Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24145 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24145 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile NOME nato a TERRACINA il 10/08/1976 nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a ROMA il 03/12/1955
NOME COGNOME nato a TERRACINA il 20/09/1969
NOME nato a FONDI il 24/02/1945
inoltre:
COGNOME NOME
LA ROCCA NOME COGNOME
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Procuratore Generale conclude per l’annullamento con rinvio al Giudice civile competente
udito il difensore
E presente l’Avvocato NOME COGNOME del foro di LATINA in difesa di COGNOME NOME il quale concorda con la richiesta del PG, si riporta ai motivi del
2 GLYPH
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza emessa il 18 ottobre 2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina che aveva assolto dal reato di cui all’art. 589 bis cod. pen. NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME. Con la medesima sentenza, la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere per morte del reo quanto alla posizione del coimputato NOME.
A NOME e NOME era stato contestato che, in qualità rispettivamente di capo settore tecnologico ambientale del comune di Sperlonga responsabile dell’impianto semaforico sito al km INDIRIZZO della INDIRIZZO e di capo Area III del Settore di polizia locale del Comune di Sperlonga, responsabile della manutenzione della segnaletica stradale e delle attrezzature per la sicurezza stradale, per imprudenza, negligenza e imperizia consistite nell’aver omesso di ripristinare la visibilità del cartello che imponeva il limite di velocità 40 km/h nonché di ripristinare senza ritardo il funzionamento del semaforo, in violazione dell’art. 14, comma 1,1ett. c) CdS, concorrevano con NOME COGNOME nei confronti del quale si era proceduto separatamente, a cagionare la morte di NOME il quale, alla guida del motoveicolo Nexus, sopraggiungendo da Terracina, percorrendo la INDIRIZZO in direzione Gaeta alla velocità di 73km/h, superiore a quella consentita nel punto di strada percorso, collideva con il furgone Ford Transit condotto da COGNOME, proveniente da INDIRIZZO, all’altezza della intersezione con la INDIRIZZO. L’intersezione era regolata da semaforo non funzionante, e dal segnale” dare la precedenza a semaforo spento o lampeggiante”. Il COGNOME, nonostante tale segnaletica, impegnava l’intersezione stradale con manovra di svolta a sinistra in direzione Terracina, omettendo di dare la precedenza al COGNOME NOME, deceduto in seguito all’urto (fatto del 9 luglio 2009). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza della Corte territoriale, nel rigettare l’appello proposto dalla parte civile, ha confermato il giudizio assolutorio del primo giudice, fondato sulla esclusione del nesso causale tra le omissioni contestate agli imputati, considerate comunque sussistenti, e l’infausto evento occorso al Mitrano. La Corte rilevava infatti l’assenza di elementi tali da poter scardinare, con maggior forza persuasiva, le conclusioni di primo giudice, escludendo l’incidenza causale delle condotte contestate non essendo stata raggiunta, con probabilità prossima alla certezza, la prova che il mancato funzionamento del semaforo fosse stata determinante per il verificarsi dell’evento, sussistendo in loco adeguata segnaletica verticale e non essendovi certezza che il Calder Bryant non avrebbe impegnato l’incrocio anche con il segnale di rosso.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la parte civile COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, per tre motivi.
4.1. Con i primi due motivi, che possono illustrarsi congiuntamente per intima connessione logica, il ricorrente lamenta vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen. per omessa valutazione delle prove decisive e omessa risposta ai motivi di appello. La Corte d’appello aveva totalmente trascurato di valutare le prove documentali prodotte dalla parte civile ed ammesse nel primo grado di giudizio, ossia la CTU resa nell’ambito del giudizio civile e la sentenza del 12 maggio 2017 del Tribunale di Latina, con la quale il Comune di Sperlonga era stato condannato al risarcimento dei danni nei confronti dei genitori e del figlio di NOME COGNOME. La sentenza pronunciata all’esito del giudizio civile aveva escluso ogni concorso di colpa della vittima e l’avvenuta violazione dei limiti di velocità, accertando che la causa dell’evento era da ricondurre all’omesso ripristino del funzionamento del semaforo. Detti esiti probatori avrebbero dovuto essere esaminati e quantomeno confutati, mentre il Tribunale penale di Latina aveva completamente omesso ogni valutazione al riguardo. In sede di appello, era stata avanzata specifica doglianza in proposito, ma la Corte territoriale si era limitata a condividere le motivazioni del primo giudice, omettendo a sua volta di esaminare le predette prove documentali. Ciò determinava quindi il palese vizio di travisamento per omessa valutazione di prova decisiva.
