Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 551 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 551 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a MONZA il 05/11/1990
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
E presente l’avvocato COGNOME del foro di MONZA in difesa di COGNOME NOME COGNOME il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 6.12.2023 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 18 gennaio 2022 con cui il Tribunale di Monza aveva ritenuto COGNOME NOME NOME colpevole del reato di cui agli artt. 113, 589 bis, commi 1 e 2 ed ultimo comma, cod.pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod.pen. ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in anni uno di reclusione.
Sulla base delle sentenze di merito il fatto oggetto del procedimento può essere così ricostruito:
in data 6 ottobre 2019 l’odierno imputato, a bordo della propria autovettura Alfa Romeo 147, unitamente a Longo COGNOME, percorreva via Sicilia con direzione di marcia da Monza a Concorezzo allorché veniva sorpassato dall’autovettura Nissan Micra condotta da NOME. Durante la manovra di rientro dopo il sorpasso, il lato posteriore destro della Nissan veniva a contatto con lo spigolo sinistro dell’Alfa Romeo; a seguito dell’urto il Seria, dapprima si fermava lungo il margine della strada ma, non appena raggiunto dall’Alfa Romeo, ripartiva e proseguendo si immetteva lungo la SP 13 svoltando a destra nel tratto INDIRIZZO con direzione Brugherio.
A quel punto lo COGNOME si poneva all’inseguimento della Nissan raggiungendola e bloccandola sul rettilineo di INDIRIZZO quindi, sceso dall’auto insieme al passeggero COGNOME, chiedeva al Seria di uscire a sua volta dalla macchina. Questi prima restava fermo, poi ripartiva in retromarcia.
COGNOME e COGNOME risalivano quindi in auto e lo COGNOME, dopo aver eseguito un’inversione di marcia, si portava sulla corsia di sinistra e fermava l’Alfa Romeo di fronte alla Nissan Micra, assumendo in tal modo una posizione opposta rispetto a quella del senso di marcia della corsia occupata su INDIRIZZOdopo di che tutti e tre scendevano dai mezzi.
Mentre i veicoli erano fermi e gli occupanti si trovavano sulla strada, sopraggiungeva l’auto Ylkswagen Polo condotta da COGNOME NOME su cui viaggiava Tremolada NOME, che procedeva con direzione da Concorezzo verso Brugherio la quale, giunta in prossimità delle vetture, dapprima sfiorava la Nissan Micra e poi collideva con la Alfa 147 travolgendo Seria Antonio che decedeva sul posto a causa delle gravissime lesioni riportate.
2.1. Il Tribunale, sulla scorta delle testimonianze rese, della consulenza cinematica e di quella autoptica, ha ritenuto che la condotta gravemente colposa di COGNOME non avesse escluso la responsabilità dello COGNOME ed il nesso di
causalità tra la sua condotta e l’evento mortale in quanto l’odierno imputato, violando ogni regola di prudenza, aveva parcheggiato contromano ed aveva obbligato la vittima a parcheggiare sulla corsia la propria autovettura in orario notturno, così da creare l’ostacolo che aveva reso inevitabile l’impatto dell’auto del COGNOME contro l’autovettura Nissan e poi contro il Seria.
2.2. Il giudice d’appello ha confermato tale impostazione, ritenendo che la condotta colposa del COGNOME non abbia interrotto il nesso di causalità tra la condotta quantomeno colposa di COGNOME e l’evento mortale ai danni del Seria. Tuttavia, pur in assenza di motivo di appello e di richiesta difensiva, ha riconosciuto d’ufficio la circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod.pen. fondata sul concorso di colpa del COGNOME.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo.
Con detto motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione.
Si premette che l’autorità giudicante era chiamata a stabilire se le due condotte contestate allo Scollo (una commissiva, consistente nel posizionamento dell’auto contromano sul margine della carreggiata e l’altra omissiva, consistente nel mancato posizionamento del triangolo) avessero concorso a determinare l’evento mortale.
