Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38955 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38955 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME CINZIA COGNOME NOME COGNOME NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO Generale presso Corte d’appello di Napoli dalla parte civile NOMEXX
dalla parte civile NOMEXX
nel procedimento a carico di:
NOME nato a NOMEXXX il XXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli, demandando ad essa anche la regolamentazione tra le parti delle spese del grado di legittimità;
udito il difensore di entrambe le parti civili ricorrenti, AVV_NOTAIO, che si Ł associato alle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e chiesto l’accoglimento dei ricorsi; udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 15 novembre 2024, la Corte d’appello di Napoli, deliberando in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di cassazione (Sez. 4, n. 21030 del 13/03/2024) della sentenza n. 4128/2023 della Corte d’appello di Napoli del 28 marzo 2023, e in riforma della sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata il 22 giugno 2021, ha assolto NOME dal reato di cui all’art. 17 della legge n. 198 del 1974, ora art. 593bis cod. pen., perchØ il fatto non sussiste.
L’imputato, all’esito del giudizio di primo grado e del primo giudizio di appello, era stato condannato per avere, quale ginecologo di NOMEX, colposamente determinato l’interruzione della gravidanza gemellare monocoriale bi-amniotica, verificatasi il 7 giugno 2017, in particolare a causa dell’omesso avviamento della paziente ad un parto prematuro indotto, fatto idoneo a determinare con elevata probabilità la sopravvivenza dei feti.
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 28 marzo 2023 perchØ aveva omesso di approfondire lo studio della placenta, analisi che
avrebbe consentito di accertare cause, modalità di manifestazione e tempo di insorgenza dell’insufficienza placentare, malattia determinativa del danno cerebrale e della morte dei due feti: secondo la decisione di annullamento, solo in questo modo sarebbe stato possibile il giudizio predittivo sull’efficacia salvifica del comportamento alternativo lecito.
La sentenza di assoluzione, pronunciata all’esito del giudizio di rinvio, ha premesso che sono rilevabili due errori tecnici dell’imputato, e precisamente: a) l’aver fissato la visita successiva a distanza di un mese e non di due settimane, dopo aver rilevato in data 28 aprile 2017 che la gravidanza gemellare era monocoriale; b) il non aver inviato immediatamente la paziente in idoneo luogo di cura, pur avendo diagnosticato, in esito alla visita del 29 maggio 2017, una rilevante restrizione della crescita dei feti. Ha però concluso per l’esistenza di un ragionevole dubbio circa l’efficacia salvifica, anche solo con riguardo ad uno dei due feti, di un comportamento alternativo corretto da parte dell’imputato: anche evitando i due errori, non Ł certo che sarebbe stata rilevata una crescita ristretta dei feti prima del 29 maggio 2017, nØ che un eventuale parto cesareo in quella data avrebbe garantito la sopravvivenza di almeno uno di essi, attesa la grave compromissione da anossia pregressa verificatasi a carico di entrambi.
Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di Napoli e le parti civili costituite,
NOMEXX e NOMEX, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO.
Hanno presentato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Corte di cassazione e memoria l’imputato, NOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO.
Il ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di Napoli Ł articolato in due motivi.
3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., in relazione all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., per aver omesso l’accertamento su quanto effettivamente accaduto quale premessa indispensabile per il giudizio controfattuale.
Si osserva che il giudice del rinvio, contravvenendo al dictum della sentenza di annullamento, ha illegittimamente escluso l’esistenza del nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento sulla base di valutazioni ipotetiche, fondate su elementi probatori incerti, senza procedere all’esame istologico della placenta, sicuramente possibile per la disponibilità in atti dei ‘vetrini’. Si evidenzia che questo esame consentirebbe di accertare con precisione il grado e l’estensione dell’insufficienza placentare, e, in particolare, se questa fosse bilaterale o limitata alla porzione del primo nato, cronica e preesistente alla visita del 29 maggio 2017 o ad essa sopravvenuta o progressiva, con eventuale possibilità di intervento salvifico. Si rimarca che: a) secondo quanto indicato dai consulenti del Pubblico Ministero, l’insufficienza placentare era rilevabile solo per uno dei due feti, indicato come il primo nato; b) le contrarie osservazioni del consulente tecnico della difesa si fondano, almeno in parte, sulle lesioni necrotiche placentari; c) la verifica delle condizioni della placenta, obbligatoria ex lege n. 31 del 2006 in caso di morti fetali intrauterine, Ł, nella specie, ancora possibile, stante la conservazione dei vetrini istologici, e consentirebbe di accertare se l’insufficienza placentare fosse bilaterale o limitata al primo nato, nonchØ se fosse cronica, acuta o progressiva, tutte circostanze decisive per valutare la rilevanza degli errori medici constatati quale fattore impeditivo di un intervento salvifico.