4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla errata esclusione del nesso causale. La Corte territoriale, aderendo alla ricostruzione logico giuridica del primo giudice, ha escluso la rilevanza causale del mancato funzionamento del semaforo, osservando che, avendo il conducente del furgone violato la segnaletica suppletiva (dare la precedenza a semaforo spento o lampeggiante) non vi era certezza che avrebbe osservato il segnale rosso del semaforo; sussistendo in loco comunque segnaletica idonea a scongiurare l’evento. La Corte non aveva valutato che la regolamentazione del traffico a mezzo del semaforo funzionante avrebbe eliso ogni incertezza con riferimento alle condotte di guida dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, i quali si sarebbero verosimilmente attenuti alle prescrizion imposte dalle luci del semaforo; laddove il semaforo spento aveva lasciato al conducente del furgone un margine di discrezionalità circa la scelta di impegnare o meno l’incrocio. La sentenza impugnata, pertanto, aveva errato nella formulazione del giudizio controfattuale, trascurando di verificare quale influenza impeditiva nella determinazione dell’evento avrebbe avuto il regolare funzionamento del semaforo. La Corte d’appello aveva condotto un ragionamento contrario alle comuni massime di esperienza, in base alle quali il segnale di rosso, con altissima probabilità logica avrebbe portato l’utente medio della strada ad arrestare la marcia. La Corte invece aveva attribuito a due strumenti di regolazione del traffico ( semaforo e segnaletica
suppletiva) un’efficacia incoerente rispetto alla comune esperienza ed ai princ sicurezza stradale e del Codice della strada. L’impianto semaforico è in notoriamente più efficace rispetto alla segnaletica verticale.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sente impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi, con i quali si lamenta l’omessa valutazione della po probatoria della consulenza tecnica svolta in sede civile, nonché delle conclu raggiunte dalla sentenza civile intervenuta sul caso in esame, oggetto di r produzione nel giudizio di primo grado e di specifica doglianza in sede di appe sono infondati.
Ai fini della deducibilità del vizio di “travisamento della prova”, che si nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nella omessa valutazione d prova esistente agli atti, è infatti necessario che il ricorrente prospetti la del travisamento o dell’omissione nell’ambito dell’apparato motivazion sottoposto a critica (Sez. 6 – n. 10795 del 16/02/2021, imputato F., Rv. 28 – GLYPH 01; GLYPH Sez. 6 – , n. 36512 del 16/10/2020, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 280117 GLYPH -GLYPH 01). Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la sentenza di primo grado (c pag. 25) argomenta in ordine al profilo dell’accertamento della velocità tenuta vittima, rilevando la carenza di qualsivoglia elemento idoneo ad attribuire maggi credibilità alle risultanze delle prove addotte dalla parte civile risp conclusioni del CT del PM relativamente alla esclusione del superamento del limi di velocità da parte del COGNOME. Sul punto, inoltre, la sentenza di primo rileva, quanto alla responsabilità degli imputati in ordine alla adeguata visibi cartello che segnalava il limite dei 40 KM/H, che gli accertamenti compiuti anc dal consulente della parte civile erano nel senso che il sinistro si s ugualmente verificato anche se il Mitrano avesse osservato il limite di velocità conseguente irrilevanza della condotta omissiva. GLYPH Ne consegue che difetta radicalmente il requisito di decisività della lamentato travisamento, poi omessa valutazione delle risultanze della consulenza espletata in sede civile e sentenza del Tribunale civile di Latina non compromette la tenuta logica e l’in coerenza della motivazione dei giudici di merito.
E’ invece fondato il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la illogici argomentazioni secondo cui il regolare funzionamento del semaforo non avrebbe, con probabilità prossima alla certezza, evitato l’evento infausto.
Va invero rilevato che, a seguito dell’estinzione del giudizio per morte del reo NOME COGNOME che aveva proposto impugnazione su alcuni aspetti relativi a
responsabilità penale) e in mancanza di impugnazione della Procura, il giudizio appello aveva ad oggetto soltanto i profili della responsabilità civile deriva reato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 576 cod. proc. pen.
