SOCIALE complesse operazioni finanziarie esaminate e rendono incongruo il percorso giustificativo della decisione, specie in ordine al ruolo decisivo del ricorrente, affermato, ma non ancorato a precise risultanze processuali di natura documentale, intercettativa e dichiarativa”.
7. La Corte di appello di Firenze, decidendo nuovamente in sede di rinvio, ha infine assolto l’COGNOME per entrambi gli episodi sorreggendo la propria decisione con una motivazione che, rileva il collegio, ha tenuto conto dei rilievi operati dalla sentenza rescindente evadendo le censure difensive in precedenza trascurate e che ha stavolta valutato in termini congrui e, per altro verso, non censurabili in questa sede.
In particolare, con riguardo alla operazione “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, i giudici fiorentini hanno evidenziato (cfr., pag. 26 della sentenza) che la perizia dell’architetto COGNOME, tecnico di fiducia della banca ed assolto dal medesimo addebito ascrittogli in concorso con l’COGNOME, era stata redatta il 15.2.2007 e, dunque, antecedentemente alle DIA e, soprattutto, al confezionamento del falso
preliminare di compravendita di cui, infatti, la perizia non aveva potuto tener conto.
Per altro verso, hanno fatto presente che la perizia redatta dal COGNOME era stata giudicata congrua dal revisore interno alla banca, il geometra COGNOME, di cui ha riportato le dichiarazioni rese di fronte al Tribunale di Lucca in ordine ai compiti dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE (“… effettua un controllo di congruità sulla relazione urbanistica e sui dati che vengono riportati nei costi e nei valori indicati dal tecnico di fiduci sulle perizie …”).
La Corte ha puntualmente osservato che il valore dell’immobile quale stimato dall’architetto COGNOME era sostanzialmente coerente con le risultanze della valutazione depositata dal rag. COGNOME all’udienza del 11.6.2011 e redatta dall’ing. COGNOME, quest’ultima leggermente inferiore ma nei limiti del mutuo e della garanzia laddove il fatto che fossero indicate 21 unità abitative invece che 14 non era un dato rilevante perché la valutazione era stata operata al mq. aggiungendo che, in ogni caso, era stato il Comune di Lucca ad autorizzare la realizzazione di 14 unità abitative e 800 mq. in luogo di 1.200, ma con provvedimenti successivi alla erogazione del mutuo.
In definitiva, ha chiarito che la perizia dell’architetto COGNOME non soltanto non era stata condizionata, nelle sue valutazioni, dal numero di unità abitative e dalle DIA ma che, in conclusione, non aveva formulato una valutazione “falsa” o “ingannatoria” nei confronti di BNL; a tal proposito, ed in particolare, ha sottolineato che il (falso) preliminare non era stato oggetto di valutazione dall’architetto COGNOME ma nemmeno dal COGNOME, come dimostrato dalle intercettazioni (cfr., pag. 28 della sentenza).
È vero, come evidenziato dalla parte civile nel ricorso, che la sentenza qui impugnata ha di volta in volta messo in dubbio ovvero dato per assodato che l’COGNOME fosse consapevole della falsità del preliminare ma, con argomentazione che non è stata oggetto di puntuale e specifica confutazione sul piano logico, ha sottolineato che il dato rilevante, ai fini della configurabilità del delitto in esame era quello per cui l’esistenza di quel contratto non aveva avuto alcun riflesso nella istruttoria per la erogazione del mutuo che, data la fatiscenza del manufatto, era stato trasformato da fondiario a edilizio dovendosi perciò tener conto non soltanto del valore dell’immobile al momento del suo acquisto (e di cui i funzionari COGNOME e COGNOME, che avevano sottoscritto il mutuo, erano perfettamente consapevoli) ma, anche, di quello che sarebbe stato all’esito degli interventi di ristrutturazione (cfr., ivi, ancora, pag. 28).
È anche vero, come rilevato dalla parte civile, che la sentenza ha dato conto della esistenza di rapporti amicali e, anche, di natura economica, dell’COGNOME con il COGNOME e del fatto che l’imputato avesse potuto avere un “occhio di riguardo” per
la pratica di mutuo ma ha insistito, in termini che, ancora una volta, non trovano una reale confutazione nel ricorso, sulla mancanza di alcuna condotta dell’COGNOME dotata di reale efficienza causale nella sua erogazione (cfr., ivi, pag. 29) che era intervenuta non soltanto dopo che l’imputato era stato ormai sostituito ma, comunque, dopo ed all’esito di tutti i passaggi necessari alla luce della organizzazione interna dell’istituto di credito.
Quanto ai 290.000 euro anticipati il 2.3.2007, la Corte ha spiegato che essi erano stati restituiti non appena erogata la prima tranche del mutuo trattandosi perciò”… di finanziamento restituito che non ha quindi provocato alcun nocumento alla banca” (cfr., ivi).
