Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34722 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34722 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONDRAGONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato atto che il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, senza l’intervento delle parti che hanno concluso per iscritto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le note scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Lette le memorie di replica del difensore, che ha insistito nel ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 13 marzo 2024, la Corte di appelk) di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 21/06/2016, dopo aver dichiarato la prescrizione di altra imputazione, ha confermato la declaratoria di responsabilità penale di NOME COGNOME p il reato
di cui all’art. 9, comma 2, In. 1423/1956, accertato in Mondragone alle ore 23,40 del 22/03/2012, quando l’imputato, all’epoca sottoposto a misura di sorveglianza speciale con obbligo di dimora e con divieto di uscire dalla sua abitazione dalle ore 20,00 alle ore 7,00, non veniva trovato in casa presso il suo domicilio di INDIRIZZO. Ha determinato la pena in un anno e otto mesi di reclusione.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, entrambi ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen.:
violazione ed erronea applicazione della legge penale e correlativo difetto di motivazione, per mancanza, illogicità e contraddittorietà delle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento del bis in idem in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 13/04/2012, irrevocabile dal 18/05/2012, pure per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159/11, accertato in Milano 07/04/2012;
violazione ed erronea applicazione della legge penale e correlativo difetto di motivazione, per mancanza, illogicità e contraddittorietà delle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento della continuazione di cui all’art. 81 cpv. cod. pen. in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 13/04/2012, irrevocabile dal 18/05/2012, pure per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159/11, accertato in Milano il 07/04/2012.
2.1 Con il primo motivo la difesa lamenta che la Corte di appello aveva escluso che ricorresse un’ipotesi di cui all’art. 649 cod. proc. pen. nel caso di specie perché la difesa non aveva provato che il COGNOME, da quando era stato controllato il 22/03/2012 a Mondragone e non era stato trovato in casa, non vi aveva fatto rientro fino a quando il 07/04/2012 era stato controllato a Milano e gli era stata contestata la violazione dell’obbligo di dimora. Il giudice di merito aveva sostenuto che il reato contestato era integrato da una condotta istantanea, sicché non poteva esservi corrispondenza storico-naturalistica tra i due episodi oggetto delle due diverse imputazioni.
La difesa ritiene tale affermazione errata e incompatibile con le direttive impartite dalla Cassazione a sezioni unite con la sentenza Donati n. 34665/2005, in quanto le due prescrizioni che si assumono violate, l’obbligo di dimora e l’obbligo di permanenza in ore notturne non sono ontologicamente scindibili quando il soggetto agente si allontani dal Comune in cui ha l’obbligo di dimorare per non farvi più rientro.
Dall’istruttoria era infatti emerso che dalla data dell’accertamento della violazione del 22/03/2012 alla data in cui era stato controllato e quindi arrestato
a Milano il 07/04/2012 non si era più presentato alla polizia giudiziaria per assolvere all’obbligo di firma.
2.2 Con il secondo subordinato motivo lamenta il diniego del rionoscimento dell’unicità del disegno criminoso, che la difesa aveva richiesto anche alla Corte di appello in via subordinata, sulla base dell’asserita mancanza di elementi specifici, che lo dimostrassero, diversi dal solo lasso temporale.
Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; il difensore dell’imputato con memorie di replica ha insistito nell’accciglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
I due motivi, seppur diversi e subordinati, involgono i medesimi presupposti in fatto e per questo possono essere congiuntamente esaminati.
Correttamente la difesa ricorda che l’allontanamento dal comune di residenza del sorvegliato speciale integra una sola condotta di sottrazione agli obblighi, che si protrae fino al ritorno o all’arresto e che assorbe l’inadempimento delle altre prescrizioni, quali quelle di presentazione agli uffici di polizia nei giorni prefissat della settimana o di permanenza oraria nella propria abitazione, la cui osservanza diviene impossibile nel medesimo periodo; e in effetti, ad esempio, in applicazione di tale principio i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso del Procurator Generale avverso una sentenza di patteggiamento per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in cui si lamentava l’omessa applicazione della disciplina della continuazione per tutte le violazioni commesse dal sorvegliato durante l’allontanamento (Sez. 1, n. 42533 del 13/06/2018, Rv. 273975 – 01).
Tuttavia nella vicenda in esame è stata accertata prima una violazione di prescrizione il 22/03/2012 (quando l’imputato non risultava presso la sua abitazione in ore notturne) e poi dopo diversi giorni il 07/03/2012 un allontanamento (quando fu arrestato in flagranza mentre tentava un furto in danno della sede di un’associazione in territorio di Milano).
Nessun elemento specifico è stato acquisito per affermare che alla data del 22/03/2012 l’assenza di NOME dall’abitazione in ore notturne fosse strumentale d alla trasferta non consentita a Milano e che queSta trasferta fosse iniziata quella sera e ininterrottamente proseguita fino al 07/03/2012.
La sentenza impugnata, con percorso logico ricostruttivo immune da vizi logici, evidenzia che, per quanto asseverato dalla sentenza del Tribunale di Milano data 13/04/2012, irrevocabile dal 18/05/2012, l’imputato si era reca
per perpetrare un furto, poi non riuscito, presso i locali di un’associazione e il riconoscimento del disegno criminoso unico tra il tentato furto e l’allontanamento, nel quale la violazione della misura di prevenzione costituiva reato più grave e condotta strumentale, riuniva queste due condotte anche in considerazione della contestualità temporale.
La condotta oggetto della sentenza del Tribunale di Milano, delimita la violazione alla data del 07/04/2012 e non contiene quindi le violazioni eventualmente consumate in precedenza. Sicché si è formato il giudicato su un’imputazione che descrive la realizzazione della condotta di allontanamento dal luogo di dimora in una specifica giornata, creando una chiara cesura tra quel fatto illecito e quelli della stessa natura che posso essere accaduti nei giorni precedenti.
Tali considerazioni valgono non solo ad escludere l’identità del fatto ma, come hanno congruamente argomentato i giudici di merito, anche l’estensione a ritroso dell’unico disegno criminoso ritenuto dal Tribunale di Milano.
Il legame tra la violazione della prescrizione di ben 15 giorni prima e il “soggiorno” milanese era stato motivatamente negato dalla Corte di appello di Napoli perché, a fronte dell’assenza di altri indicatori, NOME aveva precedenti per analoghe violazioni, per evasioni e per diversi reati che concorrevano a descrivere una generale tendenza a reiterare condotte simili, a prescindere da un disegno preordinato.
Né d’altro canto l’imputato aveva dedotto elementi ricostruttivi specifici, idonei a consentire una diversa valutazione dei dati probatori e processuali acquisiti nei gradi di merito del presente giudizio.
Sicchè entrambi i motivi di ricorso non possono essere accolti.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato con la conseguente condanna alle spese del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 28 giugno 2024 Il C GLYPH e estensore GLYPH
Il Presidente