Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7487 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7487 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CAPUA il 18/07/1975
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 marzo 2024 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa in data 20 dicembre 2019 dal Tribunale di Lecce, con cui NOME COGNOME quale titolare dell’impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento della strada provinciale 361 MaglieCollepasso, veniva ritenuto responsabile del reato di cui alla imputazione, per aver cagionato, per colpa, la morte di NOME COGNOME
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale sostanziale in relazione all’art. 41, comma 2, cod. pen. – nonché vizio della motivazione, poiché manifestamente illogica (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.).
Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non ha considerato come causa sopravvenuta, sufficiente alla produzione dell’evento, la condotta di guida imprudente dei due conducenti dei coinvolti nel sinistro, per come emerge dai contributi offerti dall’ing. COGNOMEperito nominato d’ufficio) e dall’ing. COGNOME (consulente del Pubblico Ministero).
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione della legge penale sostanziale – in relazione all’art. 62-bis cod. pen. – nonché vizio della motivazione, poiché omessa (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.).
Osserva il ricorrente che dall’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nella loro massima estensione, sarebbe derivata l’irrogazione di una pena meglio rispondente alla funzione rieducativa prevista dalla costituzione, ed in linea con le non allarmanti modalità del fatto.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Allo scrutinio dei motivi è opportuno premettere una sintetica ricostruzione del fatto, per come si evince dalle conformi decisioni di merito.
Il pomeriggio del giorno 8 dicembre 2014, intorno alle ore 17.00, a seguito di un sinistro stradale verificatosi sulla strada provinciale 361 Maglie-Collepasso
(ad unica carreggiata con due corsie di marcia), NOME COGNOME a causa delle lesioni riportate, perse la vita.
Più in particolare, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il COGNOME, alla guida di una Hyundai Atos, impattava frontalmente con il veicolo condotto da NOME COGNOME, un furgone Fiat Doblò, che si era immesso nella strada nonostante il divieto di transito.
Il tratto di strada era interessato da lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento e sistemazione della viabilità di servizio, che erano stati appaltati dalla Provincia di Lecce in favore della RAGIONE_SOCIALE, di cui il COGNOME era procuratore speciale nonché socio unico.
Dopo una serie di vicissitudini legate all’esecuzione dei lavori, con ordinanza del 25 luglio 2013 il tratto di strada veniva interdetto alla circolazione da parte della Provincia, che ne imponeva alla società appaltatrice l’esecuzione attraverso la chiusura totale con idonei sbarramenti.
Nonostante ciò, veniva realizzata una pista temporanea che attraversava l’area di cantiere, che perciò risultava transitabile a partire dal 4 ottobre 2013, in presenza di una segnaletica del tutto inadeguata rispetto allo stato di avanzamento dei lavori, così consentendo il transito in condizioni di elevato rischio per la sicurezza stradale, con violazione dell’art. 21, comma 2, cod. strada.
La strada infatti era percorsa dai veicoli in doppio senso di marcia, i quali si alternavano pericolosamente per darsi la precedenza, oltrepassando la linea di mezzeria ed invadendo sistematicamente le opposte corsie di marcia.
Anche il posizionamento delle barriere era tale da consentire l’attraversamento del tratto stradale creando un flusso alternato sulla stessa carreggiata, e quindi altamente pericoloso in presenza, per di più, di dossi ed avvallamenti.
Per quanto di interesse in questa sede, i giudici di merito hanno quindi escluso che le condotte di guida del COGNOME (che procedeva senza rispettare i limiti di velocità) e del Montagna (che invadeva l’opposta corsia) potessero essere considerate cause sopravvenute idonee ad interrompere il rapporto di causalità (pp. 23 e ss. sentenza del Tribunale; pp. 5 – 11 sentenza ricorsa).
2.1. Il primo motivo è inammissibile, poiché aspecifico.
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 44616 del 10/10/2023, Abakunnov, non mass.; conformi,
Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 271679; Sez. 4, n. 37838 del 1/7/2009, COGNOME, Rv. 245294; Sez. 4, n. 10335 del 10/2/2009, Pulcini, non mass.; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Azzarito, n. 238321).
Nella specie i giudici di merito (le cui motivazioni possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale) hanno valutato come gravemente colposa la condotta tenuta dal ricorrente il quale, pur essendo onerato, e pur avendo ricevuto una serie di sollecitazioni, non adottava le cautele necessarie per scongiurare il rischio di incidenti stradali nella zona interessata dai lavori.
In presenza della incontestata necessità di intercludere il passaggio, il modo in cui, invece, era stata posizionata l’unica barriera, aveva nei fatti agevolato la creazione di un pericoloso flusso veicolare alternato che, secondo quanto accertato dai giudici di merito, ha avuto un’incidenza causale rispetto all’impatto dei veicoli.
