Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23140 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23140 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
• udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sente di cui in epigrafe deducendo illogicità della motivazione laddove la sentenza r disce la sussistenza del nesso di causalità tra l’incidente stradale e la mor persona offesa e ritiene provato che la stessa avesse assunto l’eparina do dimissioni dall’ospedale o, in ogni caso, che tale circostanza sia ininfluente.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
In data 2 maggio 2024 è stata depositata memoria a firma dell’AVV_NOTAIO nell’interesse del ricorrente, che ha insistito per l’ammissibilità del chiedendo la rimessione alla sezione ordinaria competente.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto asserti
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di leg perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e dis con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da n saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugn sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul c nuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, R 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ric per cassazione)
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazio della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in pun diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno ricordato che risulta provato, at verso l’escussione dei familiari che la persona offesa, che la stessa aveva stato prima e poi praticato le iniezioni di eparina, evidenziando – nel solco richiamata giurisprudenza sul punto (cfr. ex multis Sez. 4, n. 25560 del 02/05/2017, Schiavone, Rv. 269976 – 01) – che in ogni caso anche un’eventuale mancata assunzione della terapia non sarebbe valsa ad interrompere il nesso causalità tra l’incidente e l’evento morte.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. p non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammiss bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte rico
26704/2023 GLYPH R.G. al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am mende.
Così deciso il 29/05/2024