Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41025 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41025 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Vigevano l’DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 29/5/2025
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
lette le memorie depositate dai patroni delle parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, corredate da conclusioni e nota spese;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;
letta la memoria di replica a firma del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano , in riforma della decisione del Tribunale di Pavia in data 4/7/2023 e in accoglimento degli appelli interposti dal Pubblico Ministero e dalle parti civili costituite, riconosceva COGNOME NOME colpevole dei delitti di truffa in rubrica ascrittigli, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa con i doppi benefici di legge nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili COGNOME e COGNOME, cui assegnava una provvisionale.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’i mputato, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto i motivi di seguito sunteggiati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1 Contraddittorietà della motivazione e travisamento delle risultanze probatorie in relazione alla confessione che l’imputato avrebbe fatto alla teste COGNOME di aver attivato SIM non richieste dal cliente, trattandosi di dato probatorio inesistente. Il difensore deduce che la sentenza impugnata ha valorizzato in senso decisivo ai fini del ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado la testimonianza della teste COGNOME, sostenendo che le dichiarazioni dalla stessa rese smentiscono la tesi difensiva secondo cui la necessità di disattivare un alto numero di Sim intestate al cliente COGNOME nasceva non da condotte illecite del prevenuto ma dalla perdita di un appalto, avendo la medesima riferito di aver appreso direttamente dal COGNOME prima dell’incontro con il cliente che quest’ultimo era ignaro dell’attivazione di buona parte delle Sim. Tuttavia la teste ha dichiarato in dibattimento che detta circostanza le era stata riferita da NOME COGNOME, supervisore dell’imputato e presente all’incontro di cui si discorre, il quale ha escluso la circostanza, asserendo che nell’occasione fu messo a conoscenza da parte dell’imputato esclusivamente dell’esistenza di un accordo transattivo redatto dal prevenuto a nome di RAGIONE_SOCIALE;
2.2 contraddittorietà della motivazione e travisamento delle risultanze probatorie in ordine a lla ritenuta non credibilità del teste COGNOME, referente dell’imputato, in quanto avente un interesse specifico e alla ritenuta credibilità della teste COGNOME, pur nella sua qualità di responsabile del reparto e della gestione del cliente.
Secondo il ricorrente la Corte territoriale è incorsa nel vizio di motivazione per omissione ed illogicità adottando parametri di valutazione non omogenei con riguardo alle testimonianze del COGNOME e della COGNOME. Infatti ha ritenuto il primo, che aveva fornito riscontro alla tesi difensiva, nella sostanza inattendibile in quanto portatore di un interesse specifico rispetto all’oggetto della causa, essendo all’epoca dei fatti referente, o meglio, coordinatore del gruppo di lavoro di cui faceva parte l’imputato mentre ha prestato acritico avallo alle dichiarazioni
della COGNOME che, alla luce di quanto riferito dal legale rappresentante della società, era responsabile del backoffice e gestiva tutte le attività del cliente;
2.3 contraddittorietà della motivazione per travisamento per omissione e erronea valutazione della prova per avere la Corte d’Appello omesso di valutare le prove a discarico.
Il difensore deduce che la Corte di merito ha sistematicamente pretermesso le prove testimoniali a discarico, stimando credibile il teste COGNOME senza considerare le dichiarazioni dei testi COGNOME, COGNOME e COGNOME che lo smentiscono e senza confrontarsi con la motivazione assolutoria di primo grado che aveva evidenziato gli interessi reciproci e contrapposti dei soggetti coinvolti nella vicenda. Di seguito la difesa analizza i contenuti delle testimonianze COGNOME, COGNOME (direttore operativo di COGNOME), COGNOME (collaboratore COGNOME), COGNOME (rappresentante RAGIONE_SOCIALE), COGNOME (amministratore COGNOME), riportando stralci di testimonianze che smentirebbero in più punti la ricostruzione accusatoria e che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare;
2.4 contraddittorietà della motivazione per travisamento per omissione ed erronea valutazione della prova per avere la Corte d’Appello omesso di confrontarsi con la versione difensiva dell’imputato.
Secondo il difensore la Corte di merito per effetto del travisamento denunziato nel primo motivo ha ritenuto superfluo approfondire la tesi difensiva dell’imputato nonostante gli elementi probatori emersi a suo favore, che la difesa enunzia in dettaglio, aggiungendo che ai fini della consumazione della truffa appare del tutto irrilevante il documento apparentemente proveniente da RAGIONE_SOCIALE redatto dall’imputato;
2.5 violazione dell’art. 649 cod.proc.pen. e dell’art. 4 del P rotocollo CEDU per violazione del principio del ne bis in idem , essendo stato l’imputato già condannato in via definitiva per lo stesso fatto (capo B), pur diversamente qualificato, dal Tribunale di Milano con sentenza n. 299/2023.