3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all’art. 40 cod. pen., e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta inesistenza del nesso causale.
Si deduce che la Corte d’appello, nell’affermare l’inesistenza del nesso di causalità in ragione della verosimile esistenza di una grave insufficienza placentare, preesistente alla visita del 29 maggio 2017, ha omesso di confrontarsi con importanti evidenze processuali. Si rappresenta, piø in particolare, che il Giudice del rinvio ha valorizzato esclusivamente il dato empirico del decesso di entrambi i feti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, senza tener adeguatamente conto: a) dell’inesistenza di segni attestanti patologie pregresse della placenta fino al 29 maggio 2017, rilevabile dalla consulenza tecnica del Pubblico Ministero; b) dei rilievi tecnici, anche del consulente della difesa, sulle condizioni della placenta al momento del parto, siccome evidenzianti la compromissione della stessa non per intero ma solo relativamente alla porzione del primo nato, essendo risultato il secondo feto regolarmente alimentato dai due terzi del sacco placentare. Si sottolinea che la sentenza impugnata Ł pervenuta ad un esito assolutorio senza spiegare le ragioni per le quali ritiene accertata una insufficienza placentare estesa bilaterale gravissima tale da determinare una compromissione celebrale letale per anossia per entrambi i feti, a maggior ragione stante l’assenza di indagini sull’encefalo di questi.
Il ricorso delle parti civili costituite Ł articolato in due motivi.
4.1. Con il primo motivo, si denuncia mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e) , cod. proc. pen., in relazione alla richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata da tutte le parti nel processo di merito, in particolare, con riferimento alla perizia medico-legale sulle cause del decesso dei feti.
Si deduce che la Corte d’appello di Napoli ha erroneamente omesso di disporre perizia sulle cause del decesso dei feti, richiesta da tutte le parti nel giudizio di rinvio, senza fornire alcuna motivazione sul punto. Si rappresenta che tale mezzo di prova sarebbe stato decisivo, a fronte dell’insuperabile contrapposizione tra le risultanze della consulenza tecnica disposta dal Pubblico ministero e quelle della consulenza tecnica della difesa, e che anche la sentenza di annullamento aveva auspicato il ricorso ad un approccio metodologico corretto per valutare l’affidabilità delle informazioni acquisite dagli esperti.
4.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., avuto riguardo all’eziologia del decesso dei feti.
Si deduce che la Corte d’appello di Napoli ha fornito una motivazione del tutto apparente in ordine all’eziologia della morte dei feti e all’esclusione del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento verificatosi. Si osserva, piø in particolare, che il percorso motivazionale della sentenza impugnata Ł viziato da contraddittorietà ed illogicità, giacchØ: a) muove dal riconoscimento di due gravi errori tecnici commessi dall’imputato; b) qualifica come «ragionevole» ma non tale da pervenire «al livello di elevata credibilità razionale» la ricostruzione dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero; c) individua, del tutto assertivamente, o comunque sulla base delle sole indicazioni del consulente tecnico della difesa, «la carente trasmissione di ossigeno al cervello dei feti» quale causa del decesso di essi. Si sottolinea che, anche a voler ritenere le conclusioni del Giudice del rinvio basate sulle tesi prospettate dal consulente tecnico della difesa, Ł mancato qualunque giudizio in ordine all’autorità scientifica delle stesse e all’accettazione delle medesime nell’ambito della comunità scientifica (si cita Sez. 4, n. 43796 del 17/09/2010, Cozzini, Rv. 248943 – 01). Si segnala che l’apporto di una perizia medico-legale, in termini di sapere scientifico, sarebbe stato necessario, e che sono manifestamente illogiche e contraddittorie le conclusioni esposte, siccome basate su un mero calcolo di probabilità.
La memoria presentata nell’interesse dell’imputato, contesta sia le osservazioni esposte dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Corte di cassazione nella sua requisitoria, sia le
censure formulate nei ricorsi proposti dalle parti civili e dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di Napoli, e chiede che questi vengano dichiarati inammissibili o, comunque, rigettati.
La memoria evidenzia, in particolare, che: a) la richiesta probatoria di nuova analisi dei ‘vetrini’ non Ł mai stata formulata nel corso del processo di merito dalle altre parti processuali; b) la consulenza tecnica della difesa ha sottolineato l’esistenza di una vasculopatia trombotica placentare, rilevata anche dai consulenti del Pubblico Ministero, evidenziandone l’idoneità a generare l’ipossia, e quindi il danno cerebrale, nonchØ, ulteriormente, la morte dei feti; c) la vasculopatia trombotica placentare, come riconosce anche la sentenza di annullamento, può determinare un danno progressivo ed occulto, poi acuito repentinamente da un fatto acuto; d) lesioni placentari sono state rilevate dal consulente tecnico della difesa anche in prossimità del secondo feto; e) la sentenza impugnata si Ł espressamente confrontata con la prospettazione dei consulenti del Pubblico Ministero, escludendone il «livello di elevata credibilità razionale necessaria per affermare il nesso di causalità»; f) l’onere di colmare le lacune istruttorie grava sulle parti interessate ad affermare la responsabilità dell’imputato, e non certo sul giudice; g) la perizia non rientra nella nozione di prova decisiva, rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) , cod. proc. pen., perchØ la sua ammissione non può essere chiesta ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen., nØ la Corte di cassazione ha mai imposto alcun obbligo istruttorio, quanto, piuttosto, invitato ad un confronto con i rilievi difensivi; h) il decorso del tempo necessario a prescrivere preclude la possibilità di ogni ulteriore accertamento istruttorio, per cui l’esistenza di eventuali dubbi deve risolversi a favore dell’imputato con una pronuncia nel merito ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di Napoli Ł inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre i ricorsi delle parti civili sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito precisati.
Il ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di Napoli Ł inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, attesa l’intervenuto decorso del tempo necessario a prescrivere il reato dopo la pronuncia della sentenza di assoluzione emessa in sede di rinvio e impugnata in questa sede.
2.1. ¨ opportuno premettere che, nella specie, Ł senz’altro decorso il tempo necessario a prescrivere il reato di interruzione colposa di gravidanza alla data della pronuncia della presente sentenza.
Invero, per il reato di interruzione colposa di gravidanza, punito con la reclusione da tre mesi a due anni, il termine necessario a prescrivere Ł pari a sei anni, cui vanno aggiunti l’aumento di un quarto, ove si sia verificato un fatto interruttivo, e gli eventuali periodi computabili a titolo di sospensione.
Nella specie, il fatto oggetto dell’imputazione si Ł verificato il 7 giugno 2017, sono rilevabili vicende interruttive, e l’unico periodo di sospensione computabile, riferito al rinvio dell’udienza in appello dal 18 ottobre 2022 al 28 marzo 2023, Ł pari a 161 giorni. Il tempo necessario a prescrivere, quindi, deve ritenersi maturato il 17 maggio 2025. E anche a voler computare la sospensione prevista in relazione all’emergenza per la pandemia da Covid-19, come segnala il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Corte di cassazione nella requisitoria scritta, il tempo necessario a prescrivere sarebbe comunque decorso il 20 luglio 2025.
2.2. Tanto premesso, occorre rilevare che sul tema dell’ammissibilità del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione per carenza
nell’accertamento dei fatti, quando nelle more del giudizio di legittimità sia decorso il tempo necessario a prescrivere, e vi sia la presenza della parte civile, sono rilevabili, in giurisprudenza, due orientamenti confliggenti.
Secondo un indirizzo, Ł inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero deduca carenze nell’accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula “perchØ il fatto non sussiste”, nel caso in cui sia intervenuta, nelle more del giudizio di legittimità, la causa estintiva della prescrizione del reato, anche quando siano presenti parti civili, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr., tra le tante: Sez. 5, n. 26147 del 07/05/2024, P., Rv. 286575 – 01; Sez. 2, n. 40373 del 27/09/2023, Pantano, Rv. 285254 – 01).
E in questo indirizzo si inscrivono anche decisioni le quali precisano che Ł irrilevante l’eventuale proposizione del ricorso ad opera della parte civile, trattandosi di impugnazioni, quella del pubblico ministero e quella della parte civile, presentate ad effetti diversi (così, specificamente, Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Briguglio, Rv. 275651 – 01).
In particolare, a fondamento di questa conclusione si richiama l’autonomia dell’accertamento ai fini civili rispetto a quello ai fini penali.
Come efficacemente osservato da una delle decisioni citate: « le due impugnazioni – quella del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e quella delle parti civili – vengono proposte ad effetti diversi, e possono determinare diverse ricadute processuali. Mentre l’impugnazione del P.G. Ł fatta agli effetti penali, quella delle parti civili Ł volta unicamente agli effetti civili, e dunque a coltivare la pretesa risarcitoria o restitutoria, ormai azionata all’interno del processo penale. Ciascuna delle due impugnazioni rappresenta dunque lo strumento processuale che consente alle diverse parti del procedimento penale di perseguire le proprie pretese in conformità alla natura sostanziale delle stesse. Quanto alle conseguenze, infatti, Ł ben noto che – ove la Corte di cassazione dovesse ravvisare l’insorgenza di una causa estintiva del reato ma il ricorso delle parti civili potesse dirsi fondato – l’art. 622 cod. proc. pen. permette che la sentenza venga comunque annullata ai soli effetti civili. Diversamente, gli effetti penali della sentenza impugnata si esauriscono necessariamente nella dialettica fra imputato e parte pubblica, secondo le regole proprie del processo penale» (così Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, cit.).
Secondo il diverso indirizzo, invece, Ł ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di un’errata applicazione della legge sostanziale, pur se all’accoglimento debba seguire la dichiarazione di una già maturata causa di estinzione del reato, e quindi anche della prescrizione, atteso l’interesse attuale dell’organo della pubblica accusa all’affermazione della corretta applicazione della legge (cfr., per citare le piø recenti massimate, Sez. 3 n. 50304 del 10/11/2023, Guidi, Rv. 285695 – 01, e Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282814 – 01).
Questo indirizzo muove dal rilievo della sussistenza di un «interesse attuale dell’organo della pubblica accusa all’affermazione della corretta applicazione della legge (Sez. 3, n. 32527 del 28/04/2010, Rv. 248219 – 01; Sez. 4, n. 40896 del 28/09/2012, Rv. 255004 – 01). Ed infatti per l’ordinamento processuale, la pronuncia di declaratoria di estinzione del reato (art. 531 c.p.p.) o di assoluzione (art. 530 c.p.p.) non Ł un fatto a valenza neutra: dal che consegue che l’interesse ad agire, per entrambe le parti processuali, deve ritenersi in re ipsa ove, con l’impugnazione, venga chiesta la riforma della sentenza assolutoria».
2.3. Ad avviso del Collegio, deve condividersi il principio in forza del quale Ł
inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero deduce carenze nell’accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria con la formula “perchØ il fatto non sussiste”, se sia intervenuta, nelle more del giudizio di legittimità, la causa estintiva della prescrizione del reato, anche quando siano presenti parti civili, sempre che la prosecuzione del processo penale non sia necessaria ad altri fini, ad esempio per decidere sulla confisca.
2.3.1. Innanzitutto, va rimarcato che le parti civili possono far valere le loro ragioni mediante autonoma impugnazione anche quando il processo penale si chiude con una pronuncia di proscioglimento nel merito, senza che a ciò osti la possibilità di esiti diversi, e precisamente di assoluzione perchØ il fatto non sussiste in sede penale e di condanna al risarcimento danni in sede civile.
Precise indicazioni in questo senso sono fornite dalle disposizioni del codice di rito. In particolare, contro una sentenza penale possono essere proposte impugnazioni anche per i soli interessi civili, come si evince espressamente dall’art. 573 cod. proc. pen., ed anche ad opera della sola parte civile, atteso il disposto dell’art. 576 cod. proc. pen. Inoltre, l’art. 622 cod. proc. pen. prevede specificamente che la Corte di cassazione possa accogliere «il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato», e che, in tal caso, come in tutti i casi di annullamento limitato alle disposizioni o ai capi concernenti l’azione civile, «ermi gli effetti penali della sentenza», Ł disposto rinvio, se occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello. Del resto, in coerenza con questi dati normativi, la giurisprudenza, sin dall’entrata in vigore del codice di rito del 1988, ha riconosciuto l’autonoma legittimazione della parte civile a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento perchØ il fatto non sussiste (cfr., ad esempio, Sez. 4, n. 4950 del 31/01/1996, Mazza, Rv. 205222 – 01).
