Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3338 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3338 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GROTTAGLIE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Taranto.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Lecce -sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 7 gennaio 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 14 marzo 2023 di condanna di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 589 bis cod. pen. in danno di NOME COGNOME (commesso in San Giorgio Ionico nella notte tra il 23 e il 24 giugno 2017) alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.
Il processo ha ad oggetto un incidente stradale ricostruito nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. Alla data su indicata, COGNOME, a bordo dell’autovettura Fiat Doblò , stava percorren do INDIRIZZO in direzione Carosino, quando, avvicinandosi alla intersezione con la INDIRIZZO alla velocità di 10 km/h e iniziando a effettuare manovra di svolta a sinistra per immettersi in tale ultima via, aveva invaso la opposta corsia di marcia sulla quale viaggiava NOME COGNOME a bordo di un motociclo; COGNOME, deviando a destra nel tentativo di evitare la collisione, aveva, comunque, impattato contro l’autovettura di COGNOME e, a seguito dell’urto , era caduto al suolo sul fianco destro unitamente alla moto; quest ‘ultima era andata a collidere contro il palo della pubblica illuminazione e contro l’armadio Enel ivi presente : il serbatoio del motociclo aveva, così, riversato al suolo il carburante determinando l’insorgere delle fiamme che avevano avvolto sia il mezzo, sia lo stesse COGNOME, determinandone la morte.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputat o, a mezzo del difensore, formulando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione anche sub specie del travisamento della prova . Secondo il difensore, la Corte nell’aderire alle conclusioni del perito secondo cui la moto aveva impattato sull’autovettura quando quest’ultima era in fase di svolta, non aveva tenuto conto di alcune importanti risultanze istruttorie. In particolare il ricorrente ricorda:
che i danni riportati dall’autoveicolo avevano interessato la fiancata sinistra e non anche la parte frontale;
che era assente sulla sede stradale la linea di mezzeria e che, dunque, le due corsie di marcia non erano delimitate;
che il teste COGNOME, procedente a bordo della sua moto dietro al motociclo condotto dalla vittima, aveva riferito c he quest’ultim a, a sua stima, teneva un’andatura di circa 70 -80 km/h e che anche il perito aveva ammesso come la sua
stima, pari a 50-55 km/h, fosse solo orientativa; lo stesso teste non si era detto certo che l’imputato avesse superato la linea di mezzeria .
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 589 bis e 41 cod. pen. Il difensore contesta l’assunto della Corte per cui lo sversamento del carburante che aveva determinato la combustione del motociclo non fosse stato un evento eccezionale, idoneo ad escludere il nesso di causalità ai sensi dell’art. 41 comma 2 cod. pen . Ricorda che in tema di omicidio stradale l’accertata violazione da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può, di per sé, far presumere l’esistenza del nesso casuale tra tale violazione e l’evento dannoso : nel caso di specie, anche ad ammettere, una condotta colposa dell’imputato, la stessa era stata irrilevante nella determinazione dell’evento morte, verificatosi a causa dell’incendio provocato dalla fuoriuscita di carburante dal serbatoio della motocicletta del COGNOME, non dotato dell’interruttore inerziale. La mancanza del sistema di sicurezza del serbatoio doveva, dunque, essere ritenuta come serie casuale autonoma dotata di forza propria nella determinazione dell’evento. La condotta dell’imputato , di contro, era stata solo mera occasione, perché il rischio che la regola cautelare violata tendeva ad evitare era appartenente ad un’area diversa da quella in cui l’evento si è concretizzato. Sebbene si possa in generale sostenere che il rispetto della regola di dare la precedenza e di non costituire intralcio all’altrui circolazione riduca il rischio di impattare un altro veicolo che provenga in senso contrario, ciò nondimeno è possibile che le circostanze concrete neghino rilevanza, come nel caso in esame, alla condotta alternativa corretta.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il difensore osserva che la Corte ha determinato la pena in maniera significativamente superiore rispetto al minimo edittale senza adottare adeguata motivazione al riguardo.
Il Procuratore Generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell’imputato, in data 13 gennaio 2026, ha depositato, oltre il termine di cinque giorni prima dell’udienza, una memoria con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere, nel complesso, rigettato.