Il difensore sostiene che la Corte di Appello ha errato laddove ha disatteso l’eccezione di bis in idem formulata dalla difesa richiamando il concorso formale tra il delitto di truffa a giudizio e la fattispecie di sostituzione di persona irrevocabilmente giudicata. Si tratta, infatti, ad avviso del ricorrente, del medesimo fatto, come emerge dal raffronto tra le contestazioni, e, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 200 del 2016, l’esistenza di un eventuale concorso formale tra i reati è un fattore ininfluente ai fini dell’applicazione dell’art. 649 cod.proc.pen. Aggiunge, inoltre, che la Corte EDU con la decisione Nikanen c. Finlandia del 20/5/2014 ha stabilito che il principio del ne bis in idem di cui all’art. 4 del Protocollo n. 7 non è circoscritto al divieto di nuova azione penale ma trova applicazione anche in caso di procedimenti paralleli.
2.6 Il difensore ha depositato memoria a confutazione delle argomentate conclusioni rassegnate dal P.g. e dalle parti civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo è generico. Il ricorrente assume il travisamento delle dichiarazioni della teste COGNOME nella parte in cui la sentenza impugnata sostiene (pag. 9) che la stessa abbia ricevuto la confessione da parte dell’imputato, prima dell’incontro tra i vertici della RAGIONE_SOCIALE, lo stesso imputato, vari esponenti della RAGIONE_SOCIALE, tra cui il suo referente, e il rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, che la società cliente era all’oscuro dell’attivazione di buona parte delle SIM contestate, sebbene d all’esame dibattimentale risulti che la circostanza le fu riferita dal teste COGNOME, che non l’ha confermata. La Corte, invero, risulta aver attribuito direttamente alla teste la confidenza dell’imputato in contrasto con le dichiarazioni rese ma, contrariamente a quanto afferma il difensore circa la decisività del vizio, lo stesso è stato dedotto del tutto genericamente senza alcuna valutazione della sua incidenza sul tessuto argomentativo della sentenza impugnata. Infatti, la Corte territoriale a sostegno della sussistenza delle condotte decettive ha richiamato le dichiarazioni di tutti i testi assunti in sede di rinnovazione istruttoria e, con particolare riguardo al capo A), dei testi COGNOME e COGNOME, evidenziando che il COGNOME ha riferito nel corso del suo esame che il COGNOME aveva ammesso di ‘aver attivato motu proprio queste SIM, riconoscendo la propria responsabilità nel fatto che ci fossero SIM non richieste’ e rammentando, altresì, che nel corso della cennata riunione (come pure in sede dibattimentale) l’imputato a veva ammesso la redazione di un documento falso apparentemente proveniente da RAGIONE_SOCIALE che prevedeva l’impegno ad un significativo rimborso per le SIM e gli apparecchi non richiesti e contestati dalla società. La sentenza impugnata ha in proposito chiarito che sebbene detto documento sia stato formato in epoca successiva alla consumazione della truffa in danno di NOME, lo stesso aveva la chiara funzione di arginare le conseguenze della pregressa condotta decettiva, confermandone l’attribuibilità a l prevenuto sotto il profilo della prova logica.
La giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato ritiene che nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 -01; in senso conforme, tra molte, Sez. 3 , n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 -02).
Risulta inammissibile per manifesta infondatezza il secondo motivo che lamenta sotto il profilo della contraddittorietà motivazionale il diverso giudizio di attendibilità effettuato nei confronti dei testi COGNOME e COGNOME, nonostante la comune posizione sovraordinata rispetto all’imputato . Va al riguardo chiarito che, alla luce delle risultanze acquisite, il potere di coordinamento e controllo sull’azione dei sub -agenti, quale era il ricorrente, spettava al COGNOME, comunque si intenda definire il suo ruolo, mentre la COGNOME era responsabile della gestione dei clienti RAGIONE_SOCIALE presso la RAGIONE_SOCIALE sicché non può convenirsi con l’addotta parificazione delle funzioni da cui muove la censura, tenuto conto, in ogni caso, che la valutazione della Corte di merito in ordine ad una certa cautela dichiarativa del COGNOME attiene squisitamente al merito ed è insuscettibile di censura in quanto esente da profili di llogicità manifesta (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 -01).
3.Il terzo motivo è del tutto generico e strumentale ad una rilettura delle emergenze processuali preclusa in questa sede a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e decisive criticità logiche. Infatti, la difesa sotto l’egida dell’omessa o erronea valutazione delle prove a discarico riesamina i contenuti delle varie testimonianze valorizzate dai giudici territoriali, ponendosi in diretto raffronto con le fonti dichiarative per farne emergere incongruenze e asser ite smentite all’impianto accu satorio sulla base di una non consentita parcellizzazione degli esami e senza individuare nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata elementi pretermessi di carattere decisivo, idonei ad incidere sulla completezza e coerenza della decisione impugnata. E’ il caso, a titolo esemplificativo, del mancato accertamento della falsità delle firme sui contratti di attivazione delle SIM contestate da parte di RAGIONE_SOCIALE, di cui ha riferito il teste COGNOME, circostanza che non si rapporta criticamente alle emergenze di segno contrario ampiamente rappresentate nel provvedimento impugnato e enfatizza il dato dichiarativo meramente formale riferito dal teste dell’esistenza di ‘documenti firmati da chi ne aveva la facoltà..’ senza considerare le affermazioni al riguardo del teste COGNOME, riportate a pag. 9.