Orbene, pronunciandosi in merito alla questione di legittimità costituzio sollevata con riferimento all’art. 576 cod. proc. pen, questa Corte di legi (Sez. 3 – n. 20559 del 24/03/2022, Comune di Molfetta C/ COGNOME Rv. 283234 – 03) ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 182 2021 relativa all’art. 578 cod. proc. pen, che aveva affermato come disposizione censurata non viola il diritto dell’imputato alla presunzi innocenza come declinato nell’ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell’ordinamento dell’Unione europea, perché nella situazione processuale che vede il reato estinto per prescrizione e q l’imputato prosciolto dall’accusa, il giudice non è affatto chiamato a formular pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto de decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata concernono gli interessi civili; giudizio che non è richiesto dal tenore testual disposizione censurata, né dal diritto vivente risultante dalla giurisprude legittimità. Può pertanto accedersi all’interpretazione conforme agli ind parametri interposti, per cui il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere domanda risarcitoria, anziché verificare se si sia integrata la fattispecie tipica contemplata dalla norma incriminatrice, deve accertare se sia integra fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)”. Si condivisibilmente considerato che gli argomenti svolti dal Giudice delle Leggi ne pronuncia n.182 del 2021, per i parametri di costituzionalità venuti in rilievo i giudizio, consentono di approdare ai medesimi risultati con riguardo agli artt e 622 cod. proc. pen. Anche nel caso di giudizio conseguente ad impugnazione proposta dalla parte civile avverso sentenza di assoluzione, a norma dell’art cod. proc. pen., il giudice penale non è affatto chiamato a formulare, sia incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto del decisione sui capi della sentenza impugnata che concernono gli effetti civil conferma della conclusione accolta è stato condivisibilmente richiamato anch l’argomento letterale, desumibile dal testo dell’art. 576 cod. proc. pen. proprio dal testo della disposizione che prevede e disciplina l’impugnazione d parte civile: a norma dell’art. 576, comma 1, cod. proc. pen., l’impugnaz proposta dalla parte civile, quando si dirige contro una sentenza di proscioglime attiene «ai soli effetti della responsabilità civile» . Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Se, pertanto, non deve procedersi ( sia pure incidenter tantum) a un giudizi colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riform sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, ma si
accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano ai sensi art. 2043 cod. civ., la regola di giudizio relativa all’accertamento della causalit omissiva che avrebbe dovuto applicare la Corte territoriale, investita dell’appello ai soli fini civili, è la regola civilistica più volte declinata da questa Corte di legitt secondo cui nel giudizio civile l’accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del “più probabile che non”. Detto criterio impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (Sez. 3 – , n. 25805 del 26/09/2024, Rv. 672460 – 01). Si è precisato che, qualora l’evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili, poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (Sez. 3 – n. 25884 del 02/09/2022, Rv. 665948 – 01).
I giudici di merito hanno invece condotto un procedimento logico – giuridico improntato all’accertamento del nesso causale con un grado di probabilità prossimo alla certezza, secondo il criterio tipico del giudizio di tipo penalistico, non hanno pertanto analizzato gli elementi di fatto acquisiti al giudizio secondo il distinto criterio della ” probabilità prevalente”. Il ragionamento del Tribunale, integralmente recepito dalla Corte territoriale ( cfr. pag. 24 della sentenza di primo grado e pag. 6 della sentenza impugnata) è invero nel senso che nel caso di specie non poteva affermarsi, con probabilità prossima alla certezza, che , considerate le specificità del caso concreto ( il COGNOME si era inizialmente fermato, decidendo di attraversare l’incrocio, non avvedendosi presumibilmente della moto che sopraggiungeva), il conducente del furgone non avrebbe invaso la INDIRIZZO, specie in presenza di una luce gialla. La condotta di guida del COGNOME, secondo il ragionamento dei giudici di merito, tradiva la volontaria inosservanza delld regole della circolazione stradale, che non sarebbe stata scongiurata neppure dal regolare funzionamento del semaforo: conclusivamente non poteva affermarsi che il funzionamento del semaforo avrebbe evitato l’evento.
Il sopra descritto ragionamento è improntato sulla regola penalistica dell’accertamento del nesso causale secondo i noti criteri della sentenza COGNOME
( Sez. Un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Rv. 222138) , ossia secondo il criterio della ” probabilità prossima alla certezza”, con un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., COGNOME e altri, Rv. 261103) e non Ł in linea con il criterio della ricostruzione del nesso causale secondo il distinto criterio civilistico della cd ” probabilità prevalente”.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente in grado d’appello, per nuovo esame secondo i principi sopra evidenziati.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti nel presente giudizio di legittimità.
Roma, 12 giugno 2025 Il f=orsigli~re estensore Il Presidente
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