Il primo motivo, con cui il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione, anche sub specie del travisamento della prova, in ordine alla ricostruzione del sinistro e ne revoca in dubbio l’aderenza rispetto alle emergenze processuali , è manifestamente infondato.
Premessa necessaria è che sono estranei alla natura del sindacato di legittimità l’apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa ( ex plurimis Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482).
Da tale principio discende, quindi, che la ricostruzione di un incidente nella sua dinamica è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione.
2.1. La motivazione della sentenza impugnata sfugge alle censure articolate dal ricorrente.
La Corte di Appello, dopo aver disposto perizia, ha aderito alle conclusioni del perito, il quale ( sulla base dell’esame dei danni subiti dal veicolo condotto dall’imputato e dal palo di illuminazione; delle caratteristiche dei luoghi e in particolare della conformazione della intersezione ove è avvenuta la collisione tra i mezzi e della possibile traiettoria della moto dopo lo scontro con l’auto e prima dell’impatto con il palo ; della velocità stimata dei mezzi al momento della collisione) aveva ritenut o che l’impatto si fosse verificato quando l’autovettura era in fase avanzata di manovra di svolta a sinistra, pressochè interamente all’interno della opposta corsia di marcia con l’asse fortemente inclinato a sinistra
Indi, tenuto conto dei dati relativi alla velocità dei mezzi ( 50/55 km/h quella del motociclo e 3 /21 km/h quella dell’autovettura) e della possibilità di avvistamento reciproco superiore a 150 metri, la Corte ha concluso che l’incidente si fosse verificato a causa della violazione da parte dell’imputato delle norme di cautela, ovvero a causa della mancata concessione da parte di COGNOME, nell’atto di svoltare a sin istra, della precedenza al veicolo proveniente dal lato opposto e della occupazione della corsia di marcia opposta.
I rilievi che il ricorrente propone in questa sede sono la mera reiterazione di quelli già formulati in sede di impugnazione, con cui la Corte di appello si è confrontata in manera adeguata, sviluppando argomenti aderenti agli apporti tecnici del perito e coerenti con i dati di fatto esposti. In particolare, al rilievo
con cui si era messo in evidenza che l’auto aveva riportato danni sulla parte anterolaterale sinistra, a dimostrazione del fatto che la manovra di svolta a sinistra da parte dell’imputato non era ancora iniziata, la Corte ha replicato che la allocazione dei danni si spiegava con la forza tangenziale impressa sullo spigolo anteriore sinistro: se l’urto si fosse verificato come indicato nei motivi di appello , i due veicoli si sarebbero trovati su traiettorie opposte e quindi la forza d’urto non avrebbe mai potuto avere una inclinazione come quella rilevata e avrebbe determinato una compressione del parafango con componente longitudinale della deformazione, nel caso di specie assente. Al rilievo per cui la velocità di marcia del motociclo era stata sottostimata anche alla luce delle dichiarazioni del testimone oculare COGNOME, la Corte ha replicato che il calcolo, coerente con ‘l’andatura normale’ descritta dal teste oculare COGNOME, era stato effettuato dal perito applicando il principio della conservazione della quantità di moto e che il testimone oculare COGNOME, il quale aveva indicato la velocità del mezzo condotto dalla vittima in 60/70 km/h, aveva ammesso egli stesso che la sua era una valutazione necessariamente approssimativa.
Inammissibile in quanto generica e, comunque, manifestamente infondata è anche la censura di travisamento della prova. Premesso che tale vizio consiste non già nell’errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla sua assunzione e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio e che al giudice di legittimità è consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto -e dunque di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito -, bensì solo di verificare che quest’ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18/06/2009, Rv 244623; Sez.5. n. 39048 del 25/09/2007, Rv 238215), nel caso in esame il ricorrente, lungi dal proporre difformità tra il contenuto della prova e il risultato di questa dato in sentenza, attraverso la diversa lettura delle prove assunte nel giudizio di primo grado, mira a sollecitare il sindacato del giudice di legittimità sul compendio probatorio, sindacato che è precluso in presenza di una motivazione adeguata e congrua.