Ad analoghi esiti deve pervenirsi in ordine alle doglianze svolte nel quarto motivo in punto di mancata considerazione della tesi difensiva. Anche in tal caso la difesa tende ad una rilettura del compendio probatorio evidenziando pretese ma insussistenti incertezze in ordine alla falsità delle richieste di attivazione delle SIM e alla mancata consegna dei device ordinati a nomi della COGNOME che, è bene ricordare, alla luce delle dichiarazioni del COGNOME in primo grado , erano stati consegnati presso la RAGIONE_SOCIALE e presi in consegna dall’imputato che , a seguito delle contestazioni della cliente, si era offerto di restituirli ottenendo il diniego della società ( dichiarazioni teste COGNOME, ud. 17 maggio 2022, atto d’appello parte civile RAGIONE_SOCIALE, pag. 4). Sul punto la Corte territoriale ha fornito risposta ai rilievi difensivi a pag. 11, significando la
valenza dirimente delle false firme apposte sulla richiesta al fine dell’integrazione del delitto sub B).
L’assunto secondo cui l’imputato sarebbe stato un mero capro espiatorio di altrui responsabilità alla luce della procedura di attivazione delle SIM è stata ampiamente confutata dalla Corte territoriale (pag. 8) che ha correttamente evidenziato che l’eventuale coinvolgimento nel meccanismo truffaldino di altri soggetti, deputati al controllo delle richieste di attivazione raccolte dal prevenuto, non vale a mandarlo esente da responsabilità rilevando esclusivamente (in presenza di elementi di conforto non rinvenibili in atti) al fine di profilare eventuali responsabilità concorrenti nell’illecito.
4. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Il difensore deduce la sussistenza della preclusione di cui all’art. 649 cod.proc.pen. in relazione al capo B) per essere stato il COGNOME già irrevocabilmente condannato per il delitto di sostituzione di persona in relazione all’attivazione di 19 SIM dati e al noleggio di quattro apparati marca Apple del gestore RAGIONE_SOCIALE a nome di COGNOME NOME, amministratore di RAGIONE_SOCIALE. La Corte territoriale ha rigettato l’eccezione richiamando il costa nte orientamento di questa Corte in materia di concorso formale tra il delitto di truffa e quello ex art. 494 cod.pen. Deve osservarsi al riguardo che la giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente precisato, in piena coerenza con le fonti sovranazionali, che, ai fini della preclusione connessa al principio “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.g. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799 -01; in senso conforme, tra molte, Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018,COGNOME, Rv. 275518 -02; Sez. 1, n. 4630 del 27/4/2022, COGNOME, Rv. 283687 – 01). Nella specie deve escludersi la sussistenza dell’ idem factum dal momento che dal raffronto tra la fattispecie irrevocabilmente giudicata ex art. 494 cod.pen. e quella a giudizio emerge la diversità delle componenti strutturali delle stesse e la loro ontologica autonomia. Infatti il reato di sostituzione di persona costituisce la modalità di estrinsecazione degli artifizi e raggiri, strumentale all’induzione in errore delle pp.o o. e all’attingimento dell’ingiusto profitto perseguito , con la conseguenza che esso rappresenta un mero segmento della truffa, cui resta estraneo l’evento che qualifica il delitto ex art. 640 cod.pen. e la proiezione causale della condo tta all’ingiusto profitto.
Questa Corte in conformità ai principi espressi dal Giudice delle Leggi con la sentenza n. 200/2016 ha chiarito che la preclusione connessa al principio del “ne bis in idem” opera ove il reato già giudicato si ponga in concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio nel solo caso in cui sussista l’identità del fatto storico, inteso sulla base della triade condottanesso causale-evento (Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717 -01;
Sez. 7, Ord. n. 42994 del 20/10/2021, Rv. 282187 – 01). In particolare sussiste l'”idem factum”, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU e di quella della Corte di giustizia dell’UE, nel caso di identici fatti materiali o in quello di fatti sostanzialmente identici per circostanze connesse da inscindibile legame sotto il profilo spazio-temporale, dovendo escludersi, invece, l’identità nel differente caso in cui dalla medesima condotta dell’agente siano derivati eventi naturalisticamente diversi (Sez. 4, n. 30615 del 09/05/2024, Testore, Rv. 286884 – 02)
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. All’imputato fanno carico le spese di rappresentanza e difesa delle costituite parti civili per l’odierno grado, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE e dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 3.686,00 ciascuna, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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