Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40780 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40780 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano nei confronti di
NOME, nata a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita per l’imputata l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 04/03/2024, la Corte di appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 05862/22 della Corte di cassazione, confermava la sentenza emessa in data 05/12/2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, NOME era stata assolta dal reato di cui all’art. 589-bis, commi 1 e 7 cod.pen. in danno di COGNOME NOME con la formula per non aver commesso il fatto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, articolando un unico motivo con il quale deduce inosservanza ed erronea applicazione delle norme in tema di causalità, con particolare riferimento all’art. 41, comma 2, cod.pen.
Lamenta che la Corte di appello, quale giudice di rinvio, aveva ripercorso la stessa violazione di legge in punto di accertamento della causalità, affermando che la caduta mortale della vittima era stata determinata da una causa del tutto indipendente che, pur inserendosi nella serie causale originata dalla condotta colposa dell’imputata, ne aveva costituito un fattore eccezionale che aveva agito per esclusiva forza propria nella determinazione dell’evento, che, a causa dell’elevata velocità, il motociclista non era stato in grado di fronteggiare. Espone che è un dato di comune esperienza che impegnando un attraversamento pedonale quando il semaforo è rosso, il pedone introduce nella circolazione stradale o il rischio di essere investito da un altro utente della strada o di imporre a quest’ultimo manovre emergenziali necessarie per evitare l’impatto, come avvenuto nella specie; evidenzia, poi, che era prevedibile il decorso causale, anche per la presenza di rotaie del tram lungo la carreggiata, circostanza di immediata percezione anche per il pedone; rimanda, infine, alle argomentazioni contenute nell’originario atto di appello e nel ricorso per cassazione.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il PG ha depositato requisitoria scritta. Il difensore dell’imputata ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
La Corte territoriale ha integrato la motivazione nel senso indicato dalla Corte di cassazione, che, nella sentenza n. 05862/22, aveva rilevato che i Giudici
di merito avevano effettuato il giudizio causale “tenendo presente solo il segment successivo all’impatto e non anche l’intera condotta del motociclista indotta pedone” ed indicato quale aspetto da valutare compiutamente “la complessiva dinamica della interrelazione tra la condotta dell’imputata e quella della pers offesa nelle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si determino il sini descritto nell’imputazione”. .
I Giudici di appello, approfondendo tali aspetti, hanno operato un nuovo giudizio di causalità, al fine di accertare la sussistenza o meno del nes causalità tra il comportamento dell’imputata ed il decesso della persona offesa.
In aderenza alle risultanze istruttorie, hanno evidenziato quanto segue: COGNOME, alla guida di un motociclo, pur in presenza di un incrocio segnalato co semaforo, manteneva in orario notturno nel centro cittadino, una velocit elevatissima, pari a 84 Km orari; pur con l’accensione del segnale giallo semaforo nella sua direzione, non solo non rallentava e non si fermava, ma proseguiva così da attraversare l’incrocio con il segnale rosso; pur ave avvistato il pedone alla distanza di 37 metri iniziava a frenare solo 5 metri p dell’impatto, limitandosi a suonare il clacson e, poi, decideva inopinatamente spostare la traiettoria del mezzo da lui guidato verso sinistra invadend careggiata opposta; la decisione di spostarsi verso sinistra non poteva ess determinata dalla necessità di schivare il pedone (l’imputata), perché quest’ulti pur avendo colposamente impegnato l’attraversamento pedonale con il semaforo rosso, accelerava l’andatura per raggiungere il marciapiede ormai prossimo lasciava libera la carreggiata alle sue spalle; la manovra posta in esser guidatore del motociclo era stata, piuttosto, determinata da una serie di decis caratterizzate da un elevato profilo di colpa, assunte in una fase precede all’attraversamento dell’incrocio, determinate anche dall’alterazione alcolic COGNOME, quindi, se, pur non fermandosi e mantenendo l’elevata velocità, avesse proceduto diritto nel proprio senso di marcia, sarebbe passato alle spalle pedone, ove la carreggiata era ormai libera; inoltre, le risultanze della consul tecnica del Pm, avevano chiarito che, dopo l’urto con il pedone il motociclo ave mantenuto aderenza al terreno per circa 10 metri, non subendo il mezzo alcuna perturbazione nel suo tratto, mentre aveva perso aderenza con l’asfalto n momento in cui la ruota anteriore andava a lambire tangenzialmente la rotaia de tram, quando il veicolo si inclinava sul lato destro e cadeva su quel la successivamente, deviava verso il marciapiede di sinistra, continuando scarrocciare per 50 metri Corte di Cassazione – copia non ufficiale
I Giudici di appello hanno, quindi, richiamato la giurisprudenza di legittimi in tema di circolazione stradale con riferimento ad incidente che coinvolga du soggetti in posizione non paritaria, rimarcando come la circostanza che i pedo
attraversino la strada improvvisamente o si attardino nell’attraversare costitui un rischio tipico e quindi prevedibile della circolazione stradale ed evidenziato l’impatto con il pedone non poteva costituire la causa del decesso del COGNOME, i quanto il motociclo dopo l’impatto manteneva aderenza al terreno nè riportava alcun danno, mentre solo successivamente, a causa dello slittamento delle ruote con le rotaie del tram il guidatore perdeva il controllo del mezzo e cadeva in ter
La Corte territoriale ha, quindi, concluso che te risultanze processuali offriva un quadro che non consentiva di ritenere oltre ogni ragionevole dubbio che la morte del motociclista fosse stata dipendente dalla condotta colposa dell’imputat e che l’impatto con il pedone fosse stato determinate nella verificazio dell’evento, in quanto soltanto l’incontro, a velocità elevata, con le rotaie de aveva rappresentato la causa sopravvenuta che aveva determinato lo slittamento della ruota e la perdita di controllo del mezzo, che si inclinava prima sul lato de cadendo, e solo successivamente, dopo l’incontro con il marciapiede, deviava a sinistra, continuando a scarrocciare sul lato sinistro per 50 metri.
Rispetto a tale articolato percorso argomentativo, il ricorrente propon censure meramente contestative, assertive e generiche, prive di confronto critic con la motivazione della sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la s funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggett di ricorso, cfr Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), nonchè rilievi in fatto orientati a sollecitare rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
Anche il richiamo ai motivi contenuti nell’originario appello nonchè nel precedente ricorso per cassazione risulta del tutto generico.
Va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi n possono limitarsi al semplice richiamo “per relationem” ai motivi di appello ( addirittura, come nella specie, a precedente ricorso per cassazione), allo scopo dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la lo specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fat delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente la mancanza di tali requisiti rende l’atto di impugnazione inidoneo ad introdurre nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione inammissibilità (Sez.5, n.2896 del 09/12/1998, dep.03/03/1999, Rv.212610; Sez.2, n.27044 del 29/05/2003, Rv.225168; Sez.6,n.21858 del 19/12/2006, dep.05/06/2007, Rv.236689; Sez. 2, n. 9029 dei 05/11/2013, dep.25/02/2014, Rv.258962).
Consegue, pertanto, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità de ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 26/09/2024