I giudici di merito hanno inoltre rinvenuto concorrenti profili di colpa anche nella condotta di guida del COGNOME e del COGNOME, le cui condotte non hanno assunto caratteri tali da far ritenere interrotto il nesso eziologico rispetto all’evento.
Interruzione che, infatti, deve essere esclusa ogni volta la condotta non sia caratterizzata da eccezionalità, abnormità e straordinarietà ovvero da circostanze tali da stravolgere il normale corso degli accadimenti e da farla quindi assurgere al ruolo di causa sopravvenuta, sufficiente da sola a determinare l’evento.
Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche a quello di un processo non completamente avulso dall’antecedente, caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (Sez. 4, n. 49491 del 08/11/2023, COGNOME non mass.; Sez. 4, n. 25689 del 03/05/2016, COGNOME, Rv. 267374; Sez. 2, n. 17804 del 18/03/2015, COGNOME, Rv. 263581).
In questa prospettiva si è ritenuta l’interruzione del nesso causale nell’ipotesi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta (Sez. 4, n. 18800 del 13/04/2016, COGNOME, Rv. 267255).
Nella specie, le cautele che il ricorrente non ha adottato miravano proprio a rendere effettiva l’interdizione al traffico (disposta dalla Provincia con ordinanza) ed in ultima analisi la sicurezza e la fluidità della circolazione, secondo quanto prescrive l’art. 21 cod. strada.
Cautele la cui adozione avrebbe, in ogni caso, impedito che si creasse, come invece accaduto, un pericoloso flusso alternato, con la sistematica invasione, da parte dei veicoli, dell’opposta corsia di marcia.
Sembra dunque evidente al Collegio che la sequenza causale culminata nel sinistro ha trovato la sua origine proprio nella condotta del ricorrente, ed ulteriori cause nelle concorrenti violazioni al codice della strada da parte degli automobilisti coinvolti. Di certo, queste ultime non hanno introdotto un rischio eccentrico rispetto a quelli che il garante era chiamato a governare, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente (p. 4 ricorso).
Il motivo, oltre a sollecitare una non consentita rivalutazione di un profilo di merito, si presenta anche aspecifico, poiché non si confronta, se non apparentemente, con la motivazione della sentenza impugnata, e con il pacifico orientamento di legittimità, di cui la Corte territoriale ha fatto corrett applicazione.
Osserva inoltre il Collegio che il ricorso, nella parte, in cui tenta di introdurre specifici elementi di critica, riporta dati del tutto inconferenti, ovvero: 1) part delle dichiarazioni rese dal perito ing. COGNOME, cui però lo stesso Tribunale aveva demandato la individuazione delle velocità possedute dai veicoli prima dell’impatto, onde verificare ulteriori cause nella produzione del sinistro (p. 19 sentenza del Tribunale); 2) parte delle dichiarazioni rese dal consulente ing. COGNOMEche comunque allude ad una situazione di pericolo, e collega le sue valutazioni ad una situazione ordinaria di rispetto dei limiti di velocità), il quale aveva effettuato un sopralluogo, ma alcuni mesi prima del sinistro (p. 7 sentenza del Tribunale), diversamente dal consulente del Pubblico Ministero ing. COGNOME che ebbe a descrivere la segnaletica presente al momento del fatto (p. 10 sentenza del Tribunale).
2.2. Anche il secondo motivo, riguardante l’omessa motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche, deve ritenersi inammissibile, poiché in parte manifestamente infondato, ed in parte tendente ad ottenere una non consentita rivisitazione del trattamento sanzionatorio.
In realtà, i giudici di merito hanno riconosciuto al COGNOME, come al coimputato COGNOME, le attenuanti generiche, in regime di prevalenza (p. 27 sentenza del Tribunale); di conseguenza, la pena base, fissata in anni 2 di reclusione è stata poi ridotta ad anni 1 e mesi 4 di reclusione, dunque nella misura massima consentita, pari a mesi 8.
Contrariamente a quanto si afferma in ricorso, dunque, il trattamento sanzionatorio più favorevole, che i giudici di merito hanno determinato per il coimputato NOME COGNOME è dipeso dalla individuazione di una diversa pena base (punto non oggetto di specifica doglianza), motivata con la necessità di
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differenziare la dosimetria in relazione alle modalità della condotta ascrivibile a ciascuno degli imputati (p. 27 sentenza del Tribunale).
La valutazione in esame, peraltro, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (p. 15 sentenza ricorsa), che fa leva sulla gravità del fatto e sulla assenza di elementi positivi di valutazione, per vero nemmeno indicati dal ricorrente.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2025