Le emergenze istruttorie, ed in particolare la testimonianza resa dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, COGNOME hanno evidenziato che il posizionamento dell’auto dello Scollo contromano, per quanto contraria ai dettami del codice della strada, non era stata in alcun modo determinante il sinistro mortale ed inoltre che non vi erano elementi da cui Ide.u.Lfel.tiquaigdawnegmcp – zii escludere l’apposizione del triangolo ad opera dello Scollo.
Si aggiunge inoltre che il Collegio ha fondato la colpevolezza dell’imputato sulla mancanza di cautele, pur ritenendo contraddittoriamente che l’apposizione del triangolo non avrebbe comunque attenuato la colpevolezza del prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é inammissibile.
Va premesso che l’editto accusatorio ha ipotizzato la penale responsabilità di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 589 bis cod.pen. commi 1 e 2, in cooperazione colposa con COGNOME NOME per avere cagionato per colpa la morte di NOME, laddove la condotta ascritta allo COGNOME costituisce l’antecedente k4:e. della condotta successivamente posta in essere dal COGNOME.
E’ incontroverso che l’investimento del Seria da parte dell’autovettura condotta dal COGNOME é avvenuto allorché lo stesso si trovava a piedi sulla carreggiata in quanto, dopo aver urtato l’auto dello COGNOME nell’effettuare un sorpasso, non si era fermato ed era stato da questi inseguito fino ad essere bloccato dalla sua autovettura e costretto a scendere.
La sentenza impugnata, nel confermare sostanzialmente l’impianto logico motivatorio della sentenza di primo grado, ha ritenuto che la condotta colposa del COGNOME non valesse comunque ad escludere la responsabilità dello COGNOME ed il nesso di causalità tra la sua condotta e l’evento mortale. In altri termini, dal ricostruzione dei fatti, come compendiata nelle sentenze di merito, si evince che lo COGNOME, nel porsi contromano frontalmente alla Nissan Micra, ha creato un ostacolo sulla strada, peraltro in alcun modo necessitato, nella consapevolezza che altri soggetti potesse provenire.
Ciò premesso, la censura proposta con l’odierno ricorso reitera quasi pedissequamente il motivo di appello senza alcun confronto critico con le risposte fornite dai giudici del gravame.
A riguardo non può pertanto che ribadirsi quanto già più volte chiarito da parte di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838).
Nella specie l’impianto argomentativo della sentenza impugnata appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo dell razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini d contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede d legittimità.
La Corte di merito ha in primo luogo evidenziato che dalla deposizione del consulente tecnico COGNOME dalle dichiarazioni spontanee rese dal COGNOME e dalla misurazione della larghezza delle due corsie di marcia nonché della larghezza delle due auto, risulta che la Alfa Romeo di Scollo e la Nissan Micra del Seria non si trovavano all’estremo margine della carreggiata, come sostenuto dalla difesa,
ma invece ostruivano la corsia di destra della carreggiata, ben oltre la parte centrale e mediana, come peraltro risulta dalle immagini raccolte nel fascicolo fotografico a cura dei Carabinieri. Tale situazione era peraltro la conseguenza dello scopo perseguito dall’imputato con la manovra effettuata, ovvero di ostruire il passaggio alla Nissan Micra di fatto bloccandola.
La sentenza puntualizza che l’addebito colposo mosso all’imputato si fonda sull’elemento centrale che il Seria si trovò fuori dal veicolo a piedi, non già seguito di uno scontro o di un evento produttivo di danno, ma in ragione della intimazione dello Scollo che si pose contromano contro la sua vettura in modo che non potesse allontanarsi concludendo che se tale concreta situazione non si fosse realizzata, l’investimento letale del pedone non avrebbe avuto luogo.
Quanto alla apposizione del c.d. triangolo, la sentenza impugnata ha chiarito che dalla risultanze istruttorie (segnatamente dalla testimonianza dell’operante di P.G. COGNOME), deve escludersi che lo stesso sia stato collocato prima del sinistro, rilevando inoltre che tale circostanza, anche ove provata, non escluderebbe né attenuerebbe la responsabilità dell’imputato ma anzi l’aggraverebbe qualificando la sua colpa quale colpa cosciente, in quanto costituirebbe il riconoscimento di una situazione di elevato pericolo cui avrebbe dato origine proprio con l’ingombro della strada.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.