3.Il secondo motivo, incentrato sulla ritenuta sussistenza del nesso di causalità fra la condotta colposa dell’imputato e l’evento , è infondato.
La Corte, nell’individuare la condotta colposa del ricorrente quale causa dell’evento morte e nell’escludere che tale evento fosse da ricondurre ad eventi
eccezionali, ha adottato un percorso argomentativo esente da censure e conforme agli insegnamenti della Suprema Corte in tema di accertamento del nesso di causalità.
Secondo la teoria della causalità “umana”, per l’imputazione oggettiva dell’evento sono necessari due elementi, uno positivo e uno negativo: quello positivo è che l’uomo con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato; il negativo è che il risultato non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali. Soltanto quando concorrono queste due condizioni l’uomo può considerarsi autore dell’evento.
Quanto all’elemento positivo, in tema dii delitti colposi, per stabilire la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto attivo e l’evento, occorre verificare la sussistenza non solo della causalità della condotta (ossia la dipendenza dell’evento dalla condotta), ma altresì la sussistenza della causalità della colpa, intesa come introduzione da parte del soggetto agente del fattore di rischio poi concretizzatosi con l’evento, posta in essere attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio (Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016, Rv. 266645). Non ogni evento verificatosi può essere ricondotto alla condotta colposa del soggetto agente, ma solo quello che sia collegato causalmente alla violazione della specifica regola cautelare (Sez. 4. n. 40050 del 29/03/2018, Rv. 273870). Il giudice, dunque, non può limitarsi ad accertate il nesso di casualità materiale tra condotta ed evento dato, ma deve anche accertare quale sia il rischio che la norma cautelare violata è intesa a scongiurare, o, in altri termini, se la regola cautelare violata era volta a scongiurare un evento del tipo di quello verificatosi ed ancora se il rispetto della regola cautelare, ovvero il comportamento alternativo lecito, sarebbe valso ad evitare l’evento con un giudizio di alta probabilità logica (c.d. giudizio controfattuale) secondo il dictum delle Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261105 e delle Sezioni Unite n. 30328 del 10/07/2002, Rv. 222138.
In aderenza a tale principio, la Corte ha osservato che la regola cautelare violata dal ricorrente, nel caso di specie, era volta ad evitare proprio la collisione con i mezzi provenienti dal senso di marcia opposto e che, dunque, l’evento verificatosi era la concretizzazione del rischio che la regola violata mirava a scongiurare (pag.14).
Quanto all’elemento negativo, su cui si incentrano le osservazioni ricorrente, si è osservato che, perché possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità, si deve trattare di un percorso causale sia pure ricollegato all’azione (od omissione) dell’agente, ma di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale (Sez. 4, n. 26020 del 29/04/2009, Rv. 243933). Nello
stesso senso si è precisato che “ai fini dell’apprezzamento dell’eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l’evento, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche all’ipotesi di un processo non completamente avulso dall’antecedente e tuttavia sufficiente a determinare l’evento” (Sez. 4, n. 10626 del 19.2.2013, Rv. 256391; da ultimo Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Rv. 286013).
La Corte di appello ha osservato che la condotta dell’imputato aveva rappresentato un antecedente causale dell’evento e che lo sversamento della benzina e il conseguente incendio del motociclo non avevano interrotto il nesso di causalità , in quanto era stato proprio l’impatto tra il veicolo condotto dall’imputato e la moto della vittima a determinare lo schianto di tale ultimo mezzo con il palo della illuminazione e la rottura del serbatorio, senza che fosse emersa alcuna anomalia dell ‘ interruttore inerziale (pag.16).
A fronte di tale percorso argomentativo il ricorrente, da un lato, in maniera solo avversativa, ribadisce il carattere eccezionale dello sversamento del carburante e, dall’altro, ipotizza un difetto del serbatoio, senza indicare alcun elemento di riscontro e senza ancorare tale affermazione ad un alcun dato probatorio concreto.
Il terzo motivo, con cui si censura il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. Al riguardo è sufficiente osservare che al corrispondente motivo di appello la Corte ha replicato (pag. 18) che la pena era stata già determinata nel minimo edittale e anche ridotta di un terzo per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso in Roma il 14 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME