Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20934 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20934 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 19/11/1963
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 novembre 2024 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Lodi del 21 dicembre 2022 con cui NOME COGNOME riqualificato il fatto in lesioni personali stradali gravi dell’art. 590-bis cod. pen., era stato condannato alla pena di anni reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento danni, in solido con il responsabile civile Unipol RAGIONE_SOCIALE, in favore dell civile costituita COGNOME NOME.
1.1. E’ stata, in particolare, riconosciuta la penale responsabili COGNOME per avere alla guida di un autoarticolato, per colpa consist imprudenza e negligenza, oltre che nella violazione dell’art. 141, commi 1 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, procedendo a velocità non prudenziale e comunq inadeguata alle condizioni di circolazione della strada, omettendo di porr essere una manovra alternativa (frenata) volta a evitare l’investimento pedone COGNOME NOME, cagionato a quest’ultimo lesioni personali gravi consistite in plurime fratture costali di sinistra, frattura omerale sinistra del malleolo di sinistra e frattura semplice della teca cranica.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza.
Con il primo ha eccepito violazione dell’art. 41, comma 2, cod. pen nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazion lamentando travisamento probatorio in ordine all’esatta ricostruzione de dinamica dei fatti.
A dire del ricorrente, infatti, la Corte territoriale avrebbe ome considerare la circostanza, invero emersa dalle prove testimoniali acquisite, cui il COGNOME avrebbe cercato di aprire la portiera sinistra del suo autoarti con lo scopo di farlo scendere dal posto di guida, invece finendo per riman attaccato, così da perdere l’equilibrio e rovinare a terra.
Non corrisponderebbe al vero, pertanto, la circostanza, erroneament ritenuta dalla Corte di appello in sentenza, per cui la vittima sarebbe investita dal camion dell’imputato, considerato che, invece, il subito tr sarebbe stato provocato da una condotta autonomamente perpetrata da parte del Carbone che, interrompendo il nesso eziologico, ai sensi dell’art. 41, co 2, cod. pen., avrebbe realizzato una causa sopravvenuta da sola sufficien cagionare la verificazione dell’evento.
Con la seconda doglianza il COGNOME ha lamentato violazione dell’art. 59 bis, comma 7, cod. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’omessa applicazione della riduzion pena derivante dal riconoscimento del concorso della vittima nella causazion dell’evento.
Ove, infatti, non si volesse ritenere provata l’intervenuta interruzion nesso causale, la descritta condotta della persona offesa – aggrappatasi portiera dell’autoarticolato e poi caduta in terra per aver perso l’equil integrerebbe, comunque, una situazione fattuale idonea a giustificare riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 590-bis, comma cod. pen., non potendo essere considerato l’evento quale esclusiva conseguenz dell’azione perpetrata da parte del ricorrente.
Con l’ultimo motivo, infine, è stata eccepita violazione degli artt. 133 pen. e 58, 59 I. 24 novembre 1981, n. 689, oltre a mancanza, contraddittorie e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’omessa applicazione d sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, risultando, in parti erronea la motivazione con cui la Corte di merito ha negato il riconoscimento suo favore di tale beneficio unicamente fondandolo, senza l’effettuazione di al giudizio prognostico, sulla mera presenza di taluni suoi precedenti penali.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il difensore ha depositato memoria scritta, con cui ha insistito l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarat inammissibile.
In primo luogo priva di ogni fondamento è l’introduttiva doglianza, con cui il COGNOME ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza impugnata n parte in cui i giudici di appello, travisando il materiale probatorio i omettendo di considerare le risultanze scaturite da talune prove testimoni hanno affermato di non ravvisare la ricorrenza di una recisione del nes eziologico tra la condotta ascrittagli e la verificazione delle lesioni patite della persona offesa, a suo dire determinate dall’autonoma condotta d
3 GLYPH
)59)
COGNOME, aggrappatosi alla portiera sinistra dell’autoarticolato e poi cad terra dopo avere perso l’equilibrio.
2.1. Il Collegio rileva, infatti, come con la prospettata censura il ric tenda a ottenere una non consentita rivalutazione in fatto del compend probatorio in atti, nella sostanza afferendo alla ricostruzione della di dell’incidente e all’interpretazione delle prove assunte, e quindi a questio passibili di valutazione in questa sede.
In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del gi di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella comp dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro dispos se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi – dando esaust convincente risposta alle deduzioni delle parti – e se abbiano esattam applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che ha giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).
Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione stor fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l’illogicità del di giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricor cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/19 Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv 207944-01).
Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elem fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione d nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indic ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capaci esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i m arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 28 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 4236 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507-01). E’, conseguentemente, sottratta sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.
Per altro verso, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico, aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro strada attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all’apprezzamento del giudi della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti v carattere logico nella motivazione (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 54 24/10/2017, COGNOME, Rv. 271679-01, per la quale la ricostruzione di incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudi
merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione).
2.2. Ebbene, nel caso di specie può senz’altro ritenersi che la Corte territoriale abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui è da ritenersi l’incidente sia accaduto.
E’ stato, infatti, adeguatamente rappresentato lo svolgimento della dinamica del sinistro, per come evinto dalle varie deposizioni testimoniali assunte, infine pervenendo, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, alla conseguente affermazione della penale responsabilità del COGNOME.
E’ stato, in particolare, escluso, con argomentazioni del tutto esenti da qualsiasi vizio, che la persona offesa abbia potuto perpetrare una condotta del tutto abnorme o imprevedibile, avendo l’imputato immediatamente visualizzato la persona del COGNOME, posizionato dinanzi al suo autoarticolato intento a profferire insulti e minacce al suo indirizzo, nonché a colpire ripetutamente la portiera del suo automezzo.
Tale valutazione della Corte di merito si conforma adeguatamente, pertanto, alla consolidata esegesi di questa Corte regolatrice per cui le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità nel solo caso in cui innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell’agente, ovvero quando, pur inserendosi nel processo causale ricollegato a tale condotta, si connotano per l’assoluta anomalia ed eccezionalità, collocandosi al di fuori dell’area della normale, ragionevole probabilità (Sez. 5, n. 7205 del 09/11/2022, COGNOME, Rv. 284338-02; Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017, COGNOME, Rv. 271846-01).
Al di fuori, pertanto, di tali ipotesi eventuali, tutti gli altri fattori assum valenza concausale, non suscettibile di elidere il legame intercorrente tra la condotta e l’evento, con interruzione configurabile solo allorché la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo, incommensurabile e del tutto eccentrico rispetto a quello originario attivato dalla prima condotta (Sez. 4, n. 3312 del 02/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269001-01).
Non appare esservi dubbio di sorta, quindi, in ordine al fatto che la censura mossa dall’imputato si appalesa, nella sostanza, come volta solo a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza e alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato.
Gli elementi dedotti in ricorso possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l’esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della sua
responsabilità penale. E’ noto, in proposito, come il principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01).
Del pari inammissibile è il secondo motivo di censura, con cui il ricorrente ha lamentato la mancata sussunzione del fatto contestatogli nell’ipotesi prevista dall’art. 590-bis, comma 7, cod. pen., con conseguente riduzione della pena inflittagli, stante il concorso della persona offesa nella causazione dell’evento.
Tale doglianza, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto – nella quale sono state diffusamente rappresentate le ragioni per cui alla vittima non potesse essere mosso alcun tipo di rimprovero -, finisce per riproporre un motivo assolutamente coincidente con quello già dedotto con l’atto di appello.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del
18/07/2014, COGNOME Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME
Rv. 243838-01).
4. Manifestamente infondato, infine, è anche l’ultimo motivo di ricorso eccepito, risultando del tutto adeguata e logica, nonché giuridicamente corretta,
la motivazione con cui la Corte di merito, nel pieno rispetto dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., ha ritenuto di escludere l’applicazione al COGNOME
sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, esprimendo una prognosi ostativa non solo fondata sulla negativa personalità del prevenuto, gravato da
plurimi precedenti anche significativi e mai resosi autore di condotte riparative o resipiscenti, ma anche sulla gravità della condotta colposa a lui imputata,
causativa di un danno molto grave alla vittima.
5. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presid nte