Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 76 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 76 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PETRELLA TIFERNINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19 novembre 2020 il Tribunale di Campobasso aveva ritenuto COGNOME NOME (in qualità di dirigente scolastico dell’RAGIONE_SOCIALE, datore di lavoro di NOME), COGNOME NOME (titolare di una ditta individuale che aveva installato il cancello) e COGNOME NOME (quale dirigente responsabile del 4° dipartimento della Provincia di Campobasso, ente tenuto alla fornitura ed alla manutenzione dell’edificio scolastico) colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 590 comma 3 e 583 cod. pen. per avere in concorso tra loro cagioNOME gravi lesioni a NOME, collaboratrice scolastica in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE, causate dal cedimento strutturale della cerniera superiore di un cancello di pertinenza dell’edificio che la stessa aveva il compito di chiudere e li aveva condannati alla pena di mesi dodici di reclusione ciascuno oltre alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita ed alla condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 20.000,00.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il sinistro fosse stato causato dal cedimento strutturale della cerniera superiore del cancello di pertinenza dell’edificio scolastico che non era conforme alle norme di sicurezza che venne installata mediante l’adozione di un meccanismo inidoneo di tenuta dei cardini, vizio che sarebbe stato rilevato nel caso di adozione di una regolare manutenzione da parte degli organi preposti.
Aveva ritenuto quindi la responsabilità degli imputati ciascuno per la funzione rivestita in quanto tutti avevano violato le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/200 ciascuno per la propria competenza.
Interposto appello da parte degli imputati, la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza in data 11 novembre 2011, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME perché il reato è estinto per prescrizione, confermando per il resto la sentenza impugnata mentre ha assolto COGNOME NOME e COGNOME NOME dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto.Ha altresì revocato le statuizioni civili rese dal primo giudice nei confronti dei soli COGNOME e COGNOME.
Avverso la sentenza d’appello COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo.
Con detto motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in. relazione alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la condotta ascritta al ricorrente e l’evento.
Assume che il sottodimensionamento delle cerniere non può essere imputato al ricorrente perché la scheda tecnica è stata fornita direttamente dalla Provincia committente e quanto all’errore grossolano nel montaggio del cardine dei cancelli, rileva che la prescrizione di provvedere al montaggio della cerniera in modo tale che gli elementi forati siano posti sul montante del cancello ed il perno attraverso inserimento nel profilo del pilastro è stata adottata dalla casa costruttrice solo a seguito della entrata in vigore della UNI EN 13241-1 relativa alla conformità di porte e cancelli ed al rispetto delle norme di sicurezza che è stata resa obbligatoria in Italia a partire dal 2005.
Aggiunge che l’evento non può essere ricondotto a problematiche costruttive ma piuttosto ad alterazioni di altra natura che dovevano essere risolte attraverso una opportuna attività manutentiva.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegNOME conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio,
Il difensore della parte civile ha deposil:ato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è fondato.
La Corte territoriale nel confermare il giudizio di responsabilità nei confronti del COGNOME ha ritenuto, con motivazione ellittica, che le cause del sinistro per cui è processo siano sicuramente da ravvisarsi nel sottodinnensionamento delle cerniere e nell”errore “grossolano” commesso nel montaggio del cardine dei cancelli.
Nel giungere a tale conclusione, la sentenza impugnata, non motiva tuttavia in ordine ad uno specifico profilo, peraltro oggetto di motivo di appello, ovvero la rilevanza causale di altre condotte colpose ed in particolare dell’omessa manutenzione del cancello protrattasi per circa dieci anni, attività della quale pacificamente non era stato incaricato il COGNOME. Inoltre con riguardo al montaggio la sentenza del pari non esamina la questione della normativa vigente all’epoca dell’installazione.
La sentenza impugnata, per tutto quanto detto, deve essere annullata a fini civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Al riguardo, secondo l’insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice civile del rinvio è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell’imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione delle regole proprie del giudizio civile (Sez. 4, n. 34878 del 08/06/2017, dep. 17/07/2017, COGNOME, Rv. 27106501; Sez. 4, n. 412 del 16.11.2018, COGNOME, Rv. 274821).
Al giudice del rinvio viene pure demandata la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annullatnentol la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME NOME rinvia per il nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso, 1’11 ottobre 2022
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Il Presidente