E, ancora, sotto il profilo della insussistenza di una attività decettiva riconducibile all’imputato, i giudici della fase rescissoria hanno evidenziato che nemmeno la circostanza di non far comparire personalmente il COGNOME, al fine di non farlo apparire troppo esposto nei confronti della BNL, era circostanza che aveva potuto avere una reale efficacia causale, in quanto la stessa richiesta di mutuo aveva dato conto che la RAGIONE_SOCIALE era una RAGIONE_SOCIALEco (e, perciò, era sprovvista di bilanci antecedenti da cui poter acquisire elementi di valutazione) e che, pertanto, la operazione era stata giudicata “alquanto rischiosa” tanto che, per questa ragione era stata subordinata, dall’istituto di credito, al consolidamento della ipoteca ed all’apporto di mezzi freschi da parte dei soci sotto forma di aumenti di capitale (cfr., pag. 30).
Quanto alla operazione “RAGIONE_SOCIALE“, la Corte di appello ha fatto presente che si era trattato di un finanziamento deliberato il 14.2.2007 con istruttoria della pratica demandata in capo ad COGNOME e COGNOME e con funzionario deliberante indicato nell’COGNOME al quale si era rimproverato il fatto di essere consapevole che la richiesta era stata sostenuta con documentazione falsa (concernente l’esistenza di un terreno agricolo che era stato fatto risultare come edificabile e la acquisizione di un RAGIONE_SOCIALE in Camaiore sulla base di un preliminare falso).
Ha sottolineato che l’COGNOME aveva segnalato la massima attenzione e che la scadenza era “fissa” (“tassativamente secca”); non ha trascurato di prendere in esame la telefonata tra il COGNOME e AVV_NOTAIO, nel corso della quale i due avevano nominato tale “NOME“, sostenendo, tuttavia, con argomentazione non manifestamente illogica o contraddittoria con il tenore del dato istruttorio, che essa non fosse indicativa, con certezza, della conoscenza della falsità del preliminare da parte di costui.
In ogni caso, dando rilievo all’elemento invece in precedenza trascurato (in termini censurati dalla sentenza rescindente), ha sottolineato la circostanza
secondo cui il prestito era inoltre garantito da una fideiussione personale dell’amministratore del RAGIONE_SOCIALE con i propri immobili.
Per altro verso, i giudici fiorentini hanno ritenuto non provato che l’COGNOME – pur addentro alle cose del COGNOME – fosse consapevole della architettura criminosa messa in atto da quest’ultimo e celata dietro il finanziamento che non vi è prova che egli abbia concesso ma non doveva concedere.
Né, hanno spiegato, l’operazione può ritenersi collegata con quella “RAGIONE_SOCIALE” e con la necessità di rifinanziamento di quest’ultima come richiesto dalla BNL poiché il finanziamento a RAGIONE_SOCIALE era stato accordato il 15.2.2007 mentre soltanto con delibera dell’8.3.2007 la banca aveva chiesto a RAGIONE_SOCIALE la immissione di capitale fresco.
Residuerebbe, dunque, secondo la Corte di appello, la falsità della finalizzazione del finanziamento in quanto (per l’appunto falsamente) funzionale all’acquisto dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma, hanno sostenuto i giudici fiorentini, che di ciò fosse consapevole l’COGNOME non vi è prova non potendosi ritenere che dalle frequentazioni tra costui ed il COGNOME dovesse derivare automaticamente la conoscenza, da parte dell’imputato, di tutte le attività di quest’ultimo.
8. In definitiva, la Corte di appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, ha preso in esame le doglianze difensive la cui omessa valutazione aveva portato all’annullamento della precedente sentenza pervenendo, così ad un esito assolutorio sulla base di un percorso argomentativo con cui il ricorso della parte civile, invero, non si confronta in maniera adeguata.
Il ricorso, infatti, finisce per riproporre le argomentazioni e la motivazione che aveva sorretto la decisione del Tribunale e le considerazioni svolte dalla sentenza di annullamento che aveva avuto ad oggetto la prima sentenza resa dalla Corte fiorentina.
Omette, invece, ogni confronto con la sentenza di annullamento resa in data 21.3.2019, di cui si è dato ampiamente conto in precedenza ed alla quale la sentenza qui impugnata si è invece conformata colmando le lacune evidenziate in quella annullata e procedendo ad una nuova valutazione sulla scorta di quanto indebitamente trascurato.
Si è più volte ribadito, d’altra parte, che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un’autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze
processuali (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 2 – , n. 45863 del 24/09/2019, COGNOME, Rv. 277999 – 01; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, COGNOME, Rv. 254830 – 01).
Nel caso in esame, la sentenza rescindente non si era limitata ad evidenziare la mancata considerazione di elementi decisivi ma, come si è dato conto, ne aveva anche segnalato la portata (con particolare riguardo alla rilevanza causale del falso preliminare nella vicenda “RAGIONE_SOCIALE” ovvero alla fideiussione personale rilasciata dall’amministratore unico titolare di immobili nella vicenda “RAGIONE_SOCIALE“), in tal modo tracciando il percorso logico che la Corte di appello ha correttamente seguito pervenendo alle sia pure proprie ed autonome determinazioni in termini che risultano, ad un tempo, coerenti con le direttive ricevute, immuni da vizi di manifesta illogicità e, comunque, oggetto di censure aspecifiche.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 19.9.2023