Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6811 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6811 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME nato a MESSINA il 02/03/1969 nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a PALERMO il 08/08/1966 COGNOME NOME nato a RIETI il 18/02/1952 inoltre:
RAGIONE_SOCIALE PALERMO
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Procuratore Generale si riporta alla memoria scritta e conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di MESSINA in difesa della parte civile COGNOME il quale chiede l’accoglimento del ricorso. E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di PALERMO in sostituzione ex art. 102 c.p.p., come da nomina che deposita, dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME del
foro di PALERMO in difesa del responsabile civile RAGIONE_SOCIALE PALERMO il quale si associa alla richiesta del procuratore generale chiedendo il rigetto del ricorso. E’ presente l’avvocato NOME COGNOME NOME del foro di ROMA in sostituzione ex art. 102 c.p.p., come da nomina che deposita, dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME del foro di MILANO in difesa di COGNOME NOMECOGNOME NOME il quale chiede la conferma della sentenza impugnata e si riporta alla memoria difensiva depositata dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME del foro di MILANO.
La Corte d’Appello di Palemo, con sentenza emessa il 25 giugno 2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva assolto dal reat di cui all’art. 589 bis cod. pen., contestato in cooperazione colposa, COGNOME COGNOME NOME.Ai predetti imputati era stato contestato che, durante la competizio denominata ” RAGIONE_SOCIALE“, in qualità rispettivamente di Direttore di gara d manifestazione sportiva automobilistica e di Delegato all’allestimento del percor per colpa costituita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché per colpa specif consistita nella violazione dell’art. 21.2 delle Norme Rally 2017 emanate da Federazione sportiva ACI sport in materia di sicurezza e controllo della corr adozione dei dispositivi di sicurezza da parte degli equipaggi, cagionavano la mo del pilota NOME COGNOME.
I fatti si erano così verificati: il giorno dell’incidente, avvenuto il 21 april predetto Amendolia, a bordo della vettura BMW Mini Cooper n.29, nel corso della prova speciale denominata” Piano Battaglia rera partito senza agganciare le cint di sicurezza in violazione dell’art. 21.1.2 delle Norme Rally 2017 nonché dell’art. del CdS. Procedendo su fondo stradale bagnato su un tratto rettilineo alla velocit circa 130 Km/H, il pilota transitava su un avallamento nella parte prossima al margi destro della carreggiata, proseguiva per moto di reazione verso il centro d carreggiata stessa e, inserendosi con la ruota posteriore sinistra in un longitudinale profondo circa 8 centimetri, perdeva il controllo del mezzo a causa bloccaggio dei pneumatici. La Mini urtava violentemente prima contro un albero e poi, dopo una rotazione, contro uno sperone roccioso. In seguito all’impatto mancato allaccio delle cinture spallali, il pilota riportava una imponente le cranica che ne determinava il decesso.
Il rimprovero colposo rivolto agli imputati riguardava il mancato controllo de corretta adozione dei dispositivi di sicurezza da parte degli equipaggi d autovetture partecipanti alla gara, l’ aver omesso di prevedere e segnalare l’ass della figura dell’addetto alla sicurezza avente la funzione di controllo e comunqu mancata adozione di misure idonee a garantire l’effettuazione di un sommari controllo visivo dell’adozione delle misure di sicurezza da parte di componenti de equipaggi. Nel corso del giudizio era stato altresì rilevato l’ulteriore profilo consistente nella omessa segnalazione delle irregolarità del manto stradale lung percorso di gara.
La Corte territoriale, nel respingere l’appello proposto dal Procuratore gener dalla parte civile, ha confermato il giudizio assolutorio del primo giudice, fondato esclusione del nesso causale tra le omissioni contestate agli imputati, conside comunque sussistenti, e l’infausto evento occorso all’Amendolia. La Corte rilevav
infatti l’assenza di elementi tali da poter scardinare, con maggior forza persuasiva, l’analisi del compendio probatorio da parte del primo giudice. In particolare il Tribunale di Termini Imerese, sulla base delle risultanze dell’accertamento peritale dispOsto in giudizio, era giunto alla conclusione che, per scelta del pilota, le cinture di sicurezza spallari fossero state agganciate ma non correttamente ” tensionate”, ossia adeguatamente strette, e che pertanto il controllo visivo, di tipo ” sommario”, da eseguirsi secondo le Norme Rally non avrebbe consentito di rilevare tale difettoso posizionamento. Quanto alla individuata regola cautelare non osservata da parte degli imputati, consistente nel dovere , quali organizzatori, di segnalare ai partecipanti i tratti del percorso ammalorati, raccomandando una condotta di guida adeguata, la sentenza di primo grado, confermata sul punto dalla Corte d’appello, ne ha escluso l’incidenza causale sussistendo la prova che il pilota conoscesse già lo stato dissestato del punto del percorso in cui era avvenuto il sinistro mortale.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la parte civile COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, per due motivi.