Da quanto esposto, discende che, ai fini della tutela delle ragioni fatte valere mediante l’esercizio dell’azione civile nel giudizio penale, non Ł necessaria la prosecuzione di quest’ultimo, stante la possibilità per la parte privata di continuare a coltivare le stesse davanti al giudice civile.
Di conseguenza, si può persuasivamente concludere che, quando si sia verificata l’estinzione del reato per prescrizione, la sola presenza dell’azione civile, in difetto di altre e specifiche ragioni per la prosecuzione del procedimento penale, come ad esempio quelle relative all’applicazione della confisca, non Ł circostanza idonea a fondare un interesse giuridicamente apprezzabile del pubblico ministero per proporre impugnazione o per coltivare la stessa.
2.3.2. Sotto altro profilo, poi, va rilevato che il rilievo del vizio di motivazione in una sentenza di assoluzione, quando Ł decorso il tempo necessario a prescrivere, non esclude la pronuncia di una sentenza di proscioglimento, quale Ł quella di estinzione del reato per prescrizione, e che il mero mutamento della formula liberatoria, da proscioglimento per assoluzione nel merito a proscioglimento per prescrizione, non comporta, di per sØ, conseguenze giuridicamente apprezzabili agli effetti penali.
Sulla base di queste premesse, allora, appare ragionevole osservare che un’impugnazione del pubblico ministero diretta solo a far mutare la formula di proscioglimento, senza alcuna ulteriore conseguenza, non può ritenersi diretta a perseguire alcun risultato pratico per il medesimo.
In relazione a questo aspetto, pertanto, deve farsi applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l’esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può
ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole; questo perchØ l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il mezzo sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica piø vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 – 01).
NØ rileva che la carenza di interesse sia intervenuta dopo la proposizione del ricorso, posto che questa situazione rende comunque inammissibile l’impugnazione (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 251694 – 01).
I ricorsi delle parti civili, formulati unitariamente, sono in parte fondati.
3.1. Inammissibili sono le censure esposte nel primo motivo dei ricorsi delle parti civili, laddove denunciano mancata assunzione di prova decisiva con riferimento alla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’espletamento di una perizia medico-legale.
Invero, costituisce principio consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) , cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (così Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 270936 – 01, nonchØ, per citare la piø recente massimata, Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025, Lettieri, Rv. 287734 – 01)
3.2. Fondate, invece sono le ulteriori censure, enunciate nella restante parte del primo motivo e nel secondo motivo, le quali denunciano vizio di motivazione con riguardo all’accertamento delle cause del decesso dei due feti.
3.2.1. La sentenza di annullamento con rinvio, Sez. 4, n. 21030 del 13/03/2024, cui ha fatto seguito la sentenza impugnata, a fondamento della sua decisione ha addotto che era mancato «il necessario approfondimento di uno studio della placenta, che avrebbe consentito di individuare la degenerazione placentare che aveva inficiato lo sviluppo dell’encefalo» dei due feti, e, perciò, il loro decesso.
In particolare, la sentenza rescindente ha evidenziato le carenze motivazionali della precedente sentenza della Corte d’appello di Napoli, pronunciata il 28 marzo 2023, con riguardo alle cause dell’insufficienza placentare, alle modalità di manifestazione di questa patologia, se improvvisa o graduale, e al tempo di insorgenza nonchØ al decorso della malattia.
Ha perciò concluso che non vi era stato «il preliminare accertamento di ciò che Ł naturalisticamente accaduto (c.d. giudizio esplicativo)», il quale costituisce premessa necessaria per poi valutare se la condotta omessa sia stata causalmente decisiva in relazione all’evitabilità dell’evento, ovvero alla sua verificazione in epoca significativamente posteriore.
3.2.2. La sentenza emessa in sede di rinvio, ed impugnata in questa sede, con riguardo alle condizioni della placenta e all’insufficienza placentare, si Ł limitata ad esaminare le risultanze processuali già acquisite nel corso del giudizio, ma non ha compiuto alcun approfondimento ulteriore.
Il Giudice del rinvio premette che l’imputato ha commesso «due gravi errori tecnici», costituiti: a) dall’aver fissato la visita successiva della paziente a distanza di un mese e non di due settimane, dopo aver rilevato in data 28 aprile 2017 che la gravidanza gemellare era monocoriale; b) dal non aver inviato immediatamente la paziente in idoneo luogo di cura, pur avendo diagnosticato, in esito alla visita del 29 maggio 2017, una rilevante restrizione della crescita dei feti.
Ciò posto, la sentenza della Corte d’appello di Napoli pronunciata il 15 novembre 2024, dopo aver esposto le osservazioni del consulente tecnico della difesa in ordine alla gravità dell’insufficienza placentare, ritenuta maggiore di quella ravvisata dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero, ed alla conseguente inefficacia, ai fini dell’impedimento del decesso dei due feti, di una corretta attivazione da parte dell’imputato il 29 maggio 2017, ossia nel momento in cui rilevò detta insufficienza, mediante avvio della paziente presso un centro specializzato, si limita ad osservare che non sono piø possibili ulteriori accertamenti.
La sentenza impugnata, infatti, subito dopo aver dato atto delle prospettazioni del consulente tecnico della difesa, e in particolare di quella relativa alla maggiore gravità dell’insufficienza placentare rispetto a quanto rilevato, afferma: «Detta maggiore causa di insufficienza placentare non Ł piø evidenziabile a causa del tempo trascorso dai fatti». Null’altro aggiunge in proposito; e poi passa immediatamente ad esaminare le osservazioni e le conclusioni dei consulenti del Pubblico Ministero con riguardo a tale profilo della condotta colposa, per rappresentare che le stesse sono ragionevoli, ma non tali da pervenire «al livello di elevata credibilità razionale necessaria per affermare il nesso di causalità».
La Corte d’appello aggiunge inoltre che, per la «verosimilmente» maggiore gravità dell’insufficienza placentare, anche una diagnosi effettuata alla metà del mese di maggio, ossia quando avrebbe dovuto essere effettuata la precedente visita di controllo, non compiuta perchØ colposamente non consigliata dall’imputato alla paziente incinta, non avrebbe potuto impedire il decesso di entrambi i feti.
3.2.3. In considerazione degli elementi indicati, la sentenza impugnata risulta affetta da vizio di omessa motivazione laddove ha sostanzialmente omesso di spiegare l’impossibilità di approfondire l’esame dell’insufficienza placentare, come però espressamente demandato dalla sentenza rescindente.
Come si Ł rappresentato nel § 3.2.1, la sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione aveva posto a base dell’annullamento l’omessa effettuazione del «necessario approfondimento di uno studio della placenta, che avrebbe consentito di individuare la degenerazione placentare che aveva inficiato lo sviluppo dell’encefalo» dei due feti.
La sentenza rescindente, infatti, aveva spiegato che il precisato approfondimento era essenziale per compiere «il preliminare accertamento di ciò che Ł naturalisticamente accaduto (c.d. giudizio esplicativo)», ossia della premessa necessaria ai fini del giudizio diretto ad apprezzare la rilevanza causale della condotta colposa rispetto al decesso dei feti.
A fronte di questa specifica indicazione, la sentenza impugnata ha affermato che la «maggiore causa di insufficienza placentare non Ł piø evidenziabile a causa del tempo trascorso dai fatti». Nulla però ha indicato per spiegare perchØ, «a causa del tempo trascorso dai fatti», non sarebbe piø possibile accertare le condizioni dell’insufficienza placentare, e quindi stimarne la gravità.
Inoltre, il Giudice del rinvio non ha neppure tentato ulteriori approfondimenti istruttori sugli elementi già acquisiti, ma si Ł limitato a rivalutare le osservazioni e le conclusioni dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero e della Difesa.
Così procedendo, la Corte d’appello di Napoli, giudicando in sede rescissoria, ha omesso di procedere al «preliminare accertamento di ciò che Ł naturalisticamente accaduto (c.d. giudizio esplicativo)», come le era stato espressamente richiesto dalla Corte di cassazione, o, comunque, ha omesso di spiegare perchØ non fosse praticabile alcun utile approfondimento ai fini dell’esatta ricostruzione dei fatti, e, perciò, come denunciato nei ricorsi delle parti civili, ha fornito una motivazione affetta da una decisiva lacuna in ordine all’eziologia della morte dei feti e all’esclusione del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento verificatosi.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di Napoli non segue condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali o di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, trattandosi di parte pubblica, a norma di quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
All’accoglimento del ricorso delle parti civili seguono l’annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata e il rinvio al giudice civile competente in grado di appello ex art. 622 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del procuratore AVV_NOTAIO. In accoglimento del ricorso delle parti civili annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente in grado d’appello.
Così Ł deciso, 30/09/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.