4.1. Con un primo motivo lamenta vizio di violazione di legge in reazione alla esclusione del nesso causale. La Corte territoriale non aveva considerato, in violazione di principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che sussiste il nesso causale anche in caso di condotte concorrenti, allorquando l’omissione di determinate precauzioni avrebbe ragionevolmente aumentato la probabilità di verificazione dell’evento. Erroneamente, dunque, i giudici di merito avevano escluso che le omissioni poste in essere ( omesso controllo del corretto uso dei dispositivi di sicurezza e omessa segnalazione delle irregolarità nel percorso di gara) non avevano avuto un ruolo decisivo. Ancora, era stato dimostrato come il Piano di Sicurezza approvato non era conforme alle Norme generali Rally 2017, non essendo stati segnalati punti sconnessi né dato alcun avvertimento ai piloti. La motivazione era illogica anche in ordine alla affermata esclusione della colpa specifica. La Corte territoriale non aveva considerato la rilevanza dell’omesso controllo sulla corretta regolazione degli spallari prima della partenza, che certamente avrebbe ridotto il rischio dell’evento mortale. Inoltre, la Corte non aveva valutato l’incidenza causale della omessa segnalazione circa il dissesto del manto stradale. Sul punto, era insufficiente e illogica la motivazione resa dai giudici di merito, secondo cui l’incidenza di tale omissione era sanata dalla previa ricognizione ufficiale del percorso da parte dei piloti. La previa ricognizione del percorso non poteva certo sostituirsi ad una adeguata segnalazione e informazione circa il dissesto del manto stradale in alcuni precisi punti.
4.3. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dei danni in favore della parte civile.
Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Gli imputati hanno depositato memoria, a mezzo del difensore di fiducia, insistend per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va rilevato che le sentenze di primo e secondo grado, corrispondenti alla nozione aventi i requisiti della c.d. “doppia conforme”, devono essere lette ed esaminate c un unicum motivazionale. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazio la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda infatti con quella grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuri della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli element prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/201 Argentieri, Rv. 25759-01; Sez. 2 – n. 37295 del 12/06/2019, imputato E Rv. 277218 – 01).
Tanto premesso, il primo motivo di ricorso mostra di non confrontarsi con compendio motivazionale delle sentenze di merito, che, pur rilevando la sussisten delle omissioni contestate, ne hanno escluso la incidenza causale sulla base d seguenti considerazioni, in ragione del compendio probatorio acquisito: 1) l’indag compiuta dai periti nominati nel giudizio di primo grado aveva consentito di accert che lo sfortunato pilota avesse allacciato la cintura spallare, senza adeguatam stringere i nastri per limitare la compressione sul torace; 2) tanto si evinceva riprese della telecamera on board, esaminata dai periti, in cui si vedeva il pilo esercitava una pressione / spinta delle cinghie degli spallari verso il basso e analizzata sequenza degli interventi dei soccorritori (pag. 4 della senten appello); 2) la norma violata, ossia il punto 21.2 delle Norme Rally 2017, stabi che l’addetto alla sicurezza svolge ” un sommario controllo visivo della adozione dispositivi di sicurezza da parte degli equipaggi”; pertanto, un controllo vi sommario” , anche se effettuato, avrebbe certamente consentito la rilevazione d mancato allaccio della cintura, ma non il suo adeguato ” tensionamento”; (pag della sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza impugnata); 3) l’ascolto file audio registrati a bordo dell’auto, effettuato dai periti, aveva conse accertare che – anche in ragione della ricognizione preliminare sul tracciato di g l’equipaggio era perfettamente a conoscenza del dissesto della strada nel punto cui era verificato il sinistro, risultando dalla registrazione che il copilo segnalato all’Amendolia, prima che questi affrontasse la curva alla velocità ecces
di 120 k/h, lo stato del percorso, annotato in sede di ricognizione, pronunciand parole” destra sei e cento sconnessi” .
Le doglianze della parte civile ricorrente non muovono alcuna osservazione alla tenu logica delle predette argomentazioni, né, come sopra esposto, le pongono discussione. Si deduce, infatti, che i giudici di merito non avrebbero considerato c l’omissione delle rilevate precauzioni avrebbe ragionevolmente aumentato l probabilità di verificazione dell’evento, assumendo un ruolo causale quanto men concorrente . Il rilievo nulla oppone alle argomentazioni sviluppate nelle sentenz merito, fondate sulla considerazione che un controllo visivo di tipo” sommario”, c come prescritto dalla regola cautelare violata, non avrebbe certamente consentito rilevare che la cintura di sicurezza, pur agganciata, non era stata ” tensí adeguatamente. Stesse considerazioni possono ripetersi quanto alla doglianz secondo cui sarebbe carente l’affermazione per cui la mera ricognizione del percor di gara sarebbe stata inidonea a sanare le omesse segnalazioni: anche su ques punto il ricorso non si confronta, e non attacca, la successiva argomentazione giudici di merito, basata sulle inequivoche e indiscusse risultanze dei file au bordo.
Si tratta, all’evidenza, di censure generiche e aspecifiche, che non tengono c della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi s manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisio impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
Il secondo motivo è manifestamente infondato, non potendosi dar corso ad alcun risarcimento del danno in favore della parte civile all’esito di una sente assoluzione perché il fatto non sussiste. Ai sensi dell’ art. 538 cod. proc. pen. il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno soltanto nel in cui sia pronunciata sentenza di condanna.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente ( Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle amme Così deciso in Roma l’il febbraio 2025
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